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Newsletter di giovedì 17 giugno 2010

IN QUESTA NEWSLETTER (N° 24/2010)
  • E' datore di lavoro il padre del figlio occasionale collaboratore

  • La sicurezza degli impianti elettrici nei locali con bagni o docce -  I luoghi a rischio aumentato, le norme tecniche da seguire, le condizioni di pericolo, le zone a rischio e i collegamenti equipotenziali

  • Videoterminali - Effetti sulla salute e misure di prevenzione

  • Manutenzione dell'amianto negli edifici


E' datore di lavoro il padre del figlio occasionale collaboratore

La Cassazione: le norme in materia di sicurezza sul lavoro tutelano tutte le forme di lavoro anche quando non sussiste un normale rapporto di lavoro e quindi anche con riguardo a chi collabora saltuariamente in una impresa familiare.

Le attuali norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che già a partire dal D. Lgs. 19/9/1994 n. 626 ora abrogato e recepito nel D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e ss.mm.ii. contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, aveva modificato la formulazione contenuta nella normativa precedente, pongono in evidenza, con riferimento alla individuazione della figura del datore di lavoro, più che la titolarità del rapporto di lavoro, l’esistenza dei poteri decisionali e delle responsabilità nell’ambito dell’impresa. È ritenuta rilevante, infatti, la posizione assunta di fatto dal datore di lavoro nella organizzazione della sua azienda in quanto alla titolarità dei poteri di organizzazione e di gestione corrisponde automaticamente il dovere di garanzia nei confronti dei lavoratori e quindi il consequenziale dovere di predisporre le misure di sicurezza. Corrispondentemente, per quanto riguarda la posizione dei lavoratori, prevale più che il rapporto di subordinazione e di dipendenza da altri la loro effettiva prestazione di lavoro.
A seguito di tali considerazioni, quindi, la Suprema Corte ha ritenuto applicabili nel caso in esame, riguardante una impresa familiare, le norme di tutela della salute e della sicurezza di chi presta di fatto una attività lavorativa per conto della stessa. Anche in altre occasioni, del resto, ha rammentato la Corte di Cassazione la stessa ha individuato un rapporto di lavoro di fatto anche quando il lavoro è stato svolto per mero favore (sentenze Cass. n. 2232 del 4/3/1982 e Cass. n. 3273 del 7/3/1990). Con il Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. altresì sono state focalizzate ora ancor meglio queste posizioni di tutela e di garanzia e nell’ambito di qualsiasi organizzazione di lavoro.

Il caso ed il ricorso alla Corte di Cassazione

All'interno di un laboratorio di panetteria il figlio del titolare dell’azienda, per togliere un residuo della lavorazione ha inserita una mano in una impastatrice ed ha subito un trauma da schiacciamento perché la stessa è stata trascinata all’interno di un rullo rotante. Al titolare è stato mosso l'addebito di aver consentito l'uso del macchinario privo di apparato di segregazione delle parti in movimento nonché di microinterruttore di sicurezza e per questo lo stesso è stato condannato dal Tribunale in ordine al reato di cui all'articolo 590 c.p., commesso con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. La pronunzia di condanna è stata confermata dalla Corte d'Appello per cui l’imputato ha fatto successivamente ricorso alla Corte di Cassazione.
Nel formulare tale ricorso il titolare della panetteria ha addotto alcune motivazioni lamentando in primis che erroneamente era stato ritenuto che la vittima prestasse attività lavorativa nel laboratorio, in quanto si trattava in realtà del proprio figlio che si trovava occasionalmente nei locali del laboratorio senza che tuttavia vi svolgesse attività lavorativa; e sostenendo che altrettanto occasionalmente lo stesso ebbe ad intervenire sulla macchina impastatrice. Secondo il ricorrente, quindi, era stato individuato un rapporto di collaborazione senza averlo in alcun modo dimostrato ed ancora non era stato considerato che la condotta della vittima era stata del tutto eccezionale ed imprevedibile e come tale aveva quindi determinato l'interruzione del nesso causale.

Le decisioni della Suprema Corte

La Corte di Cassazione ha però ritenuto il ricorso infondato sostenendo che l'indagine compiuta dalla ASL nel laboratorio di panetteria aveva consentito di appurare che il giovane infortunato lavorava nell’azienda sia tenendo la contabilità che prestando aiuto nel laboratorio, sia pure saltuariamente, e ponendo in evidenza che “la disciplina legale e particolarmente il Decreto Legislativo n. 626 del 1994 tutela la sicurezza di tutte le forme di lavoro anche quando non sussista un formale rapporto di lavoro; e quindi anche con riguardo a chi collabora saltuariamente in un'impresa familiare”. “Il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 2 nel testo novellato dal Decreto Legislativo n. 242 del 1996”, prosegue la Sez. IV, “innovando rispetto alla formulazione originaria della norma, pone l'accento, ai fini dell'individuazione della figura del datore di lavoro, non tanto sulla titolarità del rapporto di lavoro, quanto sulla responsabilità dell'impresa, sull'esistenza di poteri decisionali. Si fa leva, quindi, precipuamente sulla situazione di fatto: alla titolarità dei poteri di organizzazione e gestione corrisponde simmetricamente il dovere di predisporre le necessarie misure di sicurezza”.
La Suprema Corte ha posto altresì in rilievo che “tale ordine concettuale si rinviene implicitamente, nello stesso richiamato articolo 2, per ciò che riguarda la definizione della figura del lavoratore, caratterizzata, nel suo nucleo essenziale, dalla condizione di dipendenza, di subordinazione rispetto ad altri che assume su di sé la gestione della prestazione” per cui la stessa conclude, con riferimento al caso in esame, che la relazione di fatto porta alla applicabilità della disciplina sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e che correttamente è stata ritenuta dalla Corte di Appello l'esistenza del rapporto di lavoro e dei connessi obblighi in materia antinfortunistica pur in presenza del vincolo familiare.
“Del resto”, prosegue la Sez. IV, “già nel passato questa Corte ha ripetutamente avuto occasione di focalizzare il rapporto di lavoro subordinato sulla reciproca relazione di fatto tra i soggetti che vi sono coinvolti; configurandolo anche quando il lavoro viene svolto per mero favore (Cass. 4, 4 marzo 1982, n. 2232; Cass. 4, 7 marzo 1990 n. 3273). Questa configurazione dei ruoli e delle responsabilità all'interno dell'organizzazione del lavoro si rinviene pure nel Testo Unico per la sicurezza che ha compiuto una più estesa opera definitoria, senza tuttavia modificare significativamente i tratti delle figure indicate”.
Per quanto riguarda, infine, la ipotizzata interruzione del nesso causale legata ad una condotta straordinaria ed imprevedibile del lavoratore, la Suprema Corte ha tenuto a ribadire quanto più volte indicato in precedenti sentenze e cioè che “la disciplina prevenzionistica mira a tutelare pure il lavoratore dai suoi stessi errori, purché essi non siano completamente esorbitanti rispetto alla attività in atto”. Nel caso in esame, conclude la Sez, IV, “la condotta del lavoratore si era inserita appieno nell'area di rischio tipica della lavorazione, quella del contatto improprio con le parti in movimento delle macchine per impastare utilizzate nel laboratorio di panetteria, per cui tale rischio avrebbe dovuto essere adeguatamente previsto e governato dall'imputato”.



La sicurezza degli impianti elettrici nei locali con bagni o docce
I luoghi a rischio aumentato, le norme tecniche da seguire, le condizioni di pericolo, le zone a rischio e i collegamenti equipotenziali

Norme tecniche e zone a rischio

La progettazione e l’installazione degli impianti elettrici in questi locali devono “rispondere, oltre che alle prescrizioni generali di sicurezza della Norma CEI 64-8, anche a particolari requisiti di sicurezza atti a mitigare il maggior rischio relativo ai contatti diretti o indiretti tipico di questi ambienti”.
Quanto più ci si avvicina alla vasca da bagno o alla doccia tanto più le condizioni di pericolo aumentano:

  • “la resistenza della pelle, con una considerevole parte del corpo umano immersa in acqua, può considerarsi praticamente nulla sicché anche basse tensioni di contatto possono risultare letali;
  • il contatto mano-corpo semi immersi risulta molto pericoloso e, conseguentemente, è necessario limitare al minimo la possibilità di contatto con parti in tensione nelle zone accessibili dalla vasca e dal piatto doccia;
  • nella zona circostante il pavimento è spesso bagnato o comunque umido; per questo, e in considerazione del fatto che la persona è spesso priva di vestiario e di calzature le condizioni ambientali risultano alquanto pericolose”.

 Per queste ragioni la Norma CEI 64-8 suddivide i locali con bagni o docce in zone, “caratterizzate da un pericolo decrescente man mano che ci si allontana dal bordo della vasca da bagno e/o della doccia.

La zona 0 è “individuata dal volume interno alla vasca da bagno o al piatto doccia. Per le docce senza piatto, l’altezza della zona 0 è di 10 cm e la sua superficie ha la stessa estensione orizzontale della zona 1. Data la presenza di acqua in condizioni ordinarie di esercizio, questa zona deve essere considerata ovviamente la più pericolosa. Ad esempio in questa zona non sono ammessi dispositivi di comando, protezione, … Gli apparecchi utilizzatori (scaldacqua, illuminazione, …) sono ammessi purché contemporaneamente:
- “siano adatti all’uso in quella zona secondo le relative norme e siano montati in accordo con le istruzioni del costruttore;
- siano fissati e connessi in modo permanente;
- siano protetti mediante circuiti SELV (a bassissima tensione di sicurezza, ndr) alimentati a tensione non superiore a 12 V in c.a. e a 30 V in c.c.”.

La zona 1 è individuata “dal volume sovrastante la vasca da bagno o il piatto doccia fino a un’altezza di 2,25 m, nel caso in cui il fondo della vasca o della doccia sia a più di 15 cm sopra il pavimento, la quota di 2,25 m verrà misurata a partire dal fondo e non dal pavimento. Per le docce senza piatto la zona 1 si estende in verticale per 1,20 m dal punto centrale del soffione posto a parete o a soffitto. La zona 1 non include la zona 0, e lo spazio sotto la vasca da bagno o la doccia è considerato zona 1”.

La zona 2 comprende “il volume immediatamente circostante la vasca da bagno o il piatto doccia esteso fino a 0,6 m in orizzontale e fino a 2,25 m in verticale con la distanza verticale misurata dal pavimento. Per le docce senza piatto non esiste una zona 2 ma una zona 1 aumentata a 1,20 m come indicato al punto precedente”.

La zona 3 si ottiene “dal volume esterno alla zona 2, o della zona 1 in caso di mancanza del piatto doccia, fino alla distanza orizzontale di 2,40 m”.

Le zone non si estendono all’esterno del locale attraverso le aperture munite di serramenti: “l’interruttore posto fuori dalla porta del bagno è ammissibile, anche se dista a meno di 0,60 m dal bordo della vasca e/o del piatto doccia”.

Collegamenti equipotenziali

Per aumentare la protezione nei locali contenenti bagni o docce, occorre “effettuare i collegamenti equipotenziali supplementari fra tutte le masse estranee accessibili delle zone 0,1, 2 e 3 e il conduttore di protezione” con le specifiche contenute nel documento.
In particolare i “collegamenti equipotenziali supplementari riguardano le tubazioni metalliche dell’acqua, del gas, del riscaldamento e vengono realizzati con collari di materiale tale da evitare fenomeni corrosivi, che vengono collegati al conduttore di protezione nella cassetta di distribuzione più vicina”.
Generalmente vasca da bagno o piatto doccia “non sono in contatto con i ferri del cemento armato per cui non sono classificabili come masse estranee, e quindi non necessitano dei collegamenti al nodo equipotenziale”.

Si ricorda infine che i sistemi elettrici di riscaldamento a pavimento, “purché siano ricoperti da una griglia metallica o da uno schermo metallico messi a terra e collegati al collegamento equipotenziale supplementare, come sopra descritto, sono ammessi nelle zone 1, 2 e 3”.
E “la guaina metallica, l’involucro metallico o la griglia metallica a maglie sottili devono essere connessi al conduttore di protezione del circuito di alimentazione”.
Tuttavia la “conformità a quest’ultima prescrizione non è obbligatoria se è utilizzata per il sistema di riscaldamento elettrico a pavimento la protezione mediante SELV”.

Scarica la Guida Operativa, clicca qui.

Fonte: Puntosicuro.it



Videoterminali
Effetti sulla salute e misure di prevenzione

I principali rischi per i lavoratori che operano con videoterminali.

La presenza di computer e videoterminali (schermi, alfanumerici o grafici) ha rivoluzionato molte attività lavorative e, considerata la loro duttilità, queste attrezzature sono ormai presenti quasi in ogni posto di lavoro.
Come per tutte le apparecchiature di lavoro anche in questo caso ci sono avvertenze d’uso che, se non rispettate, possono determinare disturbi per la salute. Specialmente per il videoterminalista che il Testo Unico sulla sicurezza  individua come il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali (dedotte le interruzioni previste dal decreto).

Si ricorda che i principali effetti sulla salute connessi con il lavoro al VDT sono:

  • affaticamento visivo (astenopia);
  • disturbi muscolo – scheletrici;
  • stress.

Problemi che si possono prevenire applicando principi ergonomici nella progettazione dei posti di lavoro e adottando comportamenti adeguati da parte dei lavoratori.
In particolare si indica che l’incidenza dei disturbi, visivi e non, tra gli operatori che utilizzano il VDT “è stata evidenziata in un’indagine italiana che ha valutato oltre 30.000 lavoratori di cui 20.000 adibiti a lavoro con VDT per almeno quattro ore al giorno”. E confrontando i lavoratori addetti a VDT con i lavoratori che non ne fanno uso, sono emerse importanti differenze: “tra gli operatori a VDT i disturbi oculari sono stati segnalati da più della metà dei lavoratori, mentre gli stessi disturbi erano segnalati solo dal 30% circa dell’altro gruppo di lavoratori”. Inoltre si sono rilevate “differenze di incidenza tra i due gruppi attorno al 15% per disturbi alla schiena, al collo, mal di testa, ansia”.
In passato “sono state diffuse preoccupazioni per la presenza di radiazioni nei posti di lavoro con VDT e per i conseguenti possibili effetti sulla gravidanza (aborti, parti prematuri, malformazioni congenite) e sull’apparato visivo (cataratta)”.
Tuttavia la revisione degli studi qualificati sull’argomento “non ha confermato la presenza di tali rischi”. E in particolare:

  • “nei posti attrezzati con VDT le radiazioni ionizzanti (raggi X) si mantengono allo stesso livello dell’ambiente esterno;
  • nei posti di lavoro con VDT più recenti le radiazioni non ionizzanti (campi elettromagnetici) si mantengono al di sotto dei limiti
  • raccomandati;
  • negli operatori a VDT non è stato registrato alcun significativo aumento per la salute e la funzione riproduttiva dovuta alle radiazioni”.

Affaticamento visivo – Astenopia

Dopo aver ricordato i sintomi (bruciore, bulbi oculari pesanti, fastidio alla luce, visione annebbiata, visione sfuocata, lacrimazione, …), si  ricorda che le principali cause della sindrome da fatica visiva (astenopia) sono:

  • Condizioni sfavorevoli di illuminazione (“luce diretta proveniente dalle finestre o da fonti artificiali non adeguatamente schermate; eccesso o insufficienza di illuminazione generale; presenza di riflessi da superfici lucide; presenza di superfici di colore estremo”);
  • impegno visivo ravvicinato e protratto (“distanza dagli occhi dell’oggetto inferiore ad un metro; oggetto fissato per lungo tempo”);
  • condizioni ambientali sfavorevoli (“inquinamento dell’aria indoor: fumo, polveri, emissioni da fotocopiatrici, emissioni di sostanze da
  • rivestimenti ed arredi; secchezza dell’aria”);
  • “utilizzo di schermi con caratteri poco nitidi, sfarfallanti e con contrasti troppo o poco marcati;
  • difetti visivi non corretti o mal corretti; strabismi manifesti o latenti”.

I disturbi muscolo – scheletrici

Spesso conseguenza della degenerazione dei dischi della colonna vertebrale, dell’affaticamento muscolare o dell’infiammazione delle strutture tendinee, questi disturbi possono dipendere da diverse cause. Ad esempio:

  • “posizioni di lavoro inadeguate per l’errata scelta e disposizione degli arredi e del VDT;
  • posizioni di lavoro fisse e mantenute per tempi prolungati anche in presenza di posti di lavoro ben strutturati;
  • movimenti rapidi e ripetitivi delle mani: digitazione o uso del mouse per lunghi periodi”.

Ricordando che il prolungato mantenimento di posizioni fisse, determina una serie di disturbi che possono essere prevenuti con i seguenti accorgimenti:

  • “tenere una corretta posizione del corpo;
  • evitare di rimanere per lunghi tempi nella medesima posizione;
  • alternare il lavoro al VDT con altri lavori”.

Stress

Lo stress lavorativo  si determina “quando le capacità di una persona non sono adeguate al tipo e al livello delle richieste lavorative”.
All’insorgenza dei disturbi, di tipo psicologico e psicosomatico, correlati allo stress possono contribuire:

  • “fattori dipendenti dal lavoro: organizzazione del lavoro, rapporti conflittuali con colleghi o superiori, complessità e responsabilità del lavoro, monotonia e ripetitività, rumori disturbanti;
  • fattori indipendenti dal lavoro: comuni preoccupazioni legate alla vita familiare e sociale”.

Ci soffermiamo brevemente sui consigli relativi ai VDT e all’ambiente di lavoro.
Intanto il posto di lavoro “deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti”. Tuttavia “il rapporto fra posto di lavoro e ambiente per VDT è condizionato principalmente da problemi di corretta illuminazione”.
Ad esempio le condizioni di illuminazione sono sfavorevoli quando:

  • “sono presenti abbagliamenti diretti, riflessi o contrasti eccessivi;
  • sono assenti schermature alle finestre e alle fonti di luce artificiale;
  • il monitor è disposto con la finestra di fronte o di spalle;
  • si usano arredi con superfici lucide e con colori estremi (bianche e/o nere);
  • le pareti sono troppo chiare o troppo scure”.

Mentre un ambiente risulta adeguato per il lavoro al VDT quando:

  • “gli schermi sono posti a 90° rispetto alle finestre (finestra sul fianco);
  • le finestre sono munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare all’occorrenza la luce diurna (es.: “veneziane”);
  • l’illuminazione artificiale è schermata, in buono stato di manutenzione, adeguatamente collocata, modulabile, con un buon grado di uniformità e con luce neutra;
  • l’illuminazione generale è sufficientemente contenuta, ma non insufficiente e con un contrasto tra schermo ed ambiente consono alle caratteristiche del lavoro ed alle esigenze visive dell’utilizzatore;
  • le pareti sono tinteggiate in colore chiaro non bianco e non riflettenti;
  • lo spazio di lavoro al VDT consente all’operatore di alzarsi agevolmente dal sedile e di transitare lateralmente;
  • il rumore è contenuto e non disturba l’attenzione e la comunicazione verbale; 
  • la temperatura e l’umidità dell’aria sono confortevoli;
  • lo spazio tra la schiena dell’operatore e l’eventuale VDT di un’altra postazione posta alle sue spalle è di almeno 50 cm”.


Manutenzione dell'amianto negli edifici

Sebbene l'uso dell'amianto saia stato bandito nella Unione Europea, milioni di metri cubi di materiali contenenti amianto sono ancora al loro posto in edifici esistenti.
I lavoratori addetti alla manutenzione degli edifici corrono il forte rischio di venire a contatto con amianto quando eseguono lavori di isolamento in edifici o installazioni industriali quali tubi, tetti, muri etc..

L'Ohsa - nell'anno dedicato alla manutenzione sicura - pubblica un dossier che presenta i principali rischi, e le strategie per affrontarli, corredato da una significativa bibliografia.

Per scaricare il dossier - Safe maintenance – asbestos in building maintenance -, clicca qui

Fonte: Ohsa

 



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