| News da Qualitas for Safety | | La newsletter ti informa sugli aggiornamenti di leggi e decreti in materia di sicurezza e salute, sicurezza cantieri, ambiente, sistemi di gestione qualità-sicurezza-ambiente, sulle iniziative Qualitas e sulle opportunità di formazione. Newsletter di mercoledì 14 luglio 2010 | | | | | | SPECIALE AGENTI FISICI
Qualitas dedica i mesi di giugno-luglio all'approfondimento dei rischi da agenti fisici, offrendo alle aziende le misurazioni/valutazioni con sconti interessanti fino al 31 LUGLIO.
Per agenti fisici si intendono (art. 180, Titolo VIII, D.Lgs. 81/08):
- Rumore (art. 181, scadenza valutazioni eseguite nel 2006) - sconto 20%
- Vibrazioni meccaniche (art. 181, scadenza valutazioni eseguite nel 2006) - sconto 20%
- Campi elettromagnetici - sconto 20%
- Microclima (art. 181, scadenza valutazioni eseguite nel 2006) - sconto 20%
- Radiazioni ottiche artificiali, obbligo di valutazione dal 26 aprile 2010 - sconto 50%
>>> Modulo richiesta preventivo
>>> Quali sono le attività lavorative interessate alle ROA?
| | IN QUESTA NEWSLETTER (N° 27/2010) | | | |
- L'Inail ha aumentato lo sconto accumulabile sul premio assicurativo annuo
- Soppresione dell'ISPESL e trasferimento di funzioni all'INAIL
- La tutela dei volontari prevista dal D.Lgs. 81/08
- Nuova Direttiva Macchine - La guida dell'Unione Europea
- DPI per le mani - Un guanto adatto ad ogni professione
- La Cassazione: la sicurezza a prescindere dal rapporto di lavoro
| | L'Inail ha aumentato lo sconto accumulabile sul premio assicurativo annuo | | | | Con la delibera PRES-C.S. n. 79 del 21 aprile 2010 l’INAIL ha aumentato lo sconto accumulabile sul premio assicurativo annuo, applicabile alle imprese che dimostrano di aver effettuato interventi significativi di prevenzione degli infortuni sul lavoro e migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (rif. al D.Lgs. 81/08).
Tra gli interventi di prevenzione particolarmente rilevanti, INAIL contempla esplicitamente:
- l’implementazione del Sistema di Gestione Sicurezza e Salute sul lavoro secondo le Linee Guida UNI INAIL ISPESL;
- la Certificazione del SGSL secondo norma OHSAS 18001;
- lo sviluppo di Modelli di Organizzazione e Gestione della Sicurezza e Salute di cui al D.Lgs. 231/01 (art. 30 del D.Lgs. 81/08);
- interventi rilevanti rivolti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ad esempio: insonorizzazione di macchine ed impianti rumorosi, ecc…).
Le nuove tariffe di sconto prevedono riduzioni dal 7 al 30% in funzione delle dimensioni aziendali. Ecco le nuove tariffe di sconto, pensate in particolar modo per favorire le PMI:
- fino a 10 addetti: 30 %
- fra 11 e 50 addetti: 23 %
- fra 51 e 100 addetti :18 %
- fra 101 e 200 addetti:15 %
- fra 201 e 500 addetti: 12 %
- superiori a 500 addetti: 7 %
Anche la finestra di presentazione delle domande di riduzione è stata ampliata: la domanda potrà essere presentata ogni anno entro il 28 febbraio, per interventi realizzati entro il dicembre dell’anno precedente.
Per richiedere ulteriori informazioni sui servizi offerti da QUALITAS relativi all’implementazione di “Sistemi di Gestione della Sicurezza” precedentemente citati Tel. 015.8400300 (Geom. Paolo Simionati), oppure e-mail simionati@qualitasforsafety.com.
| | SOPPRESSIONE DELL'ISPESL E TRASFERIMENTO DI FUNZIONI ALL'INAIL | | | | La manovra economica ha determinato la soppressione dell'ISPESL ed il passaggio delle relative competenze all'INAIL. In attesa dell'approvazione della legge di conversione del decreto, il personale ex Ispesl continua comunque ad essere tenuto alle verifiche.
L'articolo 7 del decreto n.78/2010 (c.d.”manovra economica”), al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dispone la soppressione di IPSEMA ed ISPESL e l'attribuzione delle relative funzioni all'INAIL. Il trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi sarà regolato da appositi decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, che dovranno essere adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 (31 maggio 2010). Le aziende hanno inoltrato numerose richieste di chiarimento in merito ai controlli che l'Ispesl è tenuto a svolgere a norma degli artt. 70 e 71 del D.Lgs n. 81/2008 (verifiche sulle attrezzature di lavoro). A questo specifico proposito, segnaliamo che, con atto del 9 giugno 2010, il Direttore generale dell'Inail ha comunicato all'ex Ispesl, tra l'altro, che nelle more dell'adozione dei prescritti decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legge, dovrà essere garantita la continuità dell'azione amministrativa e la regolare erogazione dei servizi, ivi comprese tutte le attività di verifica di conformità, con conseguente espressa autorizzazione della gestione ordinaria delle spese e delle entrate in base alle competenze e responsabilità dirigenziali già presenti nell'Ente soppresso. A seguire, anche l'Ispesl ha formalmente disposto la necessità di assicurare i servizi istituzionali, secondo le modalità applicate precedentemente. A questo proposito, quindi, va evidenziato che il personale ex Ispesl continua ad essere tenuto alle verifiche ed ai controlli previsti per legge.
Fonte: Confindustria Bergamo
| | La tutela dei volontari prevista dal D.Lgs. 81/08 | | | | L’ambito del volontariato è considerato dal D.Lgs. 81/08, così come modificato dal D.Lgs. 106/09, e sostanzialmente divide i volontari in due categorie:
- i volontari di Croce Rossa, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e speleologico, Protezione Civile e di cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
- i volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266 e del servizio civile.
Per quanto riguarda il primo gruppo, i volontari sono a tutti gli effetti equiparati a lavoratori:
D.lgs. 81/08, Art. 3, comma 3bis “[...] le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.”.
In attesa dei decreti attuativi si applicano le nome del D.Lgs 81/08 (fatti salvi i casi in cui siano già stati emanati dei decreti attuativi ai sensi del D.lgs. 626/94, che rimangono validi fino all’emanazione di eventuali nuovi decreti attuativi ai sensi del Decreto 81).
I volontari del secondo gruppo sono invece equiparati a lavoratori autonomi.
Il parere della Regione Veneto affronta la questione poco chiara dei collaboratori che prestano attività a titolo gratuito o con mero rimborso spese in favore delle Associazioni di promozione sociale e sportive dilettantistiche.
Secondo quanto indicato nella nota, l''attività di volontariato svolta presso questo tipo di Associazioni può essere equiparata a quella di volontario indicata nell’art. 2 della legge 1 agosto 1991 n. 266:
“Art.2. Attività di volontariato 1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.”
Di conseguenza il campo di applicazione è l’art. 3 comma 12bis del D.lgs. 81/08:
“Art. 3 12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all’articolo 21. [...]”
In sostanza i richiamati soggetti dovranno:
- utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III -D.Lgs. 81/08;
- munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III - D.Lgs. 81/08;
- ove svolgano la propria attività nell’ambito di un datore di lavoro, questi è tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività svolte, nell’ambito della medesima organizzazione, dal personale dipendente;
- inoltre, il titolare dell’organizzazione (Presidente dell’Associazione) è tenuto a fornire loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il volontario è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
E’ necessario inoltre considerare gli obblighi prevenzionistici delle Associazioni di promozione sociale e delle Associazioni sportive dilettantistiche nell’uso di palestre, impianti o altri immobili in concessione. Sussiste infatti un obbligo generale di carattere civile e penale in capo alle associazioni medesime che devono garantire la sicurezza ai propri associati durante le attività svolte.
A questo proposito è parere della Regione Veneto che tale l’obbligo venga assolto mediante l’impegno a rispettare le prescrizioni d’uso previste dall’Ente proprietario o dal gestore, dei locali o impianti in questione, che avrà provveduto alla valutazione dei rischi ed avrà approntato le misure di prevenzione volte alla gestione delle emergenze e degli incendi.
Il Presidente dell’Associazione dovrà informare i volontari delle prescrizioni d’uso ricevute dal concedente.
| | Nuova Direttiva Macchine | | La guida dell'Unione Europea | | Pubblicata oltre tre anni fa, la nuova Direttiva macchine CE 2006/42/CE è in vigore dal 29.12.2009 e funge da base giuridica per la prima messa in circolazione delle macchine sul mercato interno europeo. Come per il precedente documento 98/37/CE, anche per la nuova direttiva la Commissione Europea propone una guida tesa a garantirne un’interpretazione e un’applicazione unitarie e a fornire delucidazioni su concetti e requisiti in essa trattati.
La guida si rivolge a chiunque debba applicare la Direttiva macchine CE: costruttori, importatori e commercianti, ma anche enti notificati, collaboratori di gruppi di normazione, esperti di prevenzione sul lavoro e tutela dei consumatori, autorità di sorveglianza.
La parte più estesa della guida è quella dedicata alle delucidazioni circa i requisiti essenziali di sicurezza e salute (allegato I) che le macchine devono soddisfare. Questi sono oggetto di un'approfondita trattazione (190 pagine) in cui vengono affrontati con particolare attenzione aspetti quali sistemi di comando e pericoli dovuti a macchine mobili e operazioni di sollevamento. Ai requisiti in materia di progettazione ergonomica delle macchine – che nella nuova direttiva sono formulati in modo più dettagliato – è inoltre dedicato maggior spazio.
Pubblicata in inglese su sito Internet della Commissione Europea, la guida può essere consultata all’indirizzo >>>http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/machinery/index_en.htm
Durante l’anno ne verranno progressivamente pubblicate delle traduzioni, anch’esse in formato elettronico. Diversamente da quanto avvenuto per la vecchia guida, del nuovo documento non verrà pubblicato alcun volume cartaceo. È invece previsto il suo regolare aggiornamento.
Fonte: Commissione UE per l'Impresa e l'Industria 12 luglio 2010
| | DPI per le mani | | Un guanto adatto ad ogni professione | | I guanti e la protezione delle mani negli ambienti di lavoro: la normativa europea, il significato dei pittogrammi, la classificazione dei DPI per le mani e l’importanza della scelta del guanto idoneo.
Si ricorda che la direttiva europea 89/686 definisce tre categorie di rischio:
- Cat.1, Rischi minori: “EPI di concezione semplice, destinati all'igiene, al comfort o a proteggere contro dei rischi i cui effetti non hanno conseguenze sulla salute dell'utilizzatore o sono facilmente reversibili”. Si tratta in genere di “guanti leggeri, a buon mercato, piacevoli da portare e che aumentano sensibilmente il comfort del lavoro”. Ad esempio possono proteggere contro l'umidità, l'abrasione leggera, le escoriazioni o le ustioni superficiali;
- Cat. 2, Rischi intermedi: “EPI di concezione elaborata in vista di proteggere contro dei pericoli le cui conseguenze per la salute possono essere durature”. I guanti di questa categoria sono molti e spesso sono composti da “diversi strati di materiali, di natura diversa, a volte molto sofisticati, in modo da rispondere a qualsiasi genere di esigenza professionale” (ad esempio guanti che proteggono “da tagli, dall'abrasione, dalle ustioni, dai prodotti chimici, dagli agenti infettivi, dalla contaminazione radioattiva”);
- Cat. 3, Rischi mortali o invalidanti: “EPI di concezione molto particolare, destinati a proteggere contro danni irreversibili per la salute”. Sono dispositivi di protezione molto specifici, “destinati per esempio a pompieri, fonditori, macellai”, elettricisti o “impiegati dell'industria chimica”.
La conformità dei guanti alle direttive europee viene segnalata dal logo CE e dai pittogrammi a forma di scudo. Esiste inoltre un “sistema preciso di test e di classificazione dei guanti” indicato da diverse le norme europee segnalate dalle lettere EN (European Norm). La “prima di queste norme è l'EN 420 che definisce i criteri generali ai quali devono corrispondere i guanti di protezione”. Il sito segnala inoltre che:
- “il logo CE da solo non è un marchio di qualità, ma segnala che il guanto risponde a delle esigenze minime e che può circolare liberamente nel mercato europeo”;
- i pittogrammi possono trarre in inganno: “la presenza di un pittogramma segnala soltanto che il guanto è stato sottoposto a test secondo una procedura definita da una norma europea, senza pregiudicarne la qualità”.
Diverse tipologie di guanti resistenti a:
- sollecitazioni meccaniche: il pittogramma corrispondente fa riferimento alla norma europea EN 388 che precisa la resistenza dei guanti ad abrasione, taglio tramite tranciatura, lacerazione e perforazione. Resistenza che è specificata da quattro cifre sotto i pittogrammi. “Se il test non è applicato al guanto sottoposto a test oppure non è stato realizzato, la lettera X figura al posto della cifra”. Inoltre “contrariamente a quello che si potrebbe essere indotti a credere, il pittogramma martello non significa una protezione contro lo schiacciamento”;
- taglio in seguito a impatto: la norma EN 1082 definisce in modo specifico questa resistenza. Il pittogramma relativo “si trova in genere sui guanti in cotta di maglia destinati ai macellai e a chi disossa”;
- prodotti chimici e microrganismi: è la norma EN 374 che “definisce la protezione contro la penetrazione e la permeazione dei prodotti chimici attraverso dei guanti”.
Tre pittogrammi sono associati a questa norma. Il primo è relativo solo alla resistenza all'aria e all'acqua (il guanto non presenta nessuna porosità, punti di cucito non stagni o altre imperfezioni), il secondo è relativo alla resistenza al passaggio di microrganismi, batteri e funghi (la “protezione contro i virus è l'oggetto di una norma medica specifica”). Mentre il terzo indica la protezione da permeazione di sostanze chimiche. Riguardo a quest’ultima il pittogramma è accompagnato da un codice a tre lettere: si riferiscono a tre prodotti chimici standard, tra dodici (A metanolo, B acetone, C acetonitrile, D diclorometano, E disolfuro di carbonio, F toluene, G dietilamina, H tetraidrofurano, I acetato di etile, J n-eptano, K soda caustica 40%, L acido solforico 96%);
- calore e/o fuoco: la norma EN 407 definisce i criteri specifici ai guanti destinati a proteggere contro il calore e/o il fuoco, mentre la “norma EN 659 s'indirizza particolarmente agli equipaggiamenti di protezione per i pompieri”;
- freddo: la norma relativa a questi guanti è la EN 511, fa riferimento al “freddo da convenzione e da contatto sino a -50°C, e precisa la permeabilità all'acqua”. Anche in questo caso è presente sotto il pittogramma un codice (convenzione/contatto/impermeabilità);
- radioattività: la norma EN 421 si occupa dei guanti destinati a proteggere contro la contaminazione radioattiva e le radiazioni ionizzanti (ad esempio usati in “cardiologia, in oncologia, nella ricerca e nell'industria nucleare”).
| | La Cassazione: la sicurezza a prescindere dal rapporto di lavoro | | | | Le disposizioni antinfortunistiche devono essere considerate emanate nell’interesse anche di persone occasionalmente presenti nell’ambiente di lavoro ed a prescindere dal rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa. Due gli insegnamenti che discendono dalla lettura di questa sentenza della Corte di Cassazione penale. Uno è che in materia di normativa antinfortunistica l’obbligo dei datori di lavoro di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro si estende a tutti i soggetti che nell’impresa prestano la loro opera, qualunque sia la forma utilizzata per lo svolgimento della stessa, ed indipendentemente dal loro rapporto con il titolare dell’impresa ma anche a coloro che vengono a trovarsi sia pure occasionalmente nei luoghi stessi. Quanto sopra sostenuto deriva, secondo la stessa Corte suprema, dall’applicazione dell’art. 2087 del c.c. che può essere esteso anche a persone estranee all’impresa purché sia ravvisabile il nesso causale fra l’infortunio e le violazioni alle norme di sicurezza sul lavoro. Questo è altresì desumibile e ravvisabile secondo la stessa Corte anche dall’art. 18 comma 1 lettera q) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, il quale impone al datore di lavoro di “prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio “. L’altro insegnamento è quello relativo alla posizione di responsabilità di un committente in merito ad un infortunio occorso ad un lavoratore di una ditta appaltatrice allorquando lo stesso si inserisce nella organizzazione della ditta appaltatrice medesima sia fornendo attrezzature che impartendo istruzioni sul lavoro da farsi.
Il caso
Il rappresentante legale di una società committente-appaltante di alcuni lavori di pulitura di un capannone ed il datore di lavoro di una ditta appaltatrice sono stati ritenuti responsabili e condannati, prima dal Tribunale e poi dalla Corte di Appello, per un infortunio sul lavoro occorso ad un lavoratore dipendente della ditta appaltatrice il quale, nel mentre era intento alla pulizia ed alla tinteggiatura di alcuni locali, è caduto da una scala sulla quale si trovava da un’altezza di circa due metri riportando un trauma cranico encefalico con frattura a seguito del quale è derivata una malattia giudicata guaribile in oltre quaranta giorni. Dalle indagini era emerso che il giorno dell’infortunio l’appaltatore aveva accompagnato il lavoratore, cittadino non ancora regolarizzato in Italia né assunto ufficialmente, nel capannone dove poi è successo l’infortunio e che la scala, fornita dal committente il quale aiutava anche il lavoratore nelle sue operazioni, era risultata semplicemente appoggiata ad una trave e priva di tutti i presidi di sicurezza necessari. Ai due imputati veniva attribuita la titolarità della posizione di garanzia in considerazione della palese violazione di quanto previsto dall’art. 19 del D. P. R. 27/4/1955 n. 547 in materia di sicurezza delle scale, e, più in generale, dall’art. 35 comma 1 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626 con riferimento agli obblighi del datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ed idonee ai fini della sicurezza sul lavoro.
Il ricorso e le decisioni della Corte di Cassazione
Entrambi gli imputati hanno fatto ricorso alla Corte di Cassazione. Il committente, da parte sua, ha sostenuto la tesi difensiva secondo la quale l’infortunato aveva ottenuto l’incarico di eseguire i lavori di pitturazione proprio il giorno in cui si era verificato l'incidente e che la tinteggiatura del soffitto del capannone era stata una sua iniziativa del tutto estemporanea ed imprevedibile in quanto lo stesso avrebbe dovuto svolgere opere di manutenzione e tinteggiatura esclusivamente sulle pareti raggiungibili con il pennello e con il rullo e non già sul soffitto. Secondo lo stesso committente, inoltre, il lavoratore non era caduto dalla scala per inidoneità della scala medesima, che dopo la caduta era stata rinvenuta appoggiata alla parete, ma perché lo stesso era stato colto da malore. L’appaltatore, dal canto suo, ha sostenuto di non aver dato disposizioni all’infortunato di procedere alla pulitura del soffitto ma che le stesse erano state impartite dal coimputato.
I ricorsi sono stati rigettati perché ritenuti entrambi infondati. In merito alle motivazioni addotte dal committente la suprema Corte ha fatto presente che la Corte di Appello aveva già escluso che l'iniziativa di salire sulla scala al fine di tinteggiare il soffitto del capannone fosse stata assunta estemporaneamente ed imprevedibilmente dal lavoratore proprio quel giorno in cui si verificò l'incidente ed ha invece ritenuto che i due imprenditori si fossero accordati perchè il giovane svolgesse le opere di tinteggiatura, iniziate tra l’altro qualche giorno prima dell'infortunio. Lo stesso metteva in evidenza che siffatte conclusioni erano state fondate sulle testimonianze rese sia dalla persona offesa che dall’ispettrice della ASL, intervenuta nella immediatezza dei fatti, nonché sulle dichiarazioni rilasciate dallo stesso imputato in dibattimento. Per quanto riguarda, invece, la posizione dell’appaltatore la Sez. IV ha posto in evidenza che, al di là della esistenza contestata della violazione della normativa in tema di sicurezza delle scale, all'imputato era stato contestato anche di non avere fornito il lavoratore di altre attrezzature adeguate (articolo 35, comma 1 del D. P. R. n. 626/1994), tra le quali certamente rientra il rullo risultato inidoneo a raggiungere l'altezza del soffitto.
Ciò che la Corte di Cassazione ha ritenuto importante al fine di individuare la responsabilità del committente è che “in materia di normativa antinfortunistica l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro si estende anche ai soggetti che nell'impresa hanno prestato la loro opera, quale che sia stata la forma utilizzata per lo svolgimento della prestazione”. “E' di decisivo rilievo, in proposito”, ha sostenuto la suprema Corte, “il disposto dell'articolo 2087 c.c., in forza del quale, il datore di lavoro, anche al di là delle disposizioni specifiche, è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale di quanti prestano la loro opera nell'impresa, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'articolo 40 c.p., comma 2”. “Tale obbligo”, ha proseguito la Sez. IV, “è di così ampia portata che non può distinguersi, al riguardo, che si tratti di un lavoratore subordinato, di un soggetto a questi equiparato (cfr. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articolo 3, comma 2) o, anche, di persona estranea all'ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale tra l'infortunio e la violazione della disciplina sugli obblighi di sicurezza”.
“Le norme antinfortunistiche” ha sostenuto ancora la Sez. IV, “non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori possano subire danni nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate finanche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono là dove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi. Ciò, tra l'altro, dovendolo desumere dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 4, comma 5, lettera n), che, ponendo la regola di condotta in forza della quale il datore di lavoro ‘prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno’, dimostra che le disposizioni prevenzionali sono da considerare emanate nell'interesse di tutti, anche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa (cfr. anche, Sezione 4, 24 giugno 2008, Ansalone ed altro)”.
La Sez. IV ha riconosciuto nella circostanza, in particolare, la responsabilità del committente in quanto lo stesso ha consentito l'inizio dei lavori in condizioni di pericolo per la presenza in cantiere di attrezzature non idonee per l'esecuzione dei lavori oltre al fatto di essersi ingerito ed essere intervenuto a dettare istruzioni ed a controllare direttamente l'attività dei lavoratori nell'esecuzione delle opere appaltate di ripulitura e tinteggiatura del capannone in cui si è verificato l'incidente.
La Corte di Cassazione ha ritenuto, infine, infondato il ricorso anche dell’appaltatore in quanto lo stesso nella circostanza aveva assunto una posizione di garanzia nei confronti dell’infortunato per essersi sostanzialmente avvalso della sua prestazione per l'esecuzione del contratto di appalto con il conseguente obbligo di dover provvedere alla tutela dell'integrità fisica del lavoratore. Giustamente, infine, secondo la Sez IV è stato contestato all’appaltatore dai giudici di merito di essersi avvalso per l'esecuzione delle opere oggetto dell’appalto stesso di un lavoratore, pur non regolarmente assunto, senza fornire al medesimo dettagliate informazioni sui rischi specifici e senza collaborare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dal rischio di incidenti connessi alla esecuzione della sua prestazione.
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