| News da Qualitas for Safety | | La newsletter ti informa sugli aggiornamenti di leggi e decreti in materia di sicurezza e salute, sicurezza cantieri, ambiente, sistemi di gestione qualità-sicurezza-ambiente, sulle iniziative Qualitas e sulle opportunità di formazione. Newsletter di lunedì 5 luglio 2010 | | | | | | 12 LUGLIO: Corso di formazione Addetti Emergenza
Il corso ha l’obiettivo di formare gli Addetti Emergenza Antincendio ed Evacuazione facendo preciso riferimento a quanto stabilito dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 (Obblighi di formazione) e dall’Allegato IX del D.M. 10/03/98 "Contenuti minimi dei Corsi di Formazione per Addetti Emergenza ed Evacuazione".
Il corso è rivolto ad aziende con rischio di incendio medio (TIPO B - 8 ore)
>> Programma e scheda di iscrizione >> Quanti addetti devo nominare?
Per ulteriori informazioni sui corsi di formazione in programma per l’anno 2010 collegati sul nostro sito www.qualitasforsafety.com, troverai i dettagli dei corsi e le informazioni necessarie per la pre-iscrizione.
| | | | | | SICURO DI RICORDARE LE SCADENZE DI LEGGE?
Qualitas ti propone una scadenziario informatico per la gestione di tutti gli obblighi legislativi sicurezza e salute lavoratori, aiutandoti , inoltre, ad individuarli. Come noto il D.Lgs. 81/08 richiede ai soggetti della prevenzione di:
- individuare il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti, con competenze e poteri, per costruire un valido organigramma;
- elaborare un programma di miglioramento della sicurezza anche attraverso un piano di formazione;
- verificare periodicamente l’applicazione e l’efficacia delle procedure di sicurezza adottate;
nuovi adempimenti che si aggiungono alle verifiche e controlli di legge pre-esistenti di: attrezzature di lavoro, macchine, impianti, presidi di protezione ed emergenza, formazione del personale, rendendo più difficoltosa, rispetto il passato, la gestione delle scadenze.
Il servizio SCADENZE SICURE ha lo scopo quello di fornire ai diversi ruoli aziendali, con l’obbligo della gestione della sicurezza (Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Manutenzione, Personale, R.S.P.P., Medico Competente, ecc...) uno scadenziario informatico degli adempimenti, obbligatori e volontari) completo della documentazione di supporto e costruito con l’azienda sulla specifica realtà dell’azienda.
>> Maggiori informazioni >> Tabella adempimenti (esempio)
| | IN QUESTA NEWSLETTER (N° 26/2010) | | | |
- Rinvio della valutazione del rischio stress per tutti?
- Linee guida per i rischi biologici nelle lavanderie industriali - La biocontaminazione, la normativa tecnica, la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione
- Il rischio vibrazioni - La normativa, gli effetti e le scadenze
- Consigli per tutti coloro che lavorano all'aperto - Per prevenire le conseguenze del caldo estivo un documento sulla protezione solare e sul riconoscimento dei tumori cutanei dipendenti dai raggi UV
- La procedura del mese – La betoniera a bicchiere
| | Rinvio della valutazione del rischio stress per tutti? | | | | In discussione al Senato il possibile differimento al 31 dicembre 2010 dell'obbligo di valutazione del rischio stress lavoro correlato per tutte le aziende.
La Commissione Bilancio del Senato della Repubblica ha approvato in data 24 giugno 2010 l’Emendamento n. 8.67 che potrebbe modificare l’articolo 8 comma 12 del decreto legge 78/2010 (manovra economica), riguardante il rinvio al 31.12.2010 della valutazione del rischio stress lavoro correlato per le Amministrazioni Pubbliche:
“Art. 8 - Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche 12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'at. 1, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010.“
L’Emendamento n. 8.67 propone al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo n. 165 del 2001» sono aggiunte le seguenti: «e dei datori di lavoro del settore privato»; modificando il comma 12 in questo modo:
“Art. 8 - Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche 12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'at. 1, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato, il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010.“
Esiste quindi la possibilità che il differimento al 31 dicembre 2010 della valutazione del rischio stress lavoro correlato venga esteso a tutte le aziende se il disegno di legge contenente l’emendamento sarà approvato in questa forma dall’Aula del Senato e della Camera dei Deputati.
Fino ad allora le aziende dovranno attenersi alla scadenza del 1 agosto 2010 come termine di applicazione delle disposizioni relative alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato.
| | Linee guida per i rischi biologici nelle lavanderie industriali | | La biocontaminazione, la normativa tecnica, la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione | | L’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) ha recentemente pubblicato alcune linee guida relative alla protezione dal rischio biologico in diversi comparti lavorativi. Dopo aver presentato le linee guida per le attività di sterilizzazione nelle strutture sanitarie, ci occupiamo ora di un settore lavorativo molto diverso: le lavanderie.
Il nuovo documento, dal titolo “Criteri di indirizzo per la gestione del rischio biologico in una lavanderia industriale” e a cura del Dipartimento Igiene del Lavoro dell’Ispesl, ricorda che il settore delle lavanderie industriali si può considerare, per vastità e diversificazione delle attività lavorative, un “sistema complesso da non sottovalutare in un approccio di gestione dei rischi”. In particolare questo settore riscuote grande interesse non solo nei settori industriale (alimentare, farmaceutico, petrolchimico, ecc), alberghiero, della ristorazione, ma anche nei settori ospedaliero e sanitario: settori, questi ultimi, in cui è ancor più importante la gestione del rischio biologico. Considerata la fase di espansione del lavoro delle lavanderie industriali, è bene approfondire le problematiche di sicurezza, i limiti degli impianti e delle tecnologie impiegate, ed è necessario “definire accurate prescrizioni tecniche e regole di comportamento, nel rispetto delle vigenti norme di legge, che possano garantire il raggiungimento di un sufficiente livello delle pratiche igieniche adottate, finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo di abbattere la contaminazione dei capi ed evitare la successiva ricontaminazione degli stessi e, nello stesso tempo, proteggere il lavoratore”.
Dopo aver ricordato che il 35% delle 600 imprese industriali che conta questo settore, “ha meno di dieci addetti e il 55% tra i 10 e i 49” (l’insieme delle imprese con meno di 50 addetti rappresenta, dunque, il 90% del totale), il documento sottolinea che per poter rispettare i requisiti di qualità, sicurezza, comfort e rispetto ambientale richiesti è “necessario adottare alcuni accorgimenti e tener conto di alcuni aspetti basilari:
- l’acqua in ingresso deve essere sotto l’aspetto microbiologico pura e i serbatoi devono essere controllati periodicamente;
- il personale in ingresso può veicolare all’interno della lavanderia microrganismi contaminanti;
- i prodotti chimici che si impiegano e che concorrono ad esercitare la disinfezione nell’intero processo di trattamento del prodotto comprendono i disinfettanti più propriamente definiti, i detersivi e i candeggianti. Questi arrivano ad esercitare la disinfezione mediante un’azione combinata e di sinergia cooperativa;
- i composti sopra citati devono essere adeguati alla tipologia di sporco e alla tipologia di tessuto ed inoltre è necessario che non comportino un rischio chimico per i lavoratori, ai sensi del Titolo IX del D.Lgs. 81/08;
- i prodotti tessili devono uscire dalla lavanderia puliti in modo visivo e microbiologico;
- l’acqua sporca, se espulsa, deve rispettare la vigente legislazione delle acque reflue (D.Lgs. 152/99), in modo tale da non provocare una contaminazione ambientale (fogne, falde acquifere, acque superficiali);
- l’aggregazione di particelle corpuscolari di varia tipologia e genere, comunemente denominata polvere, può rappresentare una criticità sotto il profilo della sicurezza e dell’igiene del lavoro, nonché dell’igiene del prodotto, in quanto costituisce un veicolo per la diffusione degli agenti microbici. La stessa aggregazione può quindi rappresentare un fattore di rischio per gli operatori che devono eseguire la manutenzione delle macchine e per i tessili lavati e disinfettati”.
Riguardo alla biocontaminazione il documento indica che “tutto ciò che è presente in una lavanderia è potenzialmente contaminato da agenti microbici” e in particolare i prodotti tessili in ingresso rappresentano la sorgente primaria di contaminazione. È dunque necessario igienizzare i tessili contaminati e le sorgenti secondarie (carrelli, casse di trasporto e superfici non correttamente pulite, …) “gestendo opportunamente queste ultime, al fine di evitare una successiva contaminazione dei tessili puliti”. Si ricorda che per ottenere prodotti caratterizzati sotto il profilo microbiologico “è stata elaborata la norma tecnica UNI EN 14065 – “Tessili trattati in lavanderia – Sistema di controllo della biocontaminazione”.
Dopo aver analizzato tutto il processo produttivo tipico di una lavanderia industriale - ricevimento ed esame della merce, trattamento in lava continua, secondo cicli predefiniti in funzione della tipologia di prodotto, idroestrazione, essiccazione, stoccaggio che segue il processo di lavaggio, stiratura e piegatura, confezionamento e consegna - il documento fa riferimento al Titolo X del Decreto legislativo 81/2008 ricordando la necessità di effettuare la valutazione del rischio biologico e la messa in atto delle relative misure di sicurezza. In particolare nel caso delle lavanderie industriali “il Documento di Valutazione dei Rischi, oltre alle valutazioni tradizionali, deve comprendere:
- le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
- il numero dei lavoratori addetti alle fasi lavorative che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
- le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate”.
Il datore di lavoro, responsabile della valutazione del rischio, deve tener conto:
- “di ogni informazione disponibile relativa alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana;
- dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte; dei potenziali effetti allergici e tossici;
- del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati”.
Dopo aver fatto riferimento ad alcune misure di sicurezza programmabili - ad esempio in relazione al “trattamento dei reflui e dei rifiuti mediante procedure fisiche e chimiche con prodotti disinfettanti che abbattano la carica batterica della acqua di ammollo scaricata” o alla “ottimizzazione dei protocolli di detersione e disinfezione” – il documento si sofferma su considerazioni epidemiologiche e su alcune verifiche fatte sul “campo”.
Il documento conclude che nel settore delle lavanderie industriali è possibile trovare una biocontaminazione, in “particolare nelle zone di ricezione del materiale”. Biocontaminazione che “subisce un parziale abbattimento dovuto alle varie fasi del processo di lavaggio”: tra queste “un ruolo fondamentale è svolto dal processo di stiratura che ha una reale azione microbicida grazie all’elevata temperatura di processo”. Relativamente alla contaminazione biologica residua, specialmente nella “zona pulita”, è importante l’adozione di procedure comportamentali dei lavoratori e quindi “l’acquisizione di una corretta informazione e formazione del personale sui rischi biologici”.
È ad esempio rilevante che gli operatori indossino i “Dispositivi di Protezione Individuale per garantire una appropriata tutela della salute quando operano nella zona sporca, per evitare la ricontaminazione del prodotto finale nella zona pulita”. Inoltre deve essere effettuata una corretta disinfezione delle superfici di lavoro.
In conclusione “solo mediante una corretta gestione del rischio biologico si può attuare un idoneo sistema di prevenzione nell’ambito del proprio ciclo lavorativo e si ottiene un prodotto ‘sicuro’ sotto il profilo igienico-sanitario e che non comporta alcun fattore di rischio”.
>> Criteri di indirizzo per la gestione del rischio biologico in una lavanderia industriale
| | Il rischio vibrazioni | | La normativa, gli effetti e le scadenze | | Il nuovo obbligo in vigore dal 6 luglio 2010.
Il Testo Unico – secondo cui già dal primo gennaio 2009 deve essere stata fatta la valutazione del rischio vibrazioni (al di là delle deroghe indicate all’art. 205) - indica che in caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 – attrezzature che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto - l’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione a vibrazioni entra in vigore il 6 luglio 2010.
Al rischio vibrazioni il D.Lgs. 81/2008 dedica il capo III (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni) del Titolo VIII (Agenti fisici).
Nelle definizioni (art. 200) le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV) sono considerate come le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell’uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari. Ecco alcune delle conseguenze sulla salute di queste vibrazioni raccolte nel documento:
- “angioneurosi (Fenomeno di Raynaud): episodi di pallore digitale da vasocostrizione spastica dei vasi afferenti alle dita, di solito scatenati da freddo, stress o emozioni”;
- “neuropatie periferiche prevalentemente sensitive”;
- “sindromi da intrappolamento dei tronchi nervosi degli arti superiori”;
- “osteoartropatie dei polsi e gomiti;
- patologie muscolo-tendinee degli arti superiori”.
Il documento riporta anche un breve elenco delle patologie muscolo-scheletriche dell’arto superiore correlate con il lavoro:
- tendinopatie infiammatorie e/o degenerative (tendiniti, tenosinoviti, peritendiniti, tendinosi) della spalla, gomito, polso e mano;
- sindromi da compressione dei nervi periferici (s. tunnel carpale, s. tunnel cubitale, ecc.);
- osteoartropatie croniche degenerative (es. artrosi del polso e del gomito);
- altre patologie: m. Dupuytren (ispessimento dell’aponeurosi palmare con progressiva contrattura delle dita della mano), dito a scatto, cisti tendinee, borsiti”.
Le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV) sono considerate, sempre nel Testo Unico, come le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi al rachide. Ecco una raccolta di conseguenze sulla salute di questo secondo tipo di vibrazioni:
- “disturbi e patologie del rachide lombare;
- disturbi e patologie del distretto cervicobrachiale;
- effetti sugli apparati cocleo-vestibolare, gastroenterico, circolatorio, urogenitale”;
- “lombalgia aspecifica, lombalgia acuta, lombosciatalgia;
- alterazioni degenerative precoci (non legate all’età) del rachide lombare;
- discopatie e ernie discali del tratto lombare”.
Riguardo all’esposizione a WBV l’autore ricorda che la sperimentazione biodinamica e fisiologica ha evidenziato che tale esposizione “causa sovraccarico meccanico e muscolare al rachide lombare”. E inoltre che vi è “evidenza epidemiologica di un’associazione tra esposizione cumulativa a WBV e danni al rachide lombare, dopo aggiustamento per altri potenziali fattori di rischio individuali ed ergonomici”. Dopo aver definito l’esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (valore mediato nel tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore) e l’esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero (valore mediato nel tempo, ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore), il documento si sofferma su:
- valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore: vibrazioni mano-braccio (2.5 m/s2), vibrazioni al corpo intero (0.5 m/s2);
- valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore: vibrazioni mano-braccio (5 m/s2, mentre su periodi brevi, 20 m/s2), vibrazioni al corpo intero (1,0 m/s2, mentre su periodi brevi, 1,5 m/s2).
Le vibrazioni sono infatti misurabili rilevando il valore efficace dell'accelerazione che può essere espresso in m/s2 o mm/s2.
Inoltre ricorda che la valutazione del rischio “è effettuata con cadenza almeno quadriennale, è aggiornata ogni volta che ci siano mutamenti che la rendono obsoleta o i risultati della sorveglianza sanitaria ne rendano necessaria la revisione; i dati ottenuti costituiscono parte integrante del DVR”. La valutazione deve poi essere fatta “osservando le condizioni di lavoro specifiche e riferendosi a banche dati ISPESL o Regioni o, in loro assenza, a notizie fornite in materia dal fornitore delle attrezzature” In particolare l’esposizione mano-braccio va valutata o misurata secondo all. XXXV, parte A (UNI EN ISO 5349-1 e 5349-2), e l’esposizione corpo intero secondo all. XXXV, parte B (UNI EN ISO 2631-1). In particolare il datore di lavoro per la valutazione dei rischi da vibrazioni meccaniche deve tener conto di:
- “livello, tipo e durata dell’esposizione, inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
- valori limite di esposizione e valori di azione;
- eventuali effetti … sui lavoratori particolarmente sensibili (donne in gravidanza, minori);
- eventuali effetti indiretti … risultanti da interazioni tra le vibrazioni, il rumore e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature;
- informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura;
- esistenza di attrezzature alternative che riducano i livelli di esposizione;
- prolungamento dell’esposizione alle vibrazioni al corpo intero oltre le ore lavorative in locali di cui è responsabile;
- condizioni lavorative particolari, come basse temperature, bagnato, elevata umidità, sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;
- informazioni raccolte da sorveglianza sanitaria, comprese quelle reperibili nella letteratura scientifica”.
Inoltre i valori limite di esposizione su periodi brevi (art. 201) sono “valori che puntano a ridurre i rischi indiretti di infortunio e sono desunti dalle prime versioni della direttiva comunitaria”. In particolare si ritiene che per “periodi brevi” si “debba intendere il minimo tempo di acquisizione statisticamente significativa delle grandezze misurate. Con l’attuale strumentazione tecnica tali tempi corrispondono ad almeno 1 minuto per HAV e almeno 3 minuti per WBV”.
Infine si ricorda che - con l’enunciato dell’ art. 204 c. 2 (indica alcune condizioni che obbligano a sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori) - “viene resa possibile al medico competente l’attuazione di accertamenti sanitari mirati nei confronti degli esposti a vibrazioni inferiori ai valori d’azione se, ad esempio, questi prestano la loro attività in presenza delle condizioni di lavoro particolari di cui alla lettera h) del c.5 dell’art. 202, ossia con concomitante esposizione a basse temperature, al bagnato, ad elevata umidità o al sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide”.
>> Il nuovo testo unico sulla prevenzione: prime esperienze relative al rischio vibrazioni
| | Consigli per tutti coloro che lavorano all'aperto | | Per prevenire le conseguenze del caldo estivo un documento sulla protezione solare e sul riconoscimento dei tumori cutanei dipendenti dai raggi UV. | | La stagione estiva è iniziata e in molte città italiane le temperature sono salite insieme alle preoccupazioni, ricorrenti ogni anno, delle conseguenze del caldo e dell'afa. Preoccupazioni che riguardano tutti, ma che devono essere rivolte specialmente alla parte della popolazione più vulnerabile. Ad esempio i lavoratori che lavorano nei mesi caldi (con particolare riferimento a quelli che svolgono lavori fisici all'aperto), gli anziani non autosufficienti, i bambini, i malati cronici e i disabili.
Il documento ricorda che i raggi del sole non solo ci donano benessere, ma nascondono anche dei pericoli: “sono composti di luce visibile (50 %), raggi infrarossi (44 %) e raggi ultravioletti UV (6 %)”. E i raggi UV “sono una delle cause principali del cancro della pelle e favoriscono l'invecchiamento precoce della pelle”. La nostra pelle porta nel tempo i “segni di ogni raggio di sole e soprattutto di ogni scottatura, a partire dall'infanzia”. E le scottature aumentano il rischio di insorgenza di tumori della pelle. Senza dimenticare che i raggi UV “mettono in pericolo anche gli occhi non protetti e possono danneggiarli in modo permanente”.
La pelle può rimanere esposta al sole per poco tempo senza arrossarsi o scottarsi. Nelle persone di pelle chiara questo “tempo di autodifesa” è di soli cinque a dieci minuti, mentre “le persone con pelle più scura sopportano il sole un po' più a lungo”. Insomma prima o poi la pelle ha bisogno di essere protetta: “dall'ombra, da indumenti adatti o da creme solari”.
L’opuscolo riporta alcuni semplici consigli per tutti coloro che lavorano all'aperto:
- “trascorrere le pause all'ombra;
- indossare cappello (o casco) e occhiali da sole;
- proteggersi con gli indumenti: maglietta con colletto o camicia, pantaloni lunghi;
- applicare ripetutamente un prodotto solare con fattore di protezione almeno 25;
- concentrare i lavori al sole possibilmente prima delle 11.00 o dopo le 15.00, quando i raggi UV sono meno intensi”.
Inoltre offre alcune informazioni utili per tutti:
- “l’ombra è la miglior protezione solare;
- superfici chiare come metallo, calcestruzzo chiaro, acqua o neve riflettono e potenziano i raggi UV;
- anche con il cielo coperto, fino all’80 % dei raggi UV penetra attraverso le nubi;
- due terzi dell'intera dose quotidiana di raggi UV colpiscono la superficie terrestre tra le 11 e le 15;
- i vestiti sono una buona protezione solare, ma non sono tutti uguali: tessili a trama fitta con colori intensi proteggono meglio di stoffe leggere, trasparenti o chiare;
- un cappello a tesa larga o un fazzoletto proteggono la nuca;
- controllare la protezione UV degli occhiali da sole (marchio CE «100 % UV fino a 400 nm»);
- anche il solarium danneggia la pelle e costituisce un inutile carico di UV per il corpo”.
Il documento approfondisce poi il tema relativo ai tumori della pelle. Sono diverse le forme di cancro della pelle. “I più frequenti sono i cosiddetti tumori di tipo chiaro; più raro ma più pericoloso è il melanoma, o tumore pigmentato”. In particolare chi lavora all’aperto “è esposto a un carico più elevato di raggi UV e quindi corre un rischio maggiore di ammalarsi di cancro della pelle. Un'esposizione al sole prolungata per anni è considerata un fattore di rischio soprattutto del cancro di tipo chiaro”.
Ma non siamo tutti ugualmente esposti ai tumori della pelle. Ci sono infatti delle predisposizioni: - colore della pelle (chi ha la pelle chiara è più predisposto all’insorgenza di tumori sulla pelle);
- frequenza di scottature solari nell'infanzia e nell'adolescenza;
- numero di nei sul corpo (si è più predisposti se si hanno più di 50 nei o se ne hanno di particolarmente grandi);
- eventi passati tumorali della pelle (melanomi), anche in famiglia.
L’opuscolo ricorda che “in caso di diagnosi precoce e terapia tempestiva persino il cancro della pelle più pericoloso, il melanoma, ha una prognosi favorevole”. Se si ha, ad esempio, l’impressione “che un neo si sia modificato o che sia comparsa una nuova alterazione cutanea” è bene recarsi dal medico.
Nel documento viene presentata, corredata di immagini esplicative, la regola dell'A-B-C-D per verificare se i propri nei hanno cambiato forma (diventando Asimmetrici), hanno avuto una variazione nei Bordi o nel Colore o hanno avuto una variazione Dinamica, cambiando ad esempio dimensioni o spessore.
Non dimentichiamo che, al di là degli eventi tumorali, le ondate di calore, cioè i periodi prolungati di condizioni meteorologiche estreme con temperature elevate, possono essere causa anche di altri disturbi come crampi, svenimenti, gonfiori, stress da calore e colpi di calore. Inoltre nei mesi estivi aumentano i rischi relativi alla presenza di ozono, un gas presente in basse concentrazioni in tutta l'atmosfera e che le radiazioni solari tendono a diffondere.
>> Protezione solare, l'essenziale in breve
Fonte: Suva
| | La procedura del mese | | La betoniera a bicchiere | | Con la newsletter, Qualitas pubblica ogni mese una Procedura di Sicurezza. In caso di vostro interesse per l'elaborazione di specifiche e analoghe "Procedure di sicurezza" siete pregati di contattare il nostro ufficio (Biella 015.840300, Bergamo 035.19906734).
>> La procedura del mese
| | | Qualitas 1988 | Servizi integrati Qualità Sicurezza e Ambiente | p. iva 01915010027 via Pajetta 7, 13900 Biella | Via Santi Maurizio e Fermo, 7/A 24125 Bergamo | | Per non ricevere più questa newsletter invia una email a info@qualitas1988.com | |