News da Qualitas for Safety

La newsletter ti informa sugli aggiornamenti di leggi e decreti in materia di sicurezza e salute, sicurezza cantieri, ambiente, sistemi di gestione qualità-sicurezza-ambiente, sulle iniziative Qualitas e sulle opportunità di formazione.
Newsletter di martedì 29 giugno 2010

12 LUGLIO: Corso di formazione Addetti Emergenza

Il corso ha l’obiettivo di formare gli Addetti Emergenza Antincendio ed Evacuazione facendo preciso riferimento a quanto stabilito dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 (Obblighi di formazione) e dall’Allegato IX del D.M. 10/03/98  "Contenuti minimi dei Corsi di Formazione per Addetti Emergenza ed Evacuazione".

Il corso è rivolto ad aziende con rischio di incendio medio (TIPO B - 8 ore)

Programma e scheda di iscrizione.

Quanti addetti devo nominare?

Per ulteriori informazioni sui corsi di formazione in programma per l’anno 2010 collegati sul nostro sito www.qualitasforsafety.com, troverai i dettagli dei corsi e le informazioni necessarie per la pre-iscrizione.



IN QUESTA NEWSLETTER (N° 25/2010)
  • Agenti  Biologici - Linee Guida per le attività di sterilizzazione

  • I rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti - La Legge della Regione Piemonte sui rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti: modalità di controllo, vigilanza della radioattività e delle radiazioni ionizzanti in genere

  • Il Ministro Sacconi firma per la soppressione dell'ISPESL - Il Ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, ha promosso il documento che ottempera all'articolo 7 della manovra Finanziaria. Le disposizioni prevedono, tra l'altro, la soppressione dell'Ipsema e dell'Ispesl e la loro contestuale incorporazione nell'INAIL.

  • Linee guida per la realizzazione e fornitura di segnaletica verticale


Agenti Biologici
Linee Guida per le attività di sterilizzazione

L’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) – importante istituto di ricerca che rischia di essere soppresso dalla manovra finanziaria straordinaria varata dal Governo italiano – ha pubblicato sul suo sito un aggiornamento delle linee guida relative alle attività di sterilizzazione con riferimento all’attuale normativa sulla sicurezza e alle più recenti norme e pareri tecnici.
Come indicato nella presentazione del documento, “le procedure di disinfezione e la sterilizzazione si identificano quali misure di prevenzione-protezione di tipo collettivo ai sensi del menzionato Titolo X e sono basate sull'utilizzo di metodi chimici e chimico-fisici, per inattivare, distruggere o rimuovere microrganismi patogeni”.
In particolare viene ricordato che “qualsiasi materiale, prodotto o strumento è considerato ‘sterile’ quando è privo di agenti microbici vitali ed il fine di tale processo è quello di rendere inattivi i contaminanti microbiologici”.
Dunque se si impiega un procedimento convalidato e si esegue una verifica dell’efficacia regolarmente e un controllo sistematico dell’apparecchiatura, “si è nelle condizioni di assolvere gli adempimenti del suddetto Titolo X evitando all’operatore anche la ‘potenziale esposizione’ ad agenti patogeni nell’ambito della manipolazione di materiali o strumenti di diversa tipologia”.
Allo stato attuale esistono specifiche normative tecniche per la validazione e verifica delle procedure di sterilizzazione e il Dipartimento Igiene del Lavoro dell’ISPESL ha emanato diversi “pareri tecnici in merito all’impiego di DPI in tale settore e alle apparecchiature e alle attività di disinfezione”.
Dunque l’obiettivo che le linee guida si pongono è quello di assicurare in tutte le possibili condizioni in cui si possa espletare l’attività di sterilizzazione – che può comportare situazioni di rischio – “un livello adeguato di gestione organizzativa che si possa avvalere di supporti tecnologici-strutturali congrui ai bisogni di assistenza dell’utente delle strutture sanitarie in un contesto che non esponga gli operatori ai rischi professionali”.
 Il documento sottolinea come il rischio derivante da esposizione ad agenti biologici costituisca un fenomeno di interesse emergente, a causa sia della comparsa di nuove modalità di infezione che del "riemergere" di patologie infettive che si ritenevano sufficientemente controllate con le misure di prevenzione e terapeutiche disponibili.
Ed è in particolare nel comparto sanitario che è presente una “concentrazione di soggetti infetti e materiali contaminati che determinano un'elevata frequenza di esposizione ad agenti biologici, sia del personale di assistenza e dei servizi che dei pazienti”. Tra le indicazioni di prevenzione nell'ambito del rischio biologico particolare importanza rivestono proprio le misure di pulizia, disinfezione e l'attività di
sterilizzazione.
In questo caso la “disinfezione/sterilizzazione rappresenta un momento di prevenzione fondamentale e insostituibile nel controllo delle infezioni che possono manifestarsi in ambito ospedaliero; i processi da adottare devono essere valutati criticamente in rapporto al miglioramento delle conoscenze e all'evoluzione tecnologica delle sostanze, dei preparati e delle apparecchiature”. Ad esempio le procedure di disinfezione e la sterilizzazione “devono essere precedute dalla fase di decontaminazione, basata sull'utilizzo di metodi chimici e chimico-fisici, per inattivare, distruggere o rimuovere microrganismi patogeni dalla superficie di uno strumento.
Durante le attività di sterilizzazione diventa di primaria importanza anche la tutela della salute dell'operatore sanitario deputato a svolgere tale compito.
Per questo motivo ci soffermiamo sull’elenco dei DPI che si ritengono appropriati per gli operatori addetti alla sterilizzazione:

  • guanti: devono possedere certificazione CE e devono dunque aderire ai requisiti prescritti dalla norma tecnica UNI EN 374 per la“protezione da microrganismi”, dalla norma tecnica EN 388 ed essere di III categoria. Poiché alcune manovre possono comportare rottura dei guanti, è “necessario scegliere quelli prodotti con materiali in grado di assicurare, nell’attività considerata, una migliore prestazione” e maggiore resistenza. Se attualmente non esistono in commercio “guanti efficaci in modo assoluto per la protezione contro tagli ed abrasioni, sono disponibili, tuttavia, guanti realizzati con una formulazione di disinfezione, immessa nella matrice polimerica, in grado di abbattere considerevolmente il rischio di infezione (circa 80%) in caso di lacerazione”;
  •  indumenti di protezione: devono possedere la marcatura CE per la protezione da agenti biologici, essere classificati in III categoria ed avere la conformità alla norma tecnica EN 14126:2004. Nel caso di protezione da patologie infettive emergenti di rilievo è “preferibile impiegare quelli monouso”. Gli indumenti possono essere di “diversa tipologia in relazione alle modalità lavorative ed alle mansioni da espletare. Attualmente sono disponibili nella foggia di tuta e di camice”. Devono essere progettati “in modo da garantire protezione in tutte le prevedibili posture di lavoro; per qualsiasi indumento si deve assicurare sempre un'adeguata protezione lungo le parti di chiusura”. Inoltre devono essere indossati per tutto il tempo in cui permane l'esposizione. Infine le “modalità di gestione dopo l'uso dovrebbero essere stabilite con apposite procedure aziendali. Tali procedure devono tenere conto dei livelli di contenimento da realizzare in base agli agenti biologici che rappresentano i rischi di esposizione”
  • dispositivi di protezione delle vie respiratorie: se, effettuando la procedura di valutazione del rischio biologico, “si ritenga necessaria una protezione individuale per le vie respiratorie dell’operatore che esegue l'attività di lavaggio nell’ambito del processo di sterilizzazione”, si dovrà rendere disponibile un “facciale filtrante per la protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3” oppure una maschera a pieno facciale e/o a semimaschera (con specifico filtro con certificazione CE di Tipo per la protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3 ai sensi della Direttiva 2000/54/CE come DPI in III categoria in relazione alla Direttiva 686/89/CE)”. Il documento ricorda che “i facciali filtranti non dovrebbero essere riutilizzati dopo l’uso e che vanno in ogni caso scartati se danneggiati, sporchi o contaminati da sangue o altri fluidi biologici;
  • sistemi per la protezione del volto da schizzi di liquidi biologici e da altro materiale similare, del tipo a visiera od equivalente: devono possedere la certificazione che attesti la “marcatura CE come DPI per la protezione da spruzzi di liquidi e la conformità alla norma tecnica EN 166”. Nel caso poi che siano disponibili dispositivi “per i quali la certificazione di conformità alla suddetta norma tecnica attesti anche la protezione da goccioline (aerosol), questi saranno da preferire come misura di protezione individuale”.

Per scaricare la Linea Guida, clicca qui.

Fonte: Puntosicuro.it



I rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti
La Legge della Regione Piemonte sui rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti: modalità di controllo, vigilanza della radioattività e delle radiazioni ionizzanti in genere.

La Legge regionale n. 5, approvata dal Consiglio regionale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte numero 8 del 25 febbraio 2010, va a disciplinare alcuni importanti aspetti di radioprotezione che l’evoluzione normativa di questi ultimi decenni aveva posto in capo alle Regioni. Infatti, molte delle innovazioni introdotte dall’ormai datato Decreto Legislativo 230/95 e dalle sue successive modifiche e integrazioni, prevedevano una serie di atti normativi di governo (leggi regionali e decreti attuativi) che, a distanza di anni, ancora mancavano. Con questa norma alcune delle lacune presenti vengono colmate. Oltre a ciò, la legge regionale interviene anche per disciplinare e organizzare le modalità di vigilanza e controllo che rientrano nella competenza regionale.
Ma vediamo un po’ più in dettaglio quello che di più innovativo è previsto da questa nuova norma.

Aspetti autorizzativi

Nell’articolo 3 è finalmente disciplinata l’importante materia che attiene all’emissione dei pareri tecnici necessari per la concessione dei nulla osta all’impiego delle radiazioni ionizzanti che sono di competenza ministeriale (detti di categoria A). In esso sono elencati i soggetti dei quali la Regione si avvale per la formulazione del parere che andrà poi trasmesso al ministero competente e cioè: ARPA, ASL competente per territorio e il “tavolo tecnico nucleare”, un organismo tecnico consultivo nominato dalla Regione (previsto appunto dall’art. 4 della legge) che sarà composto da tecnici di provata esperienza e che avrà il compito di supportare la Regione nelle complesse questioni che riguardano, in particolare, i problemi dello smantellamento dei vecchi impianti nucleari che si trovano nel territorio piemontese.

Nell’articolo 5 si individua nell’ASL competente per territorio l’autorità competente per il rilascio dei nulla osta di categoria B, riferiti a impieghi di tipo medico-sanitario. L’impiego di categoria B si riferisce a utilizzi delle radiazioni ionizzanti meno gravosi di quelli di categoria A e, per questo motivo, il Decreto Legislativo 230/95 stabilisce un iter autorizzativo semplificato, gestito a livello periferico. La legge regionale stabilisce anche che l’ASL, per l’espressione del proprio parere, dovrà avvalersi di un organo tecnico, istituito con provvedimento della Giunta Regionale, dove dovranno essere presenti competenze di carattere sia sanitario che ambientale.

Aspetti gestionali e di controllo

La legge contiene varie indicazioni sulle modalità di controllo e vigilanza della radioattività e delle radiazioni ionizzanti in genere. In particolare viene definitivamente sancito che all’ARPA competono le attività di vigilanza e controllo della radioattività ambientale, da effettuarsi in accordo con le disposizioni di carattere nazionale previste dall’art 104 del Decreto Legislativo 230/95.
Un’enfasi particolare è posta sulla necessità di pianificare, in accordo con l’autorità nazionale di controllo (ISPRA), la vigilanza e il controllo ambientale nei confronti degli esercenti e dei proprietari di depositi e impianti del ciclo nucleare che insistono sul territorio piemontese (art. 8, comma 4).
Un’importante innovazione in ambito di controllo e vigilanza viene poi dall’istituzione di un Archivio delle sorgenti di radiazioni ionizzanti (art. 9), gestito e aggiornato dall’ARPA: si tratta di uno strumento importante per la conoscenza della distribuzione territoriale delle fonti di rischio radiologico.
Nell’articolo 12, espressamente dedicato alla definizione delle modalità di controllo della radioattività ambientale, viene prevista, in particolare, l’emanazione di una deliberazione della Giunta Regionale nella quale saranno stabilite le tipologie di controllo radiometrico da effettuarsi sui materiali che entrano (rottami metallici) ed escono (polveri, scorie) negli impianti che operano fusione su rottami o altri materiali.
E’ quest’ultimo un aspetto abbastanza importante, in quanto il rischio di incidenti radiologici dovuti alla fusione accidentale di sorgenti radioattive che si trovano nei carichi di rottami metallici è un’eventualità purtroppo non remota, come abbiamo purtroppo avuto modo di verificare anche abbastanza recentemente.

La radioattività naturale

Tutto l’articolo 11 è dedicato al controllo della radioattività naturale: è forse la parte più innovativa della legge, in quanto recepisce e sviluppa alcune delle indicazioni fornite dal Decreto Legislativo 241/2000, che è la norma che ha introdotto in Italia il concetto di controllo dell’esposizione di lavoratori e popolazione alla radioattività naturale.
L’articolo si occupa in particolare della prevenzione del rischio radon in tutti i suoi aspetti. Si prevede che la Regione, sentita l’ARPA, possa definire le aree della Regione a maggior rischio radon e che, sempre con il supporto di ARPA, si producano documenti e linee guida per la prevenzione dei rischi di esposizione, per la pianificazione urbanistico-territoriale e per i risanamenti.
L’informazione alla popolazione, fondamentale per affrontare in modo efficace e costruttivo il problema radon sarà supportata dal sistema informativo regionale sulle radiazioni ionizzanti.

Conclusioni

La legge n. 5/2010 costituisce senza dubbio un’importante passo avanti da parte della legislazione regionale. Si colma infatti un vuoto normativo che, in molti casi, è stato di ostacolo a una piena efficacia delle attività di controllo e prevenzione. In alcuni aspetti, inoltre, tale legge può dirsi piuttosto innovativa: si prevede infatti un ruolo importante della Regione e dei suoi organi tecnici (ARPA, in primis) nel controllo degli esiti del nucleare, in accordo con le autorità nazionale, sancendo una prassi che è stata sperimentata con successo in questi ultimi anni. Anche la parte relativa alla radioattività naturale e all’istituzione del catasto delle sorgenti è piuttosto importante e innovativa. Tuttavia, la reale efficacia di questa legge, come del resto per qualsiasi legge, potrà però essere verificata solo ex post. Una criticità per una pronta efficacia della legge è data dai vari passi amministrativi che sarà necessario compiere per rendere pienamente operativi i vari articoli: cruciale sarà in particolare l’emanazione dei necessari regolamenti tecnici e l’istituzione dei vari organi tecnici da parte della Giunta Regionale.

Per scaricare - Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 - Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti - clicca qui.



Il Ministro Sacconi firma per la soppressione dell'ISPESL
Il Ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, ha promosso il documento che ottempera all'articolo 7 della manovra Finanziaria.

E' stata firmata dal Ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, la direttiva che illustra le prime linee attuative in materia di soppressione e incorporazione degli enti e istituti vigilati, come previsto dall'art. 7 del Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 (Manovra Finanziaria). L'articolo prevede, infatti, dei significativi interventi di razionalizzazione e integrazione di funzioni omogenee in campo previdenziale, assistenziale e assicurativo, attraverso la soppressione di enti pubblici e istituti di dimensioni minori e la loro incorporazione in enti con dimensione e struttura organizzativa più articolate, secondo criteri di concentrazione, uniformità di azione e maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e strumentali.

In particolare, le disposizioni richiamate prevedono la soppressione dell'Ipsema, dell'Ispesl e la loro contestuale incorporazione nell'INAIL, la soppressione dell'Ipost e dell'Enappsmad e la loro confluenza, rispettivamente, nell'Inps e nell'Empals e, infine, la soppressione dello Ias e la sua confluenza nell'Isfol. L'obiettivo principale è garantire una più efficace azione amministrativa migliorando l'erogazione dei servizi agli utenti privati e alle categorie professionali e di assicurare, a regime, la riduzione dell'attuale spesa.



Linee guida per la realizzazione e fornitura di segnaletica verticale

I soggetti terzi con cui l’associazione si propone di sviluppare un dialogo costruttivo sono innanzitutto la Pubblica Amministrazione e gli Enti certificatori, senza però dimenticare altri soggetti che rappresentano l’espressione della domanda (ad esempio i progettisti) e naturalmente i media.

In considerazione della situazione di malasegnaletica diffusa e della carente informazione tecnica sulle caratteristiche previste dalla normativa per la segnaletica nelle pubbliche amministrazioni - soprattutto di piccole dimensioni - dovuta alla mancanza di personale interno competente sulla specifica materia, Assosegnaletica ha realizzato delle linee guida, che offrono un quadro esaustivo delle informazioni tecniche che caratterizzano la segnaletica stradale verticale.
La pubblicazione è indirizzata alle Pubbliche Amministrazioni - in qualità di enti proprietari delle strade e responsabili della manutenzione delle infrastrutture - ed a tutti quei soggetti che si trovano nella necessità di approvvigionarsi, installare o fornire questo tipo di segnaletica.

Particolare cura è stata riservata al linguaggio, che si è cercato di rendere semplice ed accessibile, ed a quelle tecnologie in grado di migliorare le prestazioni della segnaletica, assicurando un grado più elevato di sicurezza agli utenti della strada.

Per scaricare - Linee guida per la realizzazione e fornitura di segnaletica verticale - clicca qui.



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