| News da Qualitas for Safety | | La newsletter ti informa sugli aggiornamenti di leggi e decreti in materia di sicurezza e salute, sicurezza cantieri, ambiente, sistemi di gestione qualità-sicurezza-ambiente, sulle iniziative Qualitas e sulle opportunità di formazione. Newsletter di mercoledì 26 maggio 2010 | | IN QUESTA NEWSLETTER (N° 22/2010) | | | |
- Idonee misure di sicurezza e prevenzione infortuni - Valutazione del rischio e infortunio, l'importanza di una corretta analisi ai fini del DUVRI
- L'obbligo del SPP interno nelle case di cura
- Imparare dagli errori: l'uso di sostanze pericolose in cantiere - Un esempio tratto da una simulazione di infortuni e malattie dovute al reiterato uso di sostanze chimiche in cantiere senza informazioni e prevenzione. L'importanza dell'etichetta, l'uso di dispositivi di protezione, le misure di prevenzione
- Esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali - Quando è necessario far partire la sorveglianza sanitaria? Quali sono i soggetti particolarmente sensibili al rischio?
| | Idonee misure di sicurezza e prevenzione infortuni | | Valutazione del rischio e infortunio, l'importanza di una corretta analisi ai fini del DUVRI | | La Suprema Corte ribadisce che la valutazione dei rischi e la elaborazione di apposito documento costituisce senza dubbio alcuno un passaggio fondamentale per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, anche se il rapporto di causalità tra omessa previsione del rischio e infortunio o il rapporto di causalità tra omesso inserimento del rischio nel documento di valutazione dei rischi e infortunio, deve essere accertato in concreto rapportando gli effetti indagati e accertati della omissione, all'evento che si è concretizzato, e non può essere affermata una causalità di principio.
A) L’amministratore unico di una s.r.l. fu condannato per il delitto di cui all'art. 589 c.p., perché, “durante i lavori di demolizione e smantellamento di una ditta, consentiva che essi si svolgessero senza preventivamente predispone un dettagliato programma delle attività e della verifica statica delle strutture, con connessa valutazione dei rischi; inoltre senza disporre di puntellare le strutture prima dell'inizio dello smantellamento e senza informare i lavoratori dei rischi specifici relativi alla attività da svolgere; sicché, mentre un lavoratore effettuava lo smontaggio di un impianto di raffreddamento e stava tagliando con la fiamma ossidrica un tubo, veniva schiacciato dalla vasca dell'impianto e decedeva”. Nella sentenza Ducoli, a conferma della condanna, la Sez. IV sottolinea che “uno dei principali compiti del datore di lavoro è quello di redigere il documento contenente la ‘valutazione dei rischi’ dell'attività di lavoro da svolgere”, e che “l'elaborazione di tale documento da parte del datore non è delegabile né ai dirigenti, né ai preposti”. Prende atto che, “nel caso di specie, pur trovandosi di fronte ad una lavorazione particolarmente difficoltosa, per gli spazi ristretti ove i lavoratori dovevano operare per il taglio dei tubi e lo smontaggio delle vasche, la valutazione dei rischi e delle misure per prevenirli risulta essere stata insufficiente e del tutto generica, tanto vero che nessuna disposizione prendeva in considerazione lo specifico rischio connesso alla rimozione delle vasche”. Insegna che, “in tema di prevenzione infortuni sul lavoro, integra la violazione prevista dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 [ripreso dall’art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008] (obbligo per il datore di lavoro di elaborare un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro) non soltanto l'omessa redazione del documento di valutazione, ma anche il suo mancato, insufficiente o inadeguato aggiornamento od adeguamento e l'omessa valutazione dell'individuazione degli specifici pericoli cui i lavoratori erano sottoposti in relazione alle diverse mansioni svolte e la specificazione delle misure di prevenzione da adottarsi”. Rileva che “una corretta valutazione dei rischi avrebbe evitato, inoltre, che i lavoratori utilizzassero per l'esecuzione dello smontaggio, un mezzo improprio ed inadeguato quale un crick”, con conseguente “violazione dell'art. 71 D.P.R. n. 164/1956 [ripreso dall’art. 150, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008], laddove è previsto che ‘prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e stabilità delle varie strutture da demolire’, così da predisporre idonee strutture di rafforzamento e puntellamento, non adottate nel caso specifico, in conseguenza della primaria omissione della valutazione del rischio”. Ne ricava “la posizione di garanzia del datore di lavoro e quindi, da parte sua, una condotta omissiva causalmente legata all'incidente”, poiché “la predisposizione di una concreta specifica valutazione dei rischi del lavoro in corso di svolgimento nel cantiere e la conseguente corretta informazione dei lavoratori, nonché la predisposizione delle idonee misure di sicurezza avrebbero evitato l'evento”.
B) Nel quadro segnato dagli insegnamenti illustrati al paragrafo A), la sentenza Giovannini mette, peraltro, in guardia contro un possibile equivoco. Nel caso ivi affrontato, il presidente del consiglio di amministrazione di una società, in qualità di datore di lavoro, fu condannato per un infortunio occorso a un dipendente addetto a una macchina matassatrice, per colpa consistita nel “non avere provveduto a far dotare la macchina matassatrice di apposite protezioni che segregassero i rulli verticali e orizzontali” e nel “non aver valutato nel documento di valutazione dei rischi il pericolo di trascinamento e schiacciamento degli arti superiori dell'addetto alla macchina”. La Sez. IV annulla la sentenza di condanna con rinvio per un nuovo giudizio. Certo, i giudici di merito avevano individuato la causa dell’infortunio “nella formazione di una asola del cavo in avvolgimento, nell'infilaggio dell'asola medesima nel guanto del lavoratore, e nel conseguente trascinamento del cavo e della mano destra del lavoratore verso i rulli della macchina”, e si erano convinti che, “ove la valutazione del rischio nell'apposito documento fosse intervenuta, perciò solo sarebbe stato evitato l'infortunio”. La Sez. IV, però, non è d’accordo. Nota che “l'affermazione secondo la quale ove fosse stata operata la valutazione del rischio di imprigionamento degli arti dell'operatore in parti meccaniche della matassatrice in moto e non protette e fosse stato operato l'inserimento di tale previsione di rischio nel documento, l'infortunio sarebbe stato certamente evitato, è logicamente priva di giustificazione”. Ribadisce che “la valutazione dei rischi e la elaborazione di apposito documento costituisce senza dubbio alcuno un passaggio fondamentale per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, ma il rapporto di causalità tra omessa previsione del rischio e infortunio o il rapporto di causalità tra omesso inserimento del rischio nel documento di valutazione dei rischi e infortunio, deve essere accertato in concreto rapportando gli effetti indagati e accertati della omissione, all'evento che si è concretizzato”, e “non può essere affermata una causalità di principio”. Precisa che “tale indagine sulla causalità è tanto più indispensabile quando, come nella specie, il trascinamento verso i rulli in movimento è stato in concreto determinato da un ulteriore evento costituito dal formarsi di una asola non sciolta in tempo, evento che si aggiunge al sistema di funzionamento proprio della macchina e dunque modifica l'assetto delle funzioni di macchina secondo il loro progetto e la loro omologazione, con aspetti da valutare e sui quali spendere motivazione, anche in termini di prevedibilità del rischio”. Aggiunge che “l'obbligo di motivazione per l'accertamento della causalità e della responsabilità per omissione era ancora più significativo in quanto la macchina con organi in movimento non segregati era caratterizzata da marcatura CE sicchè doveva essere adeguatamente scandagliato il rapporto tra osservanza di regole specifiche ed eventuale decisività della inosservanza di più generali ampie regole di prudenza” (su quest’ultimo punto v., prima, la nota relativa alla sentenza Bonfiglioli).
| | L'obbligo del SPP interno nelle case di cura | | | | Quesito
Molte case di ricovero e cura utilizzano la pratica dell'appalto a cooperative o a ditte esterne. In tale modo ogni singola ditta contribuisce con meno di 50 dipendenti ma in totale il personale operante è al di sopra di detto numero. In questi casi è richiesta l'applicazione dell'art. 31 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008 (SPP interno)?
Risposta
Il legislatore nel fissare con l’art. 31 del D. Lgs. n. 81/2008 le regole relative alla istituzione presso le aziende dei servizi di prevenzione e protezione ha ritenuto di imporre che tali servizi fossero istituiti obbligatoriamente all’interno di alcune aziende che sono state indicate nel comma 6 dello stesso articolo dalla lettera a) alla lettera g) e che di seguito si riportano:
- aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- centrali termoelettriche;
- impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Si osserva che più volte in tale comma viene fatto riferimento alla entità delle aziende e più precisamente viene preso in considerazione, per stabilire l’obbligo del servizio di prevenzione e protezione interno, il numero dei lavoratori così come si riscontra nel caso delle aziende industriali di cui alla lettera e) per oltre 200 lavoratori, delle industrie estrattive di cui alla lettera f) per oltre 50 lavoratori ed appunto delle strutture di ricovero e cura di cui alla lettera g) per oltre 50 lavoratori.
Si è del parere, comunque, che, ai fini della applicazione dello stesso art. 31 e degli obblighi da parte dei datori di lavoro di istituire il servizio di prevenzione e protezione interno, non bisogna fare riferimento al numero totale dei lavoratori che possono trovarsi ad operare nell’azienda, in virtù anche dei lavori affidati in appalto, bensì a quelli che fanno parte della organizzazione del datore di lavoro stesso al quale viene imposto l’obbligo della istituzione del servizio interno e per conto del quale prestano la loro attività. E’ nei loro confronti, del resto, fermo restando che ogni ditta appaltatrice è tenuta ad istituire un proprio servizio di prevenzione e protezione, che il servizio di prevenzione e protezione della casa di ricovero o di cura deve espletare i compiti di cui all’art. 33 del D. Lgs. n. 81/2008 quali ad esempio la formazione e la informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi alla loro attività.
Fonte: Puntosicuro.it
| | Imparare dagli errori: l'uso di sostanze pericolose in cantiere | | Un esempio tratto da una simulazione di infortuni e malattie dovute al reiterato uso di sostanze chimiche in cantiere senza informazioni e prevenzione. L'importanza dell'etichetta, l'uso di dispositivi di protezione, le misure di prevenzione. | | Il caso - L’esempio di incidente è semplice ma efficace.
Un operaio di un cantiere edile si “appresta ad impastare un prodotto in polvere premiscelato contenuto in una sacchetta”: versa il contenuto in un secchio, “vi aggiunge acqua e impasta con un trapano impastatore”. Purtroppo il tutto senza usare dispositivi di protezione personali (DPI) e senza aver letto l’etichetta delle avvertenze presente sulla sacchetta. L’operaio esegue l’operazione in quelle condizioni più volte al giorno durante la sua attività lavorativa in cantiere. Tutte le volte respira polveri e tocca con le mani nude il prodotto. Prodotto che, durante l’operazione di impasto, a volte schizza sulla pelle dell’operaio stesso. È solo durante la visita medica periodica, che il medico competente si accorge che l’operaio ha problemi respiratori, di dermatite ed agli occhi. A questo punto “il medico informa il datore di lavoro delle patologie riscontrate durante la visita e questi riferisce il tutto al capocantiere”. “Il capocantiere, a sua volta, richiama l’operaio e gli ribadisce che prima di utilizzare un qualsiasi prodotto deve leggere l’etichetta per capire il tipo di rischio che può generare l’uso di quel prodotto”. Tutti questi esempi finiscono bene: la scena finale dell’audiovisivo mostra l’operaio che prima di utilizzare un prodotto chimico legge l’etichetta e si appresta ad indossare i DPI idonei. La prevenzione
Non sempre i casi reali di contatto, breve o prolungato , con sostanze chimiche hanno un lieto fine. In certi casi manca la consapevolezza dei rischi da parte degli operai, in altri non esiste un controllo sul rispetto delle procedure impartite (laddove procedure siano state create e insegnate…). In altri casi, come ad esempio per l’amianto, eventuali interventi di prevenzione e cura possono giungere troppo tardi.
La pubblicazione Inail ci ricorda che il rischio chimico nei cantieri è connesso all’impiego di sostanze o preparati che possono essere “intrinsecamente pericolosi o risultare pericolosi in relazione alle condizioni d’impiego”. Infatti nei prodotti chimici utilizzati in edilizia “possono essere presenti elementi e composti chimici dei quali non sempre si conoscono tutte le caratteristiche tossicologhe”. Possiamo raccogliere brevemente i prodotti chimici presenti in edilizia in due grandi gruppi. Il primo è composto dai prodotti ausiliari:
- “oli disarmanti;
- vernici;
- cartoni bitumati;
- adesivi;
- prodotti per trattamenti superficiali”.
Il secondo gruppo è invece composto dai “prodotti definiti additivi che vengono utilizzati nella produzione degli impasti cementizi per determinare varie proprietà tecnologiche”, ad esempio:
- “fluidificanti;
- aeranti;
- ritardanti;
- acceleranti;
- antigelo;
- idrofughi;
- ad azione mista”.
In tutti i casi “l’uso non corretto di tali prodotti, ma soprattutto l’uso di tali prodotti senza l’utilizzo dei giusti DPI, può comportare danni alla salute che possono interessare le vie respiratorie, la pelle, gli occhi, ecc., con tutta una serie di patologie più o meno gravi”.
Anche la lettura dell’etichetta è molto importante!
Vi ricordiamo, a questo proposito, che un’etichetta riporta:
- i pittogrammi che indicano i pericoli principali e il potenziale di pericolo della sostanza;
- le frasi di rischio che informano sui pericoli;
- i consigli di prudenza che dicono come si deve manipolare la sostanza.
Informazioni più dettagliate si possono ricavare dalla lettura della scheda di sicurezza della sostanza, che contiene informazioni sul prodotto, sui pericoli e sulle misure a tutela dell'utilizzatore e dell'ambiente. Infine altre misure di prevenzione riguardo all’uso di sostanze pericolose:
- non usate sostanze ignote di cui non conoscete la pericolosità o per le quali non potete adottare le necessarie misure di protezione;
- quando necessario usare occhiali, guanti e maschera di protezione. Evitare il contatto con la pelle;
- conservare i prodotti sempre nell’imballaggio originale: gli imballaggi non devono essere confusi con prodotti alimentari, cosmetici, cibo per animali o medicinali;
- conservare correttamente le sostanze pericolose: non devono essere accessibili ai non addetti ai lavori. Le modalità di conservazione sono indicate sull’imballaggio e nella scheda di sicurezza allegata;
- smaltire correttamente le sostanze pericolose o le eventuali rimanenze inutilizzate.
| | Esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali | | Quando è necessario far partire la sorveglianza sanitaria? Quali sono i soggetti particolarmente sensibili al rischio? | | Quando è necessario far partire la sorveglianza sanitaria?
Premesso che in ogni caso deve essere previsto un tempestivo controllo del Medico Competente ove si fosse riscontrata un’esposizione superiore ai valori limite, in considerazione del fatto che la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 218 del DLgs. 81/08 è effettuata con lo scopo di prevenire tutti gli effetti dannosi derivanti dall’esposizione, appare logico attivare gli accertamenti sanitari preventivi e periodici certamente per quei lavoratori che, sulla base dei risultati della valutazione del rischio, debbano indossare DPI degli occhi o della pelle in quanto altrimenti potrebbero risultare esposti a livelli superiori ai valori limite di legge (nonostante siano state adottate tutte le necessarie misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva nonché misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro). Con specifico riferimento alla radiazione ultravioletta e alla luce blu, possono essere messi in atto interventi mirati di sorveglianza sanitaria finalizzata alla prevenzione dei danni a lungo termine quando le esposizioni, anche se inferiori ai valori limite, si possono protrarre nel tempo (mesi, anni). La sorveglianza sanitaria è di norma annuale. Per quanto riguarda i soggetti particolarmente sensibili, che potrebbero essere esposti ad un rischio significativo anche a valori inferiori ai limiti di legge, saranno individuate dal Medico Competente la periodicità dei controlli sanitari e le misure protettive specifiche da mettere in atto in relazione alla tipologia ed entità dell’esposizione ed alle condizioni di suscettibilità individuale emerse dal controllo sanitario.
Quali sono i soggetti particolarmente sensibili al rischio ?
Viene di seguito fornito un elenco, da ritenersi non esaustivo, di soggetti particolarmente sensibili (ove non diversamente specificato si intende a tutto lo spettro ottico):
- donne in gravidanza: per quanto disposto agli artt. 28 e 183 del DLgs. 81/08 nonché all’art. 11 del DLgs. 151/01, in assenza di sicure informazioni reperibili nella letteratura scientifica, sarà cura del Medico Competente valutare l’eventuale adozione di cautele specifiche. Particolare attenzione va riservata alla possibile azione sinergica di condizioni microclimatiche e IR: per esempio nel caso di lavoratrici operanti in prossimità di forni;
- minorenni: in assenza di sicure informazioni reperibili nella letteratura scientifica, sarà cura del Medico Competente valutare l’eventuale adozione di cautele specifiche. Si ricorda comunque che la legislazione vieta di adibire gli adolescenti - ad eccezione dei casi derogati dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro - alle lavorazioni, ai processi e ai lavori quali le lavorazioni nelle fonderie, la produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe e la saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica, che possono comportare esposizioni considerevoli a ROA;
- albini e individui di fototipo 1 per esposizione a radiazioni UV;
- portatori di malattie del collagene (Sclerodermia e Lupus Eritematoso nelle sue varie forme, dermatomiosite, poliartrite nodosa, sindrome di Wegener, sindrome antifosfolipidi, ecc.) per esposizioni a radiazioni UV;
- soggetti in trattamento cronico o ciclico con farmaci fotosensibilizzanti (quali ad esempio:antibiotici come le tetracicline ed i fluorochinolonici; antinfiammatori non steroidei come l’ibuprofene ed il naprossene; diuretici come la furosemide; ipoglicemizzanti come la sulfonilurea; psoraleni; acido retinoico; acido aminolevulinico, neurolettici come le fenotiazine; antiaritmici come l’amiodarone) - (Scarica la tabella);
- soggetti affetti da alterazioni dell’iride (colobomi, aniridie) e della pupilla (midriasi, pupilla tonica);
- soggetti portatori di drusen (corpi colloidi) per esposizioni a luce blu;
- lavoratori che abbiano lesioni cutanee maligne o pre-maligne, per esposizioni a radiazioni UV;
- lavoratori affetti da patologie cutanee fotoindotte o fotoaggravate, per esposizioni a radiazioni UV e IR;
- lavoratori affetti da xeroderma pigmentosus, per esposizioni a radiazioni UV;
- soggetti epilettici per esposizioni a luce visibile di tipo intermittente, cioè tra i 15 e i 25 flash al secondo.
Ai fini della sorveglianza sanitaria devono essere cautelativamente considerati particolarmente sensibili al danno retinico di natura fotochimica i lavoratori che hanno subito un impianto IOL (Intra Ocular Lens; “cristallino artificiale”), in particolare se esposti a radiazioni tra 300 nm e 550 nm,. Maggiori approfondimenti al merito potranno essere desunti dalle informazioni reperibili nella letteratura medica specialistica.
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