| News da Qualitas for Safety | | La newsletter ti informa sugli aggiornamenti di leggi e decreti in materia di sicurezza e salute, sicurezza cantieri, ambiente, sistemi di gestione qualità-sicurezza-ambiente, sulle iniziative Qualitas e sulle opportunità di formazione. Newsletter di martedì 11 maggio 2010 | | | | | | Il rischio stress lavoro correlato
A partire dal 1° agosto ogni azienda per adempiere agli obblighi scaturiti dal D.Lgs. 81/08 e sucessive modifiche (D.Lgs. 106/09) dovrà adeguare il documento della valutazione dei rischi integrandolo con la valutazione del rischio da stress lavoro correlato.
In relazione alle disposizioni normative previste dall’art. 28 del D.Lgs. 81/08 in tema di valutazione dello stress lavoro correlato, il Comitato tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro ha ritenuto necessario attivare uno specifico gruppo di lavoro, affidandone il coordinamento alla regione Lazio. A seguito dell’invito a partecipare ai lavori del gruppo esteso a tutte le Regioni e Province Autonome, hanno dato la loro adesione (oltre al Lazio) Abruzzo, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Toscana e Veneto.
Per scaricare la Guida Operativa approvata il 25 marzo 2010, clicca qui.
Servizio per le aziende: unitamente ai corsi di formazione ed incontri organizzati sul tema, fin dal settembre 2008, Qualitas ha costituito un gruppo di lavoro specifico per aiutare le aziende ad effettuare la valutazione dei rischi da stress lavoro correlato. I nostri esperti sono pertanto disponibili per dare le prime indicazioni e supportare, eventualmente, le aziende nell’elaborazione della valutazione in oggetto.(Tel. 015.8400300)
| | IN QUESTA NEWSLETTER (N° 20/2010) | | | |
- Sicurezza sul lavoro nello studio professionale - Cerchiamo di affrontare gli obblighi per il "datore di lavoro" di uno studio professionale, in merito a sicurezza sul lavoro e tutela della salute dei collaboratori
- Quali obblighi di sicurezza sono a carico del condominio? - Le FAQ poste al Ministero del Lavoro in merito al Testo Unico
- Obblighi e responsabilita' in materia di DPI - Obblighi e responsabilità di datore di lavoro, dirigenti e preposti in materia di dispositivi di protezione individuale
- Regole e norme di prevenzione per i carrelli elevatori a forche
- ll rapporto fra responsabilita' del RSPP e requisiti professionali
| | Sicurezza sul lavoro nello studio professionale | | Cerchiamo di affrontare gli obblighi per il "datore di lavoro" di uno studio professionale, in merito a sicurezza sul lavoro e tutela della salute dei collaboratori | | Intanto, quali sono i lavoratori da tutelare?
Ai sensi dell’art.2 comma 1 lettera a del D.Lgs. 81/2008, è “lavoratore” colui che svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, compresi i soci lavoratori di società, gli associati in partecipazione di cui all’art.2549 e seguenti del codice civile, gli apprendisti, i praticanti, i tirocinanti.
Per quanto riguarda le nuove forme di lavoro di cui alla “Legge Biagi” (D.lgs. 276/2003), l’art.3 del decreto 81 nei commi dal 5 all’8 prevede che vada tutelato anche il personale con contratto di somministrazione di lavoro (art.20 decreto 276), i lavoratori in distacco (art.30 Decreto 276), i co.co.pro. ed i co.co.co, ed i lavoratori occasionali con prestazioni di tipo accessorio (con i voucher: art.70 Decreto 276).
Per tutti questi lavoratori l’applicazione del “testo unico” sulla sicurezza del lavoro deve intendersi completa, anche se molte di queste categorie (e si rimanda all’art.4 del decreto 81) non vengono computate ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dell’azienda.
Il datore di lavoro di un’attività con lavoratori come sopra definiti deve adempiere ai seguenti obblighi, sanzionabili in vario modo con ammende da 800 a 15.000 euro o con arresto da 2 a 8 mesi.
Ora, quali sono gli adempimenti minimi?
Effettuare la valutazione di tutti i rischi. A questo proposito una consulenza professionale puntuale è preferibile allo "scopiazzamento" di documenti su internet.
- Redigere il documento di valutazione dei rischi o, se i lavoratori non superano il numero di dieci, redigere l’autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi. Questi documenti devono avere, dal 16 maggio 2009, “data certa”. Si noti che avere data certa “dal” 16 maggio non vuole dire avere data certa “entro” il 16 maggio. Inoltre l’assenza di data certa non è direttamente sanzionabile.
- Nominare il RSPP, che può essere un consulente ma anche lo stesso datore di lavoro: in questo caso, che è quello generalmente consigliabile per le piccole attività, il datore di lavoro deve frequentare un corso che, in fase di prima applicazione del decreto, ha durata sedici ore come in regime di decreto 626. Questa nomina non va più comunicata agli organismi di vigilanza: l’obbligo di invio del nominativo del RSPP è stato cancellato dal decreto 81.
- Informare i lavoratori della facoltà di eleggere liberamente al loro interno il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Se eletto dai lavoratori, il RLS deve frequentare un corso di formazione di trentadue ore.
- Designare e formare gli addetti alla gestione delle emergenze (D.M. 10 marzo 1998) e del primo soccorso (D.M. 388/2003); il datore di lavoro può ricoprire entrambe le figure. Gli addetti devono frequentare un corso di formazione specifico: di 4 ore per l’addetto alla gestione delle emergenze, di 12 ore per l’addetto al primo soccorso.
- Nel caso in cui fosse necessario (per esempio per lavoratori con esposizione ai videoterminali superiore a venti ore settimanali): nominare il Medico Competente e sottoporre i lavoratori esposti a sorveglianza sanitaria.
- Formare-informare tutti i lavoratori sui rischi presenti nello svolgimento dell’attività (artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008).
Il processo di valutazione dei rischi analizzerà ambienti di lavoro ed attrezzature secondo quanto prevede il D.lgs. 81/2008: per esempio la praticabilità delle vie di fuga, eventuali limitazioni per le lavoratrici in gravidanza, l’esclusione di esposizione a radon e/o campi elettromagnetici, la valutazione del rischio rumore, l’ergonomia del lavoro, il caso di eventuali lavori in appalto nello studio (con applicabilità del ben noto art. 26).
Inoltre andranno valutate le condizioni e relative certificazioni di conformità:
- dell'immobile ad uso commerciale e i vani identificati come ufficio da relativa autorizzazione sanitari;
- dell’impianto elettrico e di messa a terra (con la presenza delle dovute documentazioni di legge relative all’installazione dell’impianto ed alle verifiche obbligatorie);
- dell’impianto termico e di smaltimento fumi;
- dell’impianto di condizionamento;
- delle dotazioni antincendio e di primo soccorso (estintori, pacchetto di medicazione devono essere presenti in studio);
- delle apparecchiature elettroniche e similar;
- degli arredi che siano conforme alla salvaguardia della postura e stress psicofisico nella mansione.
Queste valutazioni devono lasciare traccia scritta che dimostri l’avvenuto adempimento dell’obbligo, in aggiunta all’autocertificazione ove applicabile.
| | Quali obblighi di sicurezza sono a carico del condominio? | | Le FAQ poste al Ministero del Lavoro in merito al Testo Unico | | Ai sensi dell’art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008, nei confronti del lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e di formazione di cui agli artt. 36 e 37. Inoltre, sempre secondo la norma appena citata, ad essi devono essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III.
Fonte: Ministero del Lavoro
| | Obblighi e responsabilita' in materia di DPI | | Obblighi e responsabilità di datore di lavoro, dirigenti e preposti in materia di dispositivi di protezione individuale | | Il quadro normativo di riferimento
Occorre anzitutto ricostruire il quadro normativo di riferimento, a partire dalle definizioni e dagli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto in materia di dispositivi di protezione individuale, fino ad arrivare alle disposizioni penali e di procedura penale rilevanti in questo ambito e alle norme specifiche contenute nel capo II del titolo III del D.Lgs. 81/08.
- D.Lgs. 81/08 - Definizioni
- D.Lgs. 81/08 - Obblighi
- D.Lgs. 81/08 - Valutazione dei rischi e riunione periodica
Tale quadro va completato con il Capo II del Titolo III del D.Lgs. 81/08 (“Uso dei dispositivi di protezione individuale”), contenente disposizioni di natura specifica che si coordinano, a livello sanzionatorio, con quelle generali del titolo I sulla base del principio di specialità esplicitato - in applicazione di un più generale principio di diritto secondo cui lex specialis derogat generalem - dall’articolo 298 del testo unico: “1. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.” Il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto: la ripartizione degli oneri prevenzionistici in materia di dispositivi di protezione individuale Va anzitutto premesso, in termini generali, che sulla base di un generale principio di effettività “nelle imprese od enti ad organizzazione complessa e differenziata, l’individuazione dei destinatari delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro deve essere effettuata non già tenendo presente le diverse astratte qualifiche spettanti a coloro che fanno parte dell’ente o dell’impresa (legale rappresentante, dirigente, preposto), bensì invece facendo riferimento alla ripartizione interna delle specifiche competenze, così come regolate dalle norme, dai regolamenti o dagli statuti che governano i singoli enti o le singole imprese”. In applicazione del medesimo principio, l’articolo 299 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, inserito tra le disposizioni penali, ha esplicitato che le posizioni di garanzia relative a datore di lavoro, dirigente e preposto gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi riferiti. La ripartizione degli oneri di sicurezza e salute gravante sulle figure di linea in materia di dispositivi di protezione individuale, oneri sostenuti da sanzioni penali, si basa sulle funzioni, sugli obblighi attribuiti e sui ruoli ricoperti dai vari soggetti (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore) facenti parte dell’“organigramma della sicurezza” all’interno della struttura gerarchica presente in azienda. Il datore di lavoro è il soggetto su cui grava l’obbligo primario e indelegabile di valutare i rischi e conseguentemente individuare le misure di prevenzione e protezione, nonché le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri (lett. d) art. 28, completata dall’“analisi delle competenze” di cui alla successiva e non meno rilevante lett. f). Il datore di lavoro o il dirigente (es. il direttore tecnico o comunque un direttore nel cui incarico aziendale rientri tale obbligo) ai sensi dell’art. 18 c. 1 lett. d) deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e ora, con il D.Lgs. 81/08, il medico competente), pena la sanzione alternativa dell’arresto da 2 a 4 mesi o della ammenda da € 1.500 a € 6.000 (secondo il meccanismo previsto dal D.Lgs. 758/94). A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 106/09 (decreto correttivo del testo unico) è ora sanzionato penalmente anche il disposto contenuto nella lett. f) dell’art. 18 (“richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione”), con l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro. Anche prima dell’entrata in vigore di tale novella legislativa, comunque, va detto che la violazione di tale disposizione avrebbe determinato comunque, in caso di infortunio o malattia professionale, una colpa specifica a carico del datore di lavoro o del dirigente nel caso l’evento lesivo fosse stato correlato a tale inosservanza. Sul piano contravvenzionale, si tenga inoltre presente che la violazione della lettera f) poteva ben essere ricondotta anche alla violazione del su citato articolo 28 comma 2 lett. d) allorché correlata all’omessa individuazione da parte del (solo) datore di lavoro (e non del dirigente in questo caso) delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere. Per quanto riguarda la indiscussa titolarità primaria dell’obbligo di controllo a carico del datore di lavoro (e non si dimentichi in tale contesto anche la rilevanza dell’art. 2087 del codice civile quale norma di chiusura del sistema prevenzionistico), la Suprema Corte ha a più riprese ribadito che il controllo sull’operato dei lavoratori spetta al preposto come “compito non esclusivo ma sussidiario, spettando anzitutto al datore di lavoro e ai dirigenti” salvo il datore di lavoro “abbia conferito apposita delega a persona tecnicamente all’altezza” laddove consentito (cfr. a contrario art. 17 D.Lgs. n. 81/2008). Si tenga poi presente che “il titolare dell’impresa risponde, per culpa in eligendo, del comportamento del preposto inesperto alla direzione dei lavori che lo stesso titolare abbia mantenuto in servizio, malgrado la sua manifesta incompetenza e l’altrettanto palese inadeguatezza del suo metodo di lavoro”. Analogamente a quanto si osservava per il disposto contenuto nella lett. f) dell’art. 18 D.Lgs. 81/08, anche l’articolo 77 (“Obblighi del datore di lavoro”) commi 3 e ss. – e conseguentemente l’art. 76 cui rinvia il terzo comma dell’art. 77 - è ora sanzionato, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 106/09, sulla base della relativa disposizione sanzionatoria (art. 87). Tuttavia anche prima che il decreto correttivo provvedesse ad introdurre tale sanzione, l’assenza di sanzione era comunque solo apparente, in quanto sulla base del già citato principio di specialità (art. 298) si poteva applicare in quel caso l’art. 18 comma 1 lett. d) che prevede l’obbligo del datore di lavoro di fornire ai lavoratori i “necessari e idonei” dispositivi di protezione individuale. Dunque, in base ad una lettura combinata degli articoli 18 c. 1 lett. d) e 77, poteva affermarsi che quest’ultima norma aveva una funzione integratrice dell’obbligo generale contenuto nella prima (obbligo di fornitura di DPI“necessari e idonei”) e che in assenza dell’art. 77 l’art. 18 c. 1 lett. d) avrebbe potuto essere caratterizzato da indeterminatezza, in violazione del principio di tassatività della fattispecie penale. Un DPI che, ad esempio, non fosse adeguato alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro o che non tenesse conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore (art. 76 comma 2 lettere b) e c) o ancora che non fosse conforme al D.Lgs. 475/92 e succ. mod. (richiamato dal primo comma del medesimo articolo) non poteva essere ritenuto “idoneo” secondo quanto previsto dall’articolo 18 c. 1 lettera d). Riguardo all’ampiezza dell’obbligo di controllo e alle modalità di attuazione dello stesso, come richiamato da una storica sentenza, che conserva la sua piena valenza anche con il D.Lgs. 81/08, la Corte di Cassazione “interpretando il D.P.R. n. 547/1955 - ha costantemente affermato “che il compito del datore di lavoro, o del dirigente cui spetta ‘la sicurezza del lavoro’ è un compito molteplice, articolato, che va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e sulla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure e, quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, al mettere queste cose, questi strumenti a portata di mano del lavoratore e, soprattutto, al controllo, continuo, pressante per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alle misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle. In altri termini, il Datore di lavoro deve avere la cultura, la “forma mentis” del garante di un bene prezioso qual è certamente l’integrità del lavoratore; ed è da questa doverosa cultura che deve scaturire il dovere di educare il lavoratore a far uso degli strumenti di protezione e il distinto dovere di controllare assiduamente, a costo di essere pedanti che il lavoratore abbia appreso la lezione e abbia imparato a seguirla. Questa cultura, a ben vedere, è imposta, richiesta, dalla Carta costituzionale, la quale nell'articolo 32 vede nella salute, nella integrità dell’individuo, un bene costituzionalmente rilevante in quanto interesse, sì, del singolo, ma anche interesse della collettività”. Inoltre lo specifico onere di informazione e di assiduo controllo, “se é necessario nei confronti dei dipendenti dell’impresa, si impone a maggior ragione nei confronti di coloro che prestino lavoro alle dipendenze di altri e vengano per la prima volta a contatto con un ambiente delle strutture a loro non familiari e che perciò possono riservare insidie non note”. Con riferimento alla figura dei dirigenti,la Cassazione precisa che “in tema di infortuni sul lavoro, ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 547 del 1955 [ma ciò resta invariato anche con il D.Lgs. 81/08, n.d.r.], sono, tra gli altri, destinatari delle norme di prevenzione e responsabili, nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze, delle inosservanze di tutte le disposizioni del citato D.P.R., i dirigenti tecnici, ossia coloro che sono preposti alla direzione tecnico-amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi e, quindi, institori, gerenti, direttori tecnici o amministrativi, capi-ufficio, capi-reparto che partecipano solo eccezionalmente al lavoro normale. Tali dirigenti, sempre in forza della surrichiamata norma, devono predisporre tutte le misure di sicurezza fornite dal capo dell’impresa e stabilite dalle norme, devono controllare le modalità del processo di lavorazione ed attuare nuove misure, anche non previste dalla normativa, necessarie per tutelare la sicurezza in relazione a particolari lavorazioni che si svolgono in condizioni non previste e non prevedibili dal legislatore e dalle quali possono derivare nuove situazioni di pericolosità che devono trovare immediato rimedio. I dirigenti devono altresì, avvalendosi delle conoscenze tecniche per le quali ricoprono l’incarico, vigilare, per quanto possibile, sulla regolarità antinfortunistica delle lavorazioni, dare istruzioni – di ordine tecnico e di normale prudenza – affinché tali lavorazioni possano svolgersi nel migliore dei modi; in ogni caso, quando non sia possibile assistere direttamente a tutti i lavori, devono organizzare la produzione con una ulteriore distribuzione di compiti tra i dipendenti in misura tale da impedire la violazione della normativa.
| | Regole e norme di prevenzione per i carrelli elevatori a forche | | | | La “Scheda tecnica : i carrelli elevatori con operatore a bordo (carrelli elevatori a forche)”, dopo una descrizione dettagliata dei carrelli elevatori a forche, riporta i principali requisiti normativi – con riferimento ai decreti legislativi 81/2008 e 304/91 e alle direttive CEE/CEEA/CE n° 240 e 368 – in merito a portata, stabilità, freno, rulli e pulegge di deviazione, posto di guida, organi di comando, segnalatore acustico-luminoso, fine corsa, limitazione della velocità, bracci di forca o piastra, istruzioni d'uso.
Riguardo ad esempio alle protezioni del posto di guida la normativa prescrive per tutti i carrelli, con forche sollevabili ad un’altezza maggiore ad 1,80 metri, un tetto di protezione che può essere amovibile. Inoltre “le parti in movimento (l'una rispetto all'altra), alla portata dell'operatore nella normale posizione di lavoro, devono essere adeguatamente protette o trovarsi alla distanza minima stabilita dalle norme”. E la “visibilità deve essere tale da poter effettuare tutte le manovre in sicurezza”. Nel caso di carrelli elettrici “un interruttore, separato e indipendente dal sistema di comando, deve disinserire automaticamente il circuito di marcia quando il conducente scende dal carrello. Infine la protezione del tetto “deve essere concepita in modo tale da poter impedire il passaggio di materiale minuto sulla zona sovrastante quella occupata dall'operatore durante l'azionamento del mezzo”.
Dopo aver ricordato che per i carrelli elevatori non è possibile parlare di sicurezza assoluta contro il pericolo della perdita di stabilità e delle sue conseguenze, la scheda indica che uno dei principali rischi per l’operatore del carrello è il ribaltamento. Ribaltamento che, con mezzo carico, può dipendere da:
- “le brusche frenate e la velocità elevata;
- la guida non in retromarcia su percorsi in pendenza;
- l’affrontare le curve con elevata velocità e piccoli raggi di curvatura”.
In tutti questi casi, tuttavia, “l’adozione di comportamenti corretti permette un’efficace e sicura prevenzione”.
Alcune delle principali regole e norme comportamentali riportate dalla scheda.
Regole generali
- “i carrelli elevatori devono essere guidati e manovrati esclusivamente da persone autorizzate;
- i carrelli devono essere azionati solo dal posto di guida;
- i guidatori non devono apportare ai carrelli alcuna aggiunta o modifica che possa influire sul loro funzionamento a meno che non ne abbiano ricevuto l’autorizzazione;
- i guidatori devono impiegare i carrelli esclusivamente per gli scopi per cui sono destinati;
- sui carrelli non devono essere trasportati passeggeri”.
Alcune indicazioni relative alla movimentazione del carico
- “devono essere movimentati carichi non eccedenti la portata del carrello;
- devono essere movimentati solo carichi stabili e disposti con tutta sicurezza. Particolare attenzione va posta soprattutto per carichi lunghi e/o alti;
- è vietata l’utilizzazione simultanea di due carrelli per movimentare carichi molto ingombranti;
- per aumentare la stabilità del carico allargare sempre le forche in relazione alla larghezza dello stesso;
- in caso di trasporto di carichi sovrapposti fare in modo che questi siano di analoghe dimensioni;
- le manovre di sollevamento e/o prelevamento merci devono essere effettuate previo allontanamento delle persone che si trovano esposte al pericolo di una eventuale caduta del carico;
- non utilizzare il carrello per spingere carichi;
- il sollevamento di persone non è consentito. Non utilizzare il carrello elevatore per effettuare interventi di manutenzione (es. su impianti di illuminazione);
- prima di azionare il carrello abbassare sempre le forche (sia vuote che cariche) per evitare il pericolo rovesciamento o ribaltamento;
- tenere il carico il più vicino possibile al montante e inclinare il montante all’indietro;
- non sovraccaricare mai il carrello; evitare che la distanza del baricentro del carico sia troppo elevata rispetto al montante”.
Regole di guida
- - “la velocità di marcia deve essere rigorosamente contenuta e mantenuta ‘a passo d’uomo’;
- - dare la precedenza ai pedoni e usare i dispositivi di segnalazione come clacson e faro di lavoro;
- durante la guida mantenere una posizione corretta e non sporgersi oltre la sagoma del carrello;
- evitare partenze, frenate e sterzate brusche;
- nelle curve procedere con prudenza aumentando, per quanto possibile, il raggio di curvatura;
- procedere a marcia indietro quando il carico nasconde la visuale in avanti;
- percorrere le rampe di discesa sempre in retromarcia guardando all’indietro;
- durante la marcia a vuoto mantenere le forche a 10÷15 cm dal suolo;
- non sollevare o abbassare le forche mentre il carrello elevatore è in corsa;
- tenere lo sguardo sempre rivolto nella direzione di marcia;
- sorpassare sempre a sinistra;
- non viaggiare affiancati ad altri carrelli;
- non effettuare frenate repentine;
- rallentare agli incroci ed in prossimità delle curve;
- valutare sempre il fondo stradale che si percorre (bagnato, scivoloso, sconnesso, ecc.);
- parcheggiare il carrello in modo da non ostruire passaggi e/o rendere inutilizzabili gli equipaggiamenti di emergenza (es. estintori e idranti);
- quando si ferma il carrello, inserire il freno a mano ed estrarre la chiave”.
Rimandando alla lettura nella scheda dei compiti relativi alla manutenzione, il documento dell’Azienda ospedaliero-universitaria bolognese si sofferma anche sui carrelli elevatori trilaterali, carrelli che consentono la rotazione delle forche senza dover ruotare il mezzo e che sono “normalmente utilizzati nelle corsie, presenti fra gli scaffali dei magazzini, la cui larghezza è limitata a 1,5 m circa”.
Tra le indicazioni specifiche fornite per questi carrelli ricordiamo che “la circolazione di questi mezzi è consentita solo lungo i percorsi (corsie) stabiliti e opportunamente segnalati” e “le corsie devono essere sempre prive di ostacoli”. Per evitare incidenti con altri mezzi o persone che transitano “uno dei due ingressi delle corsie di manovra deve essere delimitato al passaggio di persone e/o altri mezzi” ed è necessario prima di entrare nelle corsie accertarsi che non vi siano persone. Inoltre “in caso di spostamenti di carico da uno scaffale a quello di fronte, la manovra di rotazione delle forche deve essere effettuata fuori dalle corsie”.
La scheda raccoglie infine una sezione dedicata alla formazione e addestramento che indica i requisiti di base dell’operatore e i temi e gli argomenti che dovrebbe trattare un idoneo addestramento all’uso di queste macchine.
Per scaricare la scheda, clicca qui.
Fonte: Puntosicuro.it
| | ll rapporto fra responsabilita' del RSPP e requisiti professionali | | | | Con questa sentenza ora la stessa Corte di Cassazione penale sembra aver voluto tirare un po’ le somme su quelli che sono stati gli orientamenti assunti nel tempo in materia, specie dopo che il legislatore ha inteso introdurre per le figure degli addetti e del responsabile di tali servizi di prevenzione e protezione l’obbligo del possesso di capacità e di requisiti professionali, e torna nuovamente ad esprimersi su di un argomento che forse a tal punto merita l’intervento della Corte di Cassazione a sezioni riunite. Secondo tale sentenza, infatti, il RSPP, ancorché privo di poteri decisionali e di spesa, pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni volta che questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare dovendosi presumere che, nel sistema elaborato dal legislatore, alla segnalazione dovrebbe seguire l’adozione da parte del datore di lavoro medesimo delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.
La figura del RSPP, sostiene la suprema Corte in questa sentenza, non aveva assunto inizialmente, in base allo schema originario del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, una posizione di garanzia in quanto la responsabilità faceva prevalentemente capo al datore di lavoro. Le cose però, con l’entrata in vigore del D. Lgs. 23/6/2003 n. 195, che ha previsto in capo alla figura del RSPP la necessità di una qualifica specifica ed il possesso di capacità e di specifici requisiti professionali, sono cambiate. Dopo l’emanazione di tale decreto legislativo, infatti, secondo la suprema Corte, la mancata individuazione e segnalazione dei fattori di rischio nelle lavorazioni, la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza nonché la mancata informazione e formazione dei lavoratori costituiscono una omissione definita “sensibile” tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa ignorata dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione stesso.
Il caso e l’iter giudiziario Un ingegnere, designato responsabile del servizio di prevenzione e di protezione di una azienda, imputato del delitto di lesioni colpose gravi verificatesi in danno di un operaio dipendente dell’azienda stessa il quale, mentre effettuava, in orario notturno ed in assenza di luce artificiale nonché di cinture di sicurezza, delle operazioni di posizionamento dei ganci di un carrello elevatore all'estremità di un tubo metallico per gasdotto sovrapposto ad altri in quinta fila, perdeva l'equilibrio, precipitando da un'altezza di m 3,15 dal suolo, è stato assolto dal Tribunale in composizione monocratica con la formula "per non aver commesso il fatto". Successivamente la Corte di Appello, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della stessa città, ha riformata la sentenza assolutoria ritenendo invece l’imputato colpevole in ordine al reato ascrittogli e lo ha condannato, ritenute le concesse attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena ritenuta di giustizia, con concessione del beneficio di cui all'articolo 163 c.p..
Il RSPP ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza di condanna sostenendo che la Corte territoriale aveva interpretate erroneamente le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 626/1994, in quanto egli non era un dipendente dell'impresa, ma un professionista esterno che collaborava con l'imprenditore. Lo stesso riteneva, altresì, di non essersi sostituito al datore di lavoro nell'assolvimento dei suoi obblighi in materia di prevenzione degli infortuni che per legge gli competevano. Il RSPP ha sostenuto, inoltre, che i giudici di secondo grado erroneamente avevano individuata a suo carico una condotta colposa per aver omesso di prevedere il rischio specifico connesso alla attività di movimentazione dei tubi in quanto egli non aveva ricevuta alcuna segnalazione dal coordinatore del cantiere, al quale era stata affidata la diretta sorveglianza sul sito produttivo, ponendo in evidenza, altresì, che il rischio non valutato non aveva riguardato l’attività di pertinenza della ditta che gli aveva dato l’incarico oltre al fatto che lo stesso non era stato portato a sua conoscenza.
La decisione Il ricorso presentato dall’imputato è stato rigettato dalla Corte di Cassazione che ha dato ragione alla Corte di Appello condividendo la sua posizione interpretativa sulle norme di sicurezza in base alla quale la mancanza di “poteri di amministrazione attiva in materia di adeguamento dei luoghi di lavoro, e segnatamente di intervento e di spesa” non esclude una responsabilità per colpa in relazione al verificarsi di un infortunio. La stessa Corte di Cassazione, in merito alla figura del RSPP, ha fatto inoltre osservare che, secondo lo schema originario del D. Lgs. n. 626/1994, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è una figura che non si trova in posizione di garanzia, in quanto la responsabilità fa capo al datore di lavoro, tanto è vero che il medesimo decreto non prevede nessuna sanzione penale a carico di tale figura, mentre in base all’articolo 89 del D. Lgs. n. 626/1994 è il datore di lavoro che viene punito per non avere valutato correttamente i rischi. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è, in altri termini, una sorta di consulente del datore di lavoro ed i risultati dei suoi studi e delle sue elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda, vengono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che quest'ultimo delle eventuali negligenze del consulente è chiamato comunque a rispondere.
Senonché, prosegue la suprema Corte, tale schema originario ha subito nel tempo una evoluzione, che ha indotto il legislatore ad introdurre con l’articolo 8 bis del D. Lgs. n. 195/2003 una disposizione che prevede la necessità in capo alla figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione di una qualifica specifica. Pertanto, sostiene la Sez. IV,“la modifica normativa ha comportato in via interpretativa una revisione della suddetta figura, nel senso che il soggetto designato ‘responsabile del servizio di prevenzione e protezione’, pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, possa, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione”.
“Con particolare riguardo alle funzioni che il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 9, riserva al responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, prosegue la Sez. IV, “l'assenza di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale non esclude che l'inottemperanza alle stesse - e segnatamente la mancata individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza, nonché di informazione e formazione dei lavoratori possa integrare un'omissione "sensibile" tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa ignorata dal responsabile del servizio”. “Per altro verso”, conclude la suprema Corte, “considerata la particolare conformazione concepita dal legislatore per il sistema antifortunistico, con la individuazione di un soggetto incaricato di monitorare costantemente la sicurezza degli impianti e di interloquire con il datore di lavoro, deve, come si è detto, presumersi che, ove una situazione di rischio venga dal primo segnalata, il secondo assuma le iniziative idonee a neutralizzarla”.
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