News da Qualitas for Safety

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Newsletter di mercoledì 19 maggio 2010

IN QUESTA NEWSLETTER (N° 21/2010)

 

  • La sicurezza nei cantieri stradali - Le segnalazioni temporanee

  • Nota VV.F. sulla rimozione di depositi di g.p.l. in serbatoi fissi interrati da parte di ditte terze - Con nota prot. n. 7589 del 06.05.2010 la Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica Area III fornisce chiarimenti sulla "Rimozione di depositi di g.p.l. in serbatoi fissi da parte di ditte terze"

  • DUVRI con ditte affidatarie di lavori all'interno del condominio - Le FAQ poste al Ministero del Lavoro in merito al Testo Unico

  • Imparare dagli errori - Rischi e infortuni negli uffici

  • Le prossime scadenze in materia di sicurezza e ambiente 


La sicurezza nei cantieri stradali
Le segnalazioni temporanee

Un manuale sulla sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali riporta alcune indicazioni relative al segnalamento temporaneo dei cantieri. Principi e caratteristiche del segnalamento, delimitazione del cantiere e limitazioni di velocità.

Che cos’è un cantiere stradale?
Per capire come segnalare un cantiere è bene intendersi sui termini.
Se con cantiere stradale si deve intendere “tutto ciò che rappresenta un’anomalia della sede stradale ed ogni tipo di ostacolo che si può trovare sulla strada”, possiamo trovare cantieri tra loro molto diversi riguardo alle necessità di segnalazione:

  • “cantieri la cui durata non superi i due giorni: comportano l’utilizzazione di segnali mobili (es. coni di delimitazione del cantiere);
  • cantieri la cui durata è compresa tra i due ed i sette giorni: comportano l’utilizzazione di segnali parzialmente fissi (es. delineatori flessibili di delimitazione del cantiere);
  • cantieri la cui durata supera i sette giorni: comportano l’utilizzazione di segnali fissi ed anche di segnaletica orizzontale di colore giallo;
  • cantieri fissi sono quelli che non subiscono alcun spostamento durante almeno una mezza giornata e comportano il posizionamento di una segnaletica di avvicinamento (segnale di “lavori” o “altri pericoli”; di “riduzione delle corsie”; di “divieto di sorpasso” ecc..), segnaletica di posizione (uno o più raccordi obliqui realizzati con barriere, coni, delineatori flessibili o paletti di delimitazione, ecc.) e segnaletica di fine prescrizione”;
  • cantiere mobile è caratterizzato da “una velocità media di avanzamento dei lavori, che può variare da poche centinaia di metri al giorno a qualche chilometro l’ora, perciò deve essere adeguatamente presegnalato e segnalato”. Generalmente, ricorda il manuale, un cantiere mobile “lo si incontra solo su strade con almeno due corsie per senso di marcia ed è opportuno che il cantiere risulti operativo in condizioni di scarso traffico”. In particolare il sistema di segnalamento “è costituito da un segnale mobile di preavviso e da un segnale mobile di protezione che si spostano in modo coordinato all’avanzamento dei lavori in modo che entrambi siano comunque separatamente visibili da almeno 300 metri”.

Scarica i testo completo.   
Scarica il manuale operativo
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Nota VV.F. sulla rimozione di depositi di g.p.l. in serbatoi fissi interrati da parte di ditte terze
Con nota prot. n. 7589 del 06.05.2010 la Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica Area III fornisce chiarimenti sulla "Rimozione di depositi di g.p.l. in serbatoi fissi da parte di ditte terze"

In particolare la nota sottilinea che durante l'effettuazione di visite-sopralluogo finalizzate al rilascio del certificato di prevenzione incendi per depositi di g.p.l. in serbatoi fissi interrati di piccola capacità, gli incaricati dell'accertamento hanno riscontrato, oltre al deposito interrato oggetto di richiesta collegato agli impianti utilizzatori, la presenza di un altro serbatoio, scollegato, fuori terra, semplicemente appoggiato e privo di ancoraggi e protezioni, contenente ancora g.p.l..
Quest'ultimo serbatoio risultava quello precedentemente installato, rimosso a cura di una nuova azienda subentrata per la fornitura del g.p.l. e proprietaria del serbatoio per il quale era stata avanzata richiesta di rilascio di CPI.

La nota precisa dunque che:

  • L'operazione di rimozione del serbatoio interrato e la successiva posa sul terreno adiacente risulta, risulta essere palese violazione dei dettami del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..
    Infatti, appare difficilmente dimostrabile da parte del datore di lavoro di aver effettuato una corretta e compiuta valutazione dei rischi atteso che procede, attraverso l'opera dei propri lavoratori dipendenti, all'espianto di un serbatoio installato da una ditta terza.
  • La situazione finale - serbatoio interrato e serbatoio rimosso posto in adiacenza - è in netto contrasto con la specifica regola tecnica di prevenzione incendi allegata al DM 14.05.2004. In tal caso si potrà procedere ai sensi degli articoli 19 comma 3 e 20 comma 3 del D. Lgs. 139/06 ai fini dell'adozione dei provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza dell'installazione e la sospensione dell'attività fino all'adempimento dell'obbligo, da parte dei soggetti responsabili.

Scarica la nota prot. n. 7589 del 06.05.2010 "Rimozione di depositi di g.p.l. in serbatoi fissi da parte di ditte terze"

Fonte: VV.F.



DUVRI con ditte affidatarie di lavori all'interno del condominio
Le FAQ poste al Ministero del Lavoro in merito al Testo Unico

Ove il condominio, che sia “datore di lavoro” nei confronti di lavoratori ai quali si applichi il contratto collettivo dei proprietari di fabbricati o altra tipologia di lavoratore, affidi “lavori, servizi o forniture” a impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, ex articolo 26 del “Testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro, potrà indifferentemente ottemperare all’obbligo di fornire “informazioni dettagliate” (art. 26, comma 1, lett. b), e a quello di “informarsi reciprocamente” (art. 26, comma 2, lett. b), con una comunicazione (nel caso di non sussistenza di rischi da interferenze) oppure con la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (in caso contrario)?

"L’articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., costituisce, secondo l’espresso dettato normativo, la modalità di attuazione dell’obbligo di cooperazione e di coordinamento imposto al committente dall’articolo 26, comma 2, e, pertanto, anche nel caso di non sussistenza di rischi da interferenze, non appare pertinente il richiamo ai soli obblighi di fornire “informazioni dettagliate” (art. 26, comma 1, lett. b), e a quello di “informarsi reciprocamente” (art. 26, comma 2, lett. b) dovendo comunque essere garantita anche la “cooperazione” (art. 26, comma 2, lett. a).
Tanto premesso, con specifico riferimento all’articolo 26, comma 2, lettera b va rimarcato che non si tratta di un obbligo di informazione reciproca ma di un obbligo di “coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente”; il comma 2, pertanto, fa riferimento a un obbligo di natura sostanziale e non certo formale, mentre i successivi commi 3, 3-bis e 3-ter individuano le condizioni e le modalità per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI).
Dunque, nei casi in cui è prevista la sua elaborazione, il DUVRI potrà essere utilizzato dal condominio al fine di dimostrare di avere ottemperato all’obbligo di coordinamento di cui all’articolo 26, comma 2), lettera b, sempre tenendo conto della circostanza che l’obbligo in parola non può ritenersi assolto sic et simpliciter con la redazione del documento se non sia stato dimostrato che il datore di lavoro committente (ai sensi dell’articolo 26) abbia concretamente ottemperato all’obbligo di coordinamento in parola.
Diversamente, nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l’amministratore è necessariamente qualificato come committente e come tale assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del medesimo testo normativo."

Fonte: Ministero del Lavoro



Imparare dagli errori
Rischi e infortuni negli uffici

Gli uffici sono un luogo di lavoro dove la sottovalutazione dei rischi è molto alta. Infatti in questi luoghi di lavoro si annidano alcuni pericoli per la nostra salute, legati a fattori di rischio vari (posture prolungate, utilizzo non corretto dei videoterminali, movimentazioni errate di pesi,…), ma non sempre con la consapevolezza piena dei lavoratori.
Un altro rischio spesso sottovalutato è la caduta.

Il problema è che le cadute in questi ambienti raramente sono gravi e difficilmente se ne trovano esempi significativi.

I casi

Il primo caso che riportiamo ha una descrizione veramente breve.
Il lavoratore svolge l’attività di impiegato in un ufficio e, mentre sale le scale per recarsi alla sua postazione di lavoro, si volta verso il collega che lo accompagna per porgergli alcuni documenti.
Nel fare questo inciampa e cade all'indietro “urtando violentemente la nuca sulla scala”.
Dunque un problema di perdita di equilibrio dovuta ad una distrazione, ad un semplice gesto che poteva essere fatto con maggior sicurezza quando i due colleghi fossero arrivati in piano.
Il secondo caso ha una dinamica altrettanto breve ed è relativo al percorso svolto da una lavoratrice che si recava, come d’abitudine, “dal proprio ufficio sito al piano mezzanino, al piano terra per bere un caffè al distributore automatico e a fumare una sigaretta”.
Un comportamento abituale in molti impiegati.
Il problema è che per fare questo spostamento la lavoratrice scende una rampa di scale. Lo fa senza avere nessun oggetto fra le mani se non la chiavetta per il distributore ed un pacchetto di sigarette. Scende da sola. Indossa scarpe o stivaletti con un tacco basso.
Un piede messo male, una caduta e anche in questo caso la testa battuta sulle scale.

Normativa e prevenzione

Abbiamo visto, nelle scorse puntate di questa rubrica, diversi suggerimenti in merito alla prevenzione delle cadute sulle scale, fisse o portatili che siano.
Ci soffermiamo ora sul problema più generale delle cadute negli uffici: è sufficiente un cavo lasciato in giro, un cassetto aperto, un pavimento ingombro o scivoloso per provocare un infortunio. E infortuni di questo tipo - spesso piccoli, qualche volta gravi - sono all’ordine del giorno.
Rischi di caduta che aumentano in modo esponenziale, se incauti lavoratori per raggiungere posizioni elevate, magari per depositare o prelevare materiale d'ufficio, si arrampicano sugli scaffali o salgono sulle sedie senza utilizzare correttamente idonee scale.
Una prima regola di prevenzione negli uffici è l'ordine e la pulizia del posto di lavoro: la disposizione degli arredi, dei mobili, dei cavi, delle apparecchiature e macchinari deve garantire il loro corretto impiego e consentire agevoli spostamenti.



Le prossime scadenze in materia di sicurezza e ambiente

20.05.2010

Denuncia periodica Imballaggi


I produttori e gli utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile dovranno presentare la denuncia e calcolare il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente. (Art. 7 comma 9 Regolamento CONAI).
Periodicità: Mensile

01.06.2010

Relazione annuale sulla gestione degli imballaggi

Entro il 1° giugno 2010 i produttori di imballaggi che non aderiscono al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) o ad altro consorzio di recupero ex art. 223 D.Lgs. 152/2006 sono tenuti a presentare al CONAI stesso una relazione annuale sulla gestione degli imballaggi relativa all’anno precedente.
Periodicità: Annuale

Consorzi di raccolta e di recupero dei materiali di imballaggio

I Consorzi di raccolta e di recupero dei materiali di imballaggio ex art. 223 DLgs 152/06 sono tenuti a consegnare al CONAI, entro il 1° giugno 2009, una relazione annuale inerente la gestione degli imballaggi, riportante i soggetti consorziati, il programma specifico nonché i risultati ottenuti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.
Periodicità: Annuale

30.06.2010

Oli e grassi esausti


Termine per il versamento trimestrale dei contributi per il riciclaggio degli oli e grassi vegetali e animali esausti al consorzio obbligatorio nazionale competente. Il contributo e' versato al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli dei grassi vegetali ed animali esausti di cui all'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di seguito denominato "Consorzio", dai soggetto che:
a) immettono sul mercato nazionale oli vegetali confezionati, anche importati; b) cedono oli vegetali alle imprese che li utilizzano come ingredienti di prodotti composti; c) importano oli vegetali per utilizzarli direttamente come ingredienti di prodotti composti. Il contributo e' versato con cadenza trimestrale con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le fasi successive della commercializzazione, riportando nelle fatture di vendita la frase "contributo di riciclaggio oli vegetali esausti assolto".
Periodicità: Trimestrale



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