News da Qualitas for Safety

La newsletter ti informa sugli aggiornamenti di leggi e decreti in materia di sicurezza e salute, sicurezza cantieri, ambiente, sistemi di gestione qualità-sicurezza-ambiente, sulle iniziative Qualitas e sulle opportunità di formazione.
Newsletter di mercoledì 4 agosto 2010

20 SETTEMBRE: Corso di formazione Addetti Emergenza

Il corso ha l’obiettivo di formare gli Addetti Emergenza Antincendio ed Evacuazione facendo preciso riferimento a quanto stabilito dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 (Obblighi di formazione) e dall’Allegato IX del D.M. 10/03/98  "Contenuti minimi dei Corsi di Formazione per Addetti Emergenza ed Evacuazione".

Il corso è rivolto ad aziende con rischio di incendio medio (TIPO B - 8 ore)

>> Programma e scheda di iscrizione
>> Quanti addetti devo nominare?

Per ulteriori informazioni sui corsi di formazione in programma per l’anno 2010 collegati sul nostro sito www.qualitasforsafety.com, troverai i dettagli dei corsi e le informazioni necessarie per la pre-iscrizione.



4 e 5 OTTOBRE: Corso di formazione Addetti Primo Soccorso

Il programma è definito dalla specifica normativa (Decreto 388/03).
Le lezioni sono tenute da un medico e per la parte pratica potrà essere presente un infermiere.

Il corso ha una durata di 12 ore: 04/10/2010 (8 ore - parte teorica) e 05/10/2010 (4 ore - parte pratica).

>> Programma e scheda di iscrizione
>> Quanti addetti devo nominare?

Per ulteriori informazioni sui corsi di formazione già in programma per l’anno 2010 collegati sul nostro sito www.qualitasforsafety.com, troverai i dettagli dei corsi e le informazioni necessarie per la pre-iscrizione.



IN QUESTA NEWSLETTER (N° 28/2010)
  • Approvato il rinvio della valutazione del rischio stress - Dopo l'approvazione del Senato, la manovra è stata approvata anche alla Camera: è quindi confermato il rinvio dell’obbligo di valutazione del rischio stress al 31.12.2010

  • Il Sistema di Gestione della Sicurezza Certificato è sinonimo di modello organizzativo previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 81/08?

  • L'aggiornamento della formazione e dell'addestramento - Casi previsti e casi non previsti dalla normativa

  • Il rischio biologico nelle imprese di pulizia - La valutazione dei rischi, le misure tecniche e organizzative, la sorveglianza sanitaria e la prevenzione per alcuni rischi infettivi specifici

  • Il rischio cancerogeno nel comparto legno - Le capacità cancerogene delle polveri di legno, i lavoratori a rischio e la situazione in Piemonte

  • Vie di fuga - Lista di controllo 

  • La procedura del mese  - Decespugliatore


Approvato il rinvio della valutazione del rischio stress

Dopo l'approvazione del Senato, la manovra è stata approvata anche alla Camera: è quindi confermato il rinvio dell’obbligo di valutazione del rischio stress al 31.12.2010.

Il Senato il 15 luglio scorso con 170 voti favorevoli e 136 contrari aveva approvato il maxiemendamento, sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo dell'articolo unico del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".
 
Ricordiamo le modifiche che riguardano la sicurezza sul lavoro.

Innanzitutto è stato confermato il rinvio al 31 dicembre 2010 dell’obbligo di valutazione del rischio stress lavoro correlato. Il comma 12 dell’art. 8 del decreto legge 78/2010 è stato modificato in questo modo:

“D.Lgs. 78/2010, Art. 8 - Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'at. 1, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato, il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato , è differito al 31 dicembre 2010 e quello di cui all’articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di 12 mesi”.

E’ nostra opinione e della maggior parte degli operatori qualificati dei settori pubblici e privati, che alla scadenza del 31/12/2010 dovrà essere presente in azienda (almeno) un documento di valutazione indicante, in modo chiaro ed esaustivo, il percorso che l’organizzazione, l’azienda o l’ente, intende affrontare per valutare il rischio stress lavoro-correlato. Il documento dovrà essere condiviso e pertanto sottoscritto, con i lavoratori, l’RSPP, il medico competente, il datore di lavoro ed eventuali consulenti esterni, e dovrà comprendere almeno l’individuazione del gruppo di valutazione incaricato, le diverse fasi di lavoro ed i tempi di realizzazione della valutazione del rischio.

Qualitas tramite il proprio “team di valutatori”, appositamente costituito nel novembre 2008 (rif. Programma Corso Formazione Rischio Stress) per supportare adeguatamente i Datori di lavoro ed i Servizi di Prevenzione e Protezione (che quasi nella totalità dei casi sono costituiti da tecnici) si rende disponibile per un incontro iniziale di tipo informativo.
Per richieste Tel. 015.8400300 richiedere Sig. Paolo Simionati.



Il Sistema di Gestione della Sicurezza Certificato è sinonimo di modello organizzativo previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 81/08?

Prima di affrontare l’argomento è opportuno concordare su un concetto di partenza relativo all’eventuale differenza tra il concetto di “modello organizzativo” e quello di “sistema di gestione della sicurezza (SGS)”.
Se per sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro si intende “ il sistema organizzativo aziendale finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza cercando, attraverso la strutturazione e la gestione, di massimizzare i benefici minimizzando al contempo i costi”, mentre per modello organizzativo si fa riferimento al “modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”
probabilmente nella sostanza i due concetti si possono considerare gli stessi. In altre parole parlare di SGS o parlare genericamente di modello organizzativo per la sicurezza è indifferente. Più avanti distingueremo con riferimenti al tipo di modello conforme a quanto previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 81/08.
Fatta questa premessa è necessario ancora considerare cosa si intende per SGS certificato: non si fa qui riferimento all’attività di “asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza”, prevista dall’art. 51 del d.lgs 81/08 da parte degli organismi paritetici, ma alla certificazione volontaria di conformità dei sistemi di gestione aziendale alla norma BS OHSAS 18001 rilasciata dagli enti di certificazione soggetti o meno ad accreditamento da parte di Accredia (ex Sincert). Parliamo quindi di SGS certificati in conformità alla norma internazionale da parte di enti privati.
Fatte le due premesse ritorniamo sulla domanda di riferimento: “un sistema di gestione della sicurezza certificato in conformità alla norma BS OHSAS 18001 è automaticamente soddisfacente i requisiti previsti dall’art. 30 del D.lgs.81/08 per i modelli organizzativi?”
Il comma 5 dell’art 30 attesta che “In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente […] al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente
articolo per le parti corrispondenti.”
Se il legislatore avesse inteso esprimere la coincidenza dei due modelli avrebbe semplicemente detto “i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente […] al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo”, ma di fatto ha inteso sottolineare due concetti:

  • “in sede di prima applicazione”
  • “per le parti corrispondenti”

Cosa significa “in sede di prima applicazione”?
La prima volta che ogni azienda si trova ad applicare il modello o nella fase transitoria di entrata in vigore della legge? Non abbiamo la risposta e le interpretazioni sono tutteugualmente valide.

Ancora, cosa significa “per le parti corrispondenti”?
Per tutto quello che un SGS può offrire di funzionale alla costruzione di un modello organizzativo secondo l’art. 30? Il legislatore non è stato sufficientemente chiaro per poter avere certezze.
Una conclusione che però possiamo trarre da quanto sopra è che il legislatore ha in qualche modo inteso esprimere il concetto che SGS e modello organizzativo secondo il d.lgs 81/08 non sono esattamente coincidenti.
Possiamo trovare conferma in questa affermazione nel fatto che ad un SGS tradizionale mancano due parti fondamentali invece presenti nei modelli organizzativi ex. Art. 30:

  • l’organismo di vigilanza
  • il sistema sanzionatorio

Esistono infatti e sono efficacemente attuati sistemi aziendali di gestione della salute e sicurezza sul lavoro sprovvisti di OdV e meccanismi sanzionatori, mentre qualsiasi modello organizzativo senza queste due componenti fondamentali è sicuramente non idoneo.
Siamo quindi arrivati alla risposta alla domanda di partenza: un sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro, certificato conforme alla norma BS OHSAS 18001 non è di per se conforme a quanto previsto dall’art. 30 del
d.lgs 81/08 per i modelli organizzativi aventi efficacia esimente se non è integrato dalla presenza di:

  • organismo di vigilanza
  • Sistema sanzionatorio

Qualcuno potrebbe obiettare che al posto dell’organismo di vigilanza vi è l’ente di certificazione, ma è necessario evidenziare che questi non ha contrattualmente il compito di richiedere al Consiglio di amministrazione che lo ha nominato di irrogare delle sanzioni ai soggetti inadempienti.
Anche il considerare il sistema sanzionatorio simile alla gestione delle non conformità è parimenti troppo approssimativo: una non conformità non implica necessariamente sanzioni secondo quanto previsto dal contratto di lavoro.
Qualche datore di lavoro si pone il problema dell’idoneità di un sistema di gestione-modello organizzativo non certificato: in altre parole si domanda come si possa presumere che il modello realizzato sia idoneo se non vi è una certificazione da parte di un soggetto terzo. La risposta sta nell’organismo di vigilanza: è questo il soggetto che con competenza deve valutare il modello per esprimere un giudizio di idoneità e di efficace attuazione.
La conclusione quindi potrebbe essere che un SGS certificato integrato con gli elementi mancanti può essere considerato un modello organizzativo più che completo.

Fonte: Polistudio - Ing. Davide Biasco



L'aggiornamento della formazione e dell'addestramento
Casi previsti e casi non previsti dalla normativa

La formazione e l’addestramento costituiscono elemento fondamentale per lo sviluppo di un’effettiva sensibilità dei lavoratori rispetto ai rischi ai quali sono esposti, e ciò affinché possano trovare efficacia le misure preventive e protettive adottate; ne consegue che il mantenimento di un alto livello di efficacia presuppone che le attività di formazione ed addestramento debbano essere periodicamente aggiornate.

Con quali criteri, quindi, si deve prevedere ed attuare un adeguato processo di formazione ed addestramento?

All’interno del D.Lgs. 81/08 vi sono molteplici previsioni di aggiornamento periodico già precostituito (RSPP, ASPP, RLS, Primo Soccorso, ecc.), ma al di la delle previsioni chiaramente definite, quali altri elementi si devono considerare ai fini della pianificazione degli interventi di aggiornamento ?
L’art. 37 comma 6 del D.Lgs. 81/08 indica che “La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”; il comma 4 sempre dell’art. 37 stabilisce che “La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

  • della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
  • del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  • della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.”

“Nessun contesto lavorativo è  quindi statico e ciò comporta già di per se una necessità di prevedere un processo di aggiornamento continuo della formazione e dell’addestramento da inserire nel piano annuale.”
Si rende così necessario procedere a tali attività di aggiornamento nel momento in cui si verifica una qualsiasi variazione del processo lavorativo, modifica di layout, in conseguenza all’introduzione di nuove macchine, nuovi impianti, nuove attrezzature e sostanze che vadano a inserirsi in un processo già esistente; in aggiunta a ciò va sempre considerata l’obbligatorietà dell’aggiornamento della formazione nel momento in cui si attua un cambio di mansione del lavoratore.
“Un altro importante riferimento utile a definire i criteri e le necessità di aggiornamento della formazione e addestramento, è costituito dalle risultanze dell’analisi degli infortuni e dei quasi infortuni che avvengono in azienda, l'analisi che, se eseguita puntualmente ed efficacemente, fornirà preziose indicazioni, in termini di azioni correttive, tra le quali l’aggiornamento della formazione e dell’addestramento ne rappresenteranno una componente importante e fondamentale.”

In conclusione, e sulla base di quanto descritto sopra, è necessario prevedere nel piano formativo annuale, non solo gli interventi su nuovi rischi, nuovi assunti o conseguenti a novità normative, ma anche interventi di aggiornamento definiti sulla base delle evidenze, o delle necessità sopra citate (esiti analisi infortuni, modifica dei luoghi di lavoro, ecc.).



Il rischio biologico nelle imprese di pulizia
La valutazione dei rischi, le misure tecniche e organizzative, la sorveglianza sanitaria e la prevenzione per alcuni rischi infettivi specifici.

Nel Decreto legislativo 81/2008 (Titolo X “Esposizione ad agenti biologici”) i diversi agenti biologici sono classificati in base alla loro pericolosità, pericolosità che deriva da infettività,  trasmissibilità, patogenicità e neutralizzabilità.
I rischi relativi agli agenti biologici nei luoghi di lavoro possono dipendere da:

  • un uso deliberato: gli agenti biologici vengono deliberatamente introdotti nel ciclo lavorativo per essere trattati, manipolati o trasformati, per sfruttarne le proprietà biologiche o per accertarne la presenza, il tipo e/o la quantità nei campioni in esame;  
  • una potenziale esposizione: in questo caso la presenza di agenti biologici, “anche in concentrazioni elevate”, sono un “fatto episodico e non volontario”.

Nelle “aziende di pulimento l’esposizione ad agenti biologici è esclusivamente di tipo potenziale”:  queste imprese svolgono le loro varie attività (pulizia, manutenzione, gestione impianti, sanificazione, controllo accessi, servizi amministrativi, servizi alla ristorazione, …) in sedi molto differenziate e “quindi possono venire a contatto con rischi non legati specificamente alla propria mansione ma alle situazioni igieniche ed ambientali delle aziende ove svolgono il proprio lavoro”. Per questo motivo è “estremamente importante che vi sia una attiva collaborazione e coordinamento tra l’impresa di pulimento e il committente del servizio soprattutto ai fini della gestione del rischio biologico”.

Il documento ricorda ai datori di lavoro che la “valutazione dei rischi è obbligatoria anche per le attività di con potenziale esposizione”. A questo proposito si sottolinea che se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che “l’attuazione di specifiche misure protettive e preventive non è necessaria, le attività in cui non vi è uso deliberato di ag. biologici sono esentate dalla applicazione delle seguenti disposizioni:

  • adozione di particolari misure igieniche” (art. 273 del Testo Unico);
  • “misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie (art. 274, commi 1 e 2);
  • sorveglianza sanitaria (art. 279)”.

Tuttavia le attività non sono invece esentate dall’applicazione di quanto indicato nel decreto in relazione a misure tecniche organizzative e procedurali (art. 272), informazione e formazione (art. 278). In particolare riguardo alle misure tecniche, organizzative e procedurali il datore di lavoro:

  • "evita l’utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
  • limita al minimo i lavoratori esposti al rischio di agenti biologici;
  • progetta adeguatamente i processi lavorativi anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza contro l’esposizione accidentale;
  • adotta misure collettive (o individuali se non è possibile altro) di protezione;
  • adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
  • usa il segnale di rischio biologico;
  • elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
  • definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
  • verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro;
  • predispone i mezzi necessari per lo smaltimento dei rifiuti;
  • concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto di agenti biologici all’interno e all’esterno del luogo di lavoro”.

Riguardo alla formazione il documento ricorda che deve essere “fornita prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e ripetuta con frequenza almeno quinquennale”. Nei luoghi di lavoro devono poi essere presenti cartelli “in cui sono riportate procedure da seguire in caso di infortunio”.

Il documento si sofferma anche sulla sorveglianza sanitaria che “deve tener conto della pericolosità dell’agente e della reale esposizione in relazione agli specifici compiti effettuati”.  Inoltre deve tener conto dei fattori favorenti l’infezione, come ipersuscettibilità individuali (dermatosi, intolleranza ai DPI, …) o fattori ambientali che possono ridurre le difese cutanee e mucose.

Dopo aver riportato in una tabella alcune delle principali malattie infettive e parassitarie di origine professionale, viene indicato che per gli addetti alle pulizie in ambiente ospedaliero i principali rischi infettivi sono relativi a “virus Epatite B e C, tubercolosi, HIV,  stafilococcie, legionellosi”.

Queste infezioni sono provocate da “comuni funghi ambientali, ritrovati nella vegetazione in putrefazione (concime) o sui materiali isolanti (sulle pareti o sui soffitti intorno a travi d'acciaio), nei sistemi di aria condizionata o nei termoconvettori, nei reparti operatori e nelle stanze dei pazienti, sulle apparecchiature ospedaliere o nella polvere portata dal vento” (la trasmissione avviene per inalazione di spore aerodiffuse). In particolare l’aspergillus fumigatus “può indurre 5 tipi di reazioni polmonari: asma allergica, polmonite da ipersensibilità, aspergilloma, aspergillosi diffusa e aspergilllosi polmonare diffusa”.

Il documento si sofferma anche sulla leptospirosi (febbre dei sette giorni, febbre autunnale), malattia infettiva che può arrivare all’uomo “attraverso il contatto con le urine dei mammiferi portatori (principalmente ratti)” e sui problemi per la salute che sono derivanti dalla presenza negli ambienti di lavoro di blatte, di scarafaggi (responsabili della “trasmissione di agenti che causano le più importanti malattie :virus, batteri, protozoi, nematodi, cestodi”).
Riguardo alle blatte tra le possibili affezioni trasmesse, ad esempio attraverso la contaminazione di alimenti, vi è “la dissenteria, la salmonellosi, l'epatite A, la poliomielite, la malattia del legionario”.
La prevenzione in questo caso può avvenire principalmente:

  • con eliminazione alla fonte della possibilità di infestazioni: ad esempio è importante la “pulizia locali e arredi, stoccaggio derrate in contenitori a chiusura, manutenzione, abolire le fessure nel pavimento e nella muratura, interstizi fra muratura e tubazioni e, in generale, tutti quelli che favoriscono l'ingresso, il passaggio o il rifugio degli insetti, arredi pulibili negli angoli più remoti”;
  •  con disinfestazione: attraverso “prodotti attivi per contatto e ad alto potere abbattente, a base di piretroidi di sintesi, miscelati con clorpirifos efficaci per il controllo di una vasta gamma di artropodi associati all'uomo”.

 Queste sono operazioni “che devono essere rese note agli addetti alle pulizie che intervengono prima o dopo l’effettuazione e che richiedono la conoscenza delle specie interessate, riservate ad operatori qualificati e ditte specializzate nel settore delle disinfestazioni di ambienti civili”. È importante “l'adozione degli accorgimenti necessari a prevenire rischi di intossicazione di persone e animali, per quanto i prodotti impiegati siano a bassa tossicità”.

>>> Rischio da agenti biologici nelle aziende di pulimento



Il rischio cancerogeno nel comparto legno
Le capacità cancerogene delle polveri di legno, i lavoratori a rischio e la situazione in Piemonte

Il rischio cancerogeno nel comparto legno è, principalmente, associato all’esposizione alle polveri di legno duro. Da anni, infatti, sulla base dei dati di letteratura e delle evidenze epidemiologiche sull’incremento dell’incidenza deitumori dei seni nasali e paranasali tra i lavoratori esposti a polveri di legno duro, la IARC ha classificato tali polveri come cancerogene (gruppo 1). Si precisa che il termine legno duro non si riferisce alla resistenza meccanica del legno ma al legno delle Angiosperme che nella lingua inglese viene indicato con “hardwood”.

Una lista di legni duri è disponibile nel sito dell’ISPESL all’indirizzo www.ispesl.it

Evidenze recenti, tuttavia, attribuiscono capacità cancerogene anche alle altre polveri di legno (Barcellona et Alii, 2004; Bindi et Alii, 2005).
Il decreto legislativo 81/08 inserisce, nell’Allegato XLII, il lavoro comportante l’esposizione a polvere di legno duro come fra i processi che espongono ad agenti cancerogeni (art. 234 c. 3) e fissa il TLV delle polveri di legno duro a 5 mg/m3, specificando come questo si riferisca alla frazione inalabile e che, se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.

I tumori dei seni nasali e paranasali associati all’esposizione alle polveri di legno sono stati inseriti nel sistema tabellare che disciplina la tutela assicurativa delle malattie professionali nel 1994, con DPR 336/94. Sono neoplasie molto rare nella popolazione generale (1 caso atteso ogni 100.000 persone), ma in determinate categorie lavorative, quali i falegnami, l’incidenza è maggiore; infatti il rapporto è di 5-9 casi ogni 10.000 lavoratori (Bindi et Alii, 2005).

Nel comparto legno non vanno, comunque, trascurati altri fattori patogeni, connessi alla seconda lavorazione del legno e alle lavorazioni di assemblaggio dei manufatti, quali resine, colle, e altre sostanze come la formaldeide, recentemente inserita dalla IARC nel gruppo 1.
I profili professionali più esposti al rischio cancerogeno sono i falegnami, piuttosto che i boscaioli, circostanza che depone a favore di un rischio connesso a una più fine lavorazione del legno.

Il rischio in Piemonte

Le lavorazioni svolte nel comparto legno sono classificate alle voci di rischio afferenti al Grande Gruppo 5 della Tariffe dei Premi INAIL. In Piemonte, nel 2008, su un totale di 315.729 aziende assicurate a INAIL nella gestione Industria, erano attive 5.769 aziende impegnate in attività produttive attinenti al comparto legno. Secondo una tendenza consolidata nel tempo, si tratta di aziende prevalentemente a carattere artigianale (91% del totale) che svolgono, nel 94% dei casi, lavorazioni ricondotte alla classe di rischio del Gruppo 52.
Complessivamente, nel 2008 il comparto occupava 15.938 addetti concentrati, nel 85% dei casi, nelle aziende afferenti al Gruppo 52.

Per quanto attiene alla distribuzione territoriale delle aziende, Cuneo e Torino sono le provincie in cui vi è la massima concentrazione, con 1.164 aziende a Cuneo, di cui 1.079 del Gruppo 52, e 2.495 aziende a Torino, di cui 2400 del Gruppo 52. Il fenomeno tecnopatico a carattere cancerogeno, se confrontato a quello associato ad altri agenti di rischio quali amianto, IPA e ammine aromatiche oncogene, è più contenuto dal punto di vista numerico.

Il Rapporto Regionale INAIL Piemonte 2007 riferisce che, nel periodo 2000-2006, in Piemonte sono stati riconosciuti 66 casi di tumori dei seni nasali e paranasali per esposizione a polveri di legno. Il fenomeno interessa prevalentemente la provincia di Torino, nella quale si registra il 70% circa di tutti i tumori professionali segnalati all’INAIL in Piemonte. Per questo, da Ottobre 2001, presso il Centro Polidiagnostico INAIL, è operativo un gruppo di lavoro composto da professionalità diverse (tecnici ConTARP, medici e personale amministrativo), che esamina tutti i casi di neoplasie segnalati all’Istituto nella provincia di Torino.

Relativamente al rischio cancerogeno nel comparto legno, un approfondimento di 23 tra i casi riconosciuti fra il 2001 e inizio 2010, associati alla seconda lavorazione del legno, ha evidenziato come 22 siano tumori dei seni nasali e paranasali istologicamente qualificati come adenocarcinomi. Si tratta di tumori contratti da lavoratori/ex lavoratori che hanno svolto l’attività di falegname presso falegnamerie, eccezione fatta per un lavoratore che ha svolto attività di falegname a supporto delle attività di una azienda metalmeccanica. Un caso, infine, è un mesotelioma della pleura contratto da un falegname che assemblava celle frigorifere con uso di pannelli a base di amianto.



Vie di fuga
Lista di controllo

Nella vostra azienda è stato predisposto un piano per garantire una rapida e sicura evacuazione del personale?
Un incendio o un evento indesiderato possono mettere in pericolo la vita delle persone presenti.

I pericoli principali sono i seguenti:

  • incendio, fumo, gas, allagamento
  • vie di fuga e uscite bloccate
  • perdita dell'orientamento nel buio

>>> Vie di fuga: lista di controllo

Fonte: Suva
Luglio 2010



La procedura del mese
Decespugliatore

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