News da Qualitas for Safety

La newsletter ti informa sugli aggiornamenti di leggi e decreti in materia di sicurezza e salute, sicurezza cantieri, ambiente, sistemi di gestione qualità-sicurezza-ambiente, sulle iniziative Qualitas e sulle opportunità di formazione.
Newsletter di mercoledì 5 maggio 2010

IN QUESTA NEWSLETTER (N° 19/2010)
  • Informazione nel cantiere multietnico - Un progetto di comunicazione innovativa: immagini e vignette per favorire la conoscenza delle norme di sicurezza nei cantieri con lavoratori di diverse nazionalità.

  • SISTRI - Le FAQ poste al Ministero del Lavoro in merito al Testo Unico

  • DUVRI e valutazione del rischio incendio - A carico di chi è la valutazione del rischio incendio e la redazione del DUVRI nel caso di un appalto di servizi da svolgere nell’azienda del committente a medio rischio?

  • Sicurezza e prevenzione per i lavoratori temporanei nei cantieri - Le principali misure di prevenzione e la traduzione in diverse lingue di alcuni importanti termini sulla sicurezza

  • Rischio biologico - Le lesioni da punture di ago

  • Amianto in Italia: a che punto siamo?


Informazione nel cantiere multietnico
Un progetto di comunicazione innovativa: immagini e vignette per favorire la conoscenza delle norme di sicurezza nei cantieri con lavoratori di diverse nazionalità.

Le immagini rendono infatti il contenuto del documento facilmente comprensibile per i lavoratori di ogni lingua e cultura: dalle vignette “emerge concretamente l'esatto comportamento da adottare in condizione di rischio”.
Rimandando il lettore alla visione delle efficaci immagini contenute nel documento, proviamo a presentare, a titolo esemplificativo, due dei temi trattati.

Rischio seppellimento

Nel documento c’è una premessa testuale che ricorda come le attività di scavo e le relative strutture di sostegno delle pareti dello scavo siano “spesso considerate con una attenzione non adeguata al tipo di conseguenze che il verificarsi di incidenti può produrre”.
In particolare si nota che gli infortuni avvenuti in seguito a cadute in buche, scavi o fosse, nella maggior parte dei casi “sono avvenuti per carenza delle più normali opere di protezione”.
E infatti il racconto per immagini che viene proposto “evidenzia e sottolinea l’importanza dei sistemi di prevenzione da adottare prima, durante e dopo le normali operazioni di scavo, per cercare di eliminare o ridurre al minimo l’esposizione degli operatori ai rischi connessi a tali attività”. E gli operatori addetti ad un scavo “devono sapere e rispettare scrupolosamente le procedure indicate per la corretta esecuzione di tali lavorazioni in sicurezza”.
Il documento raccoglie alcune raccomandazioni:
- “lo scavo propone per l’operatore una condizione di rischio molto rilevante che va ridotta e controllata mediante la predisposizione di tutte le misure di protezione necessarie dato che nessuno può stabilire con assoluta certezza che uno scavo sia sicuro e che non occorra predisporre nessun tipo di protezione;

  • infortuni mortali o estremamente gravi si possono verificare anche se il lavoratore non è completamente sommerso dal terreno;
  • la presenza di acqua aumenta la possibilità che lo scavo possa franare;
  • le strutture di sostegno degli scavi devono sempre tener conto dei carichi addizionali determinati dal peso del materiale accumulato ai bordi della trincea;
  • le opere di sostegno vanno sempre realizzate secondo gli schemi di montaggio forniti”.

Veniamo al racconto delle vignette.
Nel cantiere una macchina escavatrice inizia ad approfondire lo scavo in senso longitudinale senza che l’area di scavo sia delimitata in alcun modo e in una zona del cantiere in cui vi è passaggio di maestranze. Tuttavia dai mucchi di terra ai bordi dello scavo comincia a cadere all’interno dello scavo parte del materiale di risulta.
A questo punto un camion giunge all’estremità della trincea di scavo, comincia a traballare, come se non poggiasse più sul terreno con tutte le ruote, per poco non avviene un incidente.
Anche un operaio, all’estremità opposta dello scavo, cammina “con una tavola di legno in spalla, condizione che gli limita la visuale da un lato”: rischia di cadere nel dislivello.
A questo punto il capocantiere risolve il problema transennando l’area di scavo e segnalando il pericolo con un cartello.

Rischio movimentazione carichi in cantiere

Il documento ricorda che malgrado le nuove tecnologie, “il lavoro nei cantieri è ancora spesso faticoso, specie per i muratori e i carpentieri” e che il Decreto legislativo 81/2008 “prevede l’obbligo di una valutazione del rischio particolare per la movimentazione dei carichi sia manuale che meccanica”.
Infatti le “operazioni di sollevamento, spostamento e trasporto manuale di pesi possono causare danni muscolari (strappi) ed alla colonna vertebrale (discopatie)”, danni che si verificano, ad esempio, “se i carichi sono troppo pesanti e/o se le operazioni comportano flessione, inarcamento o torsione del tronco”.
Se la movimentazione manuale dei carichi “non può essere evitata mediante l’uso di mezzi meccanici di sollevamento e di trasporto”, è tuttavia possibile prevenire danni muscolari e vertebrali “intervenendo sul peso del carico, sulle modalità di movimentazione e soprattutto con una corretta formazione degli addetti”.
Un problema diverso è invece relativo alla movimentazione meccanica dei carichi.
Infatti spesso nei cantieri - “a causa di una cattiva organizzazione” - la movimentazione meccanica dei carichi “avviene in contemporanea con altre lavorazioni, con il determinarsi di pericolose condizioni di interferenza talvolta completamente non gestite”.
Ad esempio può succedere che i carichi sospesi, trasportati mediante gru, vengano “fatti passare sopra zone dove si stanno eseguendo altre lavorazioni determinando un serio rischio per gli operai”.
Dunque l’obiettivo delle immagini è quello di evidenziare l’esigenza di:

  • “un’adeguata formazione degli operai circa la corretta movimentazione manuale dei carichi;
  • un’idonea organizzazione del cantiere con il coordinamento delle varie attività presenti.

Infine si ricorda che “movimentare i carichi con mezzi meccanici deve essere fatto correttamente: il carico deve essere accatastato in maniera corretta, devono essere controllati gli ancoraggi e le imbracature, durante le operazioni di movimentazione vanno attivati i segnalatori acustici e luminosi che avvertono dello svolgimento della manovra di movimentazione dei carichi”.

Veniamo, anche in questo caso, al racconto proposto per immagini.
Viene messo in evidenza “l’errato comportamento di due operai nell’eseguire la movimentazione manuale dei carichi dei sacchi di calce e di sabbia”: sollevano in modo scorretto i carichi al punto da avere dolori alla schiena e produrre “sollecitazioni che nel tempo potranno portare danni seri e irreversibili all’apparato muscoloscheletrico”.
Inoltre si vede un “un carico di forati movimentato con un’autogru che viene sollevato in maniera errata, in particolare senza essere inserito nelle apposite gabbie e per giunta spostato sopra una zona in cui sono al lavoro alcuni operai”.
Anche in questo caso si sfiora l’incidente: il carico cade, ma fortunatamente gli operai sono riparati da una tettoia di protezione.
Il racconto si conclude con immagini del carico sospeso trasportato idoneamente entro gabbie metalliche e degli operai che alzano i pesi in maniera corretta.

Scarica l'informativa dell'INAIL, clicca qui.



SISTRI
Le FAQ poste al Ministero del Lavoro in merito al Testo Unico

Il Ministero dell’Ambiente ha aggiornato la pagina delle domande/risposte più frequenti circa il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti - SISTRI: gli ultimi aggiornamenti.

Si riportano di seguito gli aggiornamenti introdotti negli ultimi giorni:

1.21 Cessazione della produzione di rifiuti pericolosi
Un’azienda che fino ad adesso ha prodotto rifiuti pericolosi (olio, batterie, filtri) dalla manutenzione ordinaria dei propri automezzi (autocarri, macchine operatrici), ma che, da ora in poi, si rivolgerà a terzi (autofficine) può ritenersi esonerata dall’obbligo di iscriversi al SISTRI previo smaltimento di quanto prodotto fin qui in termini di "rifiuti pericolosi"?
Se sì, deve smaltire i "rifiuti prodotti" prima della scadenza del termine di iscrizione al SISTRI o è sufficiente che smaltisca prima dell’avvio dell’operatività del SISTRI (sempre rispettando i limiti del “deposito temporaneo”)?
L’azienda può ritenersi esonerata dall’iscrizione, sempre che non rientri in una delle altre categorie di soggetti obbligati, se provvede allo smaltimento dei rifiuti pericolosi ancora in suo possesso prima dell’avvio dell’operatività del SISTRI per il gruppo di riferimento.

1.22 Iscrizione al Sistri nel caso di smaltimento di autoveicoli
Un’azienda, non obbligata all’iscrizione al SISTRI, che, una volta operativo il SISTRI, avrà necessità di smaltire (radiare) un autoveicolo (rifiuto speciale pericoloso) dovrà preventivamente iscriversi al SISTRI, pagare il contributo annuo e quindi cancellarsi per non continuare a pagare negli anni successivi ?
Esatto. L’azienda dovrà iscriversi al SISTRI come produttore di rifiuti pericolosi e quindi cancellarsi se non prevede di dover smaltire altri rifiuti pericolosi negli anni successivi. Se però la proprietà del veicolo viene ceduta ad un concessionario, il quale provvederà successivamente alla radiazione e demolizione del veicolo od alla sua reimmissione nel mercato come veicolo usato, eventualmente nell’ambito di una compravendita di un veicolo nuovo, l’azienda che cede il veicolo non dovrà iscriversi al Sistri.

1.23 Iscrizione di cantieri e possesso di tecnologie informatiche
I 6 mesi sono per il cantiere nel suo complesso o sono per la singola ditta operante in cantiere? Se prevedo di stare 5 mesi e non mi iscrivo, poi sforo e sto più di 6 mesi (come spesso accade) come mi comporto?
L’art. 6 comma 6 del DM 17/12/2009 (Particolari tipologie – cantieri) parla di “rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l’accesso al sistema SISTRI.” In altre parole, un’azienda che opera per un tempo anche inferiore a 6 mesi in un cantiere dotato di tecnologie adeguate per l’accesso al sistema Sistri dovrà provvedere ad iscrivere il cantiere come propria Unità Locale. Nel caso in cui il cantiere originariamente previsto per un numero di mesi inferiori a 6 e non dotato di tecnologie adeguate, debba protrarre la propria operatività oltre i 6 mesi, allora le ditte operanti in quel cantiere dovranno iscrivere il cantiere come propria unità locale e dotarsi delle tecnologie adeguate per l’accesso al SISTRI.
 
1.24 Rifiuti prodotti da cantieri
Una ditta iscritta al trasporto c/proprio di rifiuti da costruzione e demolizione (quindi codici 17 non pericolosi) che nella propria autorizzazione al trasporto ha anche i codici degli imballaggi (quindi codici col 15 sempre non pericolosi) e più di 10 dipendenti, è obbligata all’iscrizione al Sistri come produttore di non pericolosi e trasportatore di non pericolosi (quindi chiavetta + black box su tutti i camion autorizzati al trasporto) o anche i codici 15, in questo caso, sono considerati come rifiuti da costruzione e demolizione?
Sono soggette ad iscrizione al SISTRI le imprese che producono rifiuti speciali di cui alle lettere c), d) e g) dell’articolo 184 comma 3 del decreto legislativo 152/2006, mentre le imprese che producono i rifiuti speciali derivanti da costruzione e demolizione (lettera b) non sono soggette ad iscrizione. Quindi nel caso di produzione di rifiuti di imballaggi non pericolosi, derivanti unicamente dalle attività di costruzione o demolizione, l’impresa non è tenuta all’iscrizione al SISTRI come produttore di rifiuti, a meno che non rientri in una delle altre categorie di soggetti obbligati.

1.25 Classificazione delle bombolette spray (contenitori a pressione vuoti)
Il Codice CER 150111 riguarda solo contenitori a pressione vuoti che abbiano "ospitato" delle "matrici solide porose pericolose" oppure concerne tutti i contenitori a pressione vuoti, a prescindere dal contenuto delle suddette matrici pericolose?
Premesso che la domanda non riguarda il SISTRI, ma la classificazione dei rifiuti in generale, va ricordato che Il Codice CER 150111 riguarda
tutti i contenitori a pressione vuoti. Qualora ci fossero gas residui, si potrebbero utilizzare anche i codici relativi alla subcategoria 16.06.

1.26 Impianti mobili di recupero/smaltimento
I gestori di impianti mobili di recupero/smaltimento di cui all’art. 208 comma 15 del DLgs 152/06 per i quali ad oggi non è possibile l’iscrizione all’Albo e per i quali ad oggi non c’è l’obbligo di MUD (almeno per le attività di recupero) (era previsto nel nuovo MUD): devono iscriversi, come ed in che tempi?
Gli impianti mobili sono a tutti gli effetti impianti di gestione dei rifiuti e quindi sono soggetti all’iscrizione al Sistri. I gestori degli impianti mobili iscrivono l’impianto mobile prima dell’inizio della campagna di trattamento come unità locale, riportando come indirizzo quello del sito prescelto per la campagna di attività. Successivamente al termine dell’attività, il gestore dell’impianto mobile provvederà alla cancellazione dell’unità locale dal Sistri, avvalendosi di quanto previsto all’art. 3 comma 7.

1.27 Rifiuti prodotti nell’ambito di attività di bonifica
Per le altre categorie di iscrizione all’Albo (es. bonifica siti contaminati cat. 9, bonifica beni contenenti amianto cat. 10) a parte per la produzione di rifiuti, è previsto che si iscrivano anche per l’attività di gestione dei rifiuti che conducono?
Poiché il SISTRI non introduce modifiche nella legislazione relativa ai rifiuti, tali soggetti dovranno comportarsi conformemente a come si comportano attualmente nell’ambito delle attività di bonifica. In altre parole, se nell’ambito di un’attività di bonifica tali soggetti risultano produttori di rifiuti e/o recuperatori/smaltitori, dovranno iscriversi al SISTRI come tali. Se nell’ambito di attività di bonifica tali soggetti operano esclusivamente come operatori di impianti o macchinari (ad esempio un impianto di bioventing per la bonifica in-situ di suoli contaminati, o macchinari per lo scavo dei terreni contaminati) ma gli eventuali rifiuti prodotti rimangono in capo al proprietario del sito contaminato, allora sarà quest’ultimo che dovrà iscriversi come produttore.

2.11. Soggetti autorizzati allo spandimento dei fanghi in agricoltura
Le aziende che effettuano spandimento fanghi in agricoltura (tipicamente agroalimentari), disciplinato della L. 99/1992, e sono dotate di autorizzazione allo spandimento (R10) in base ad una normativa regionale (ad es Emilia Romagna DG 2773/04 e successive modifiche), sono tenuti ad iscriversi al sistema come recuperatori?
Tutti i soggetti autorizzati allo spandimento dei fanghi in agricoltura R10 devono iscriversi al SISTRI nella categoria recuperatori/smaltitori.

2.12 Modalità operative semplificate e possesso delle tecnologie informatiche
I soggetti iscritti al Sistri che, pur avendone facoltà (art. 7 comma 1), non delegheranno le Associazioni, dovranno disporre permanentemente, nell’unità locale, di tecnologie adeguate (pc, stampante, collegamento internet) o sarà sufficiente il possesso del dispositivo USB?
Il DM 152 2006 prevede all’art. 190 comma 3 che I registri di carico e scarico siano “tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari”. Nel caso in cui i soggetti iscritti al Sistri, pur avendone la facoltà, decidano di non delegare le Associazioni, dovranno essere loro stessi a garantire la presenza del registro cronologico (che nel Sistri sostituisce il registro di carico scarico) nelle loro sedi. Questo potrà essere fatto o rendendo disponibile presso la sede una stampa aggiornata del registro, oppure garantendo la disponibilità presso la sede di tecnologie adeguate (pc, stampante, collegamento internet) che consentano la visualizzazione e la stampa dei registri. In sintesi, il solo possesso del dispositivo USB non è sufficiente.

2.13 Iscrizione di medici, dentisti, infermieri, liberi professionisti, artigiani etc.
I medici, i dentisti, i fisioterapisti, gli infermieri, i parrucchieri, le estetiste…gli artigiani e le officine di riparazione con meno di 10 dipendenti sono tenuti all’iscrizione al SISTRI?
In base all’art. 6 coma 1 del DM 17/12/2009, “1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa e i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che non hanno più di dieci dipendenti” non sono tenuti ad iscriversi al SISTRI, ma possono aderirvi su base volontaria.
In altre parole i liberi professionisti, (medici, dentisti etc.) e altre categorie di soggetti che non sono imprenditori o artigiani e quindi non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa non sono tenuti all’iscrizione al SISTRI nemmeno in caso di produzione di rifiuti pericolosi.

8.06 Iscrizione delle associazioni imprenditoriali
Entro quando devono iscriversi al SISTRI per la specifica categoria le associazioni o loro società di servizi che intendono gestire il SISTRI per i propri soggetti deleganti?
In base a quanto previsto dall’art. 7 comma 1 (Modalità operative semplificate), i soggetti che intendono delegare le associazioni “dopo l’iscrizione al SISTRI ai sensi dell’articolo 3, provvedono a delegare le organizzazioni, o loro società di servizi, prescelte.” Ciò vuol dire che le associazioni potranno ricevere la delega dai soggetti in un qualsiasi momento successivo all’iscrizione al SISTRI dei soggetti deleganti. Il DM 17/12/2009 non stabilisce una data specifica per l’iscrizione delle associazioni.
Tuttavia, in base all’allegato 1A al DM 17/12/2009, “ciascuna articolazione territoriale dell’associazione imprenditoriale, o società di servizi che abbia ricevuto delega ai sensi dell’art. 7, comma 1, richiede un dispositivo USB”
L’iscrizione delle associazioni è quindi finalizzata all’ottenimento di una USB con cui gestire i registri dei soggetti deleganti. Tale iscrizione dovrà quindi avvenire dopo aver ricevuto la delega da parte del primo soggetto delegante.

Fonte: sistri.it



DUVRI e valutazione del rischio incendio
A carico di chi è la valutazione del rischio incendio e la redazione del DUVRI nel caso di un appalto di servizi da svolgere in azienda del committente a medio rischio?

Quesito

Sono il datore di lavoro di una impresa di pulizie presso strutture sia private che pubbliche. Nel corso di una loro ispezione presso una azienda classificata a rischio di incendio medio e nell'ambito della quale sono stati rinvenuti ad operare alcuni lavoratori dipendenti della mia azienda, gli ispettori di un organo di vigilanza mi hanno contravvenzionato per non aver fatta la valutazione del rischio incendio che gli stessi possono correre nello svolgimento dei lavori appaltati e di non averli formati al rischio stesso. Ma tale valutazione non è a carico della ditta che ci ha ospitati la quale deve avere anche redatto il DUVRI?

Risposta

Si è del parere che nel caso segnalato si sia in presenza di una errata applicazione da parte dell’organo di vigilanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, così come modificato ed integrato con il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, e di quelle in particolare contenute nell’art. 26 dello stesso decreto relative alla sicurezza nei lavori, nei servizi e nelle forniture nei cosiddetti appalti interni.

Nel citato art. 26 vengono fissati, infatti, degli obblighi a carico di quei committenti datori di lavoro che ricevono nella propria azienda o unità produttiva o nell’ambito del proprio ciclo produttivo, obblighi che in un certo senso coinvolgono anche i datori di lavoro delle ditte appaltatrici e subappaltatrici e consistenti, come è noto, in quelli che sono considerati i pilastri della sicurezza negli appalti e cioè la verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi, la informazione reciproca, la cooperazione, il coordinamento, la valutazione ed eliminazione dei rischi interferenziali e la redazione del cosiddetto documento unico di valutazione dei rischi interferenziali.

Per quanto riguarda, in particolare, la redazione del DUVRI il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dispone che lo stesso, previo scambio di informazioni

fra committente datore di lavoro e appaltatori, sia redatto dal committente e sia allegato ad ogni singolo contratto di appalto del quale diventa

parte integrante, ma alla redazione dello stesso documento devono di fatto collaborare tutti i datori di lavoro, sia committente che delle ditte appaltatori, in quanto nello stesso devono essere indicati i rischi interferenziali che possono correre i lavoratori di entrambe le aziende, individuate le misure per eliminarli o ridurli comunque al minimo, indicate le misure da adottare a protezione dei lavoratori che operano per le due parti e presi anche in considerazione i costi per attuare le misure medesime. Comunque si rammenta che lo stesso art. 26 tiene a porre in evidenza, al comma 3 quarto periodo, che le disposizioni sulla cooperazione, sul coordinamento e sulla elaborazione del DUVRI non trovano applicazione ai rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici e dei singoli lavoratori autonomi.
Ora il rischio messo in evidenza nel quesito non risulta che sia collegato all’attività svolta dalla ditta appaltatrice ma essere connesso invece alla struttura che ospita tale ditta nell’ambito della quale quest’ultima viene chiamata a svolgere il proprio lavoro per cui trattasi di un rischio specifico della organizzazione del committente che assume comunque, nell’espletamento dell’appalto, il carattere di un rischio interferenziale in quanto, in caso di deficienze di misure di prevenzione, possono subirne le conseguenze anche coloro che sono ospitati.
Appare comunque del tutto anomalo che gli ispettori dell’organo di vigilanza abbiano ritenuto di contestare alla ditta appaltatrice la mancata valutazione del rischio incendio di pertinenza del committente, sostenendo altresì che la ditta medesima avrebbe comunque dovuto anche formare tenendo conto di tale rischio i propri lavoratori dipendenti come se appartenessero loro stessi ad una azienda a medio rischio, in quanto si ritiene che l’obbligo della valutazione del rischio dell’azienda del committente sia a suo esclusivo carico e che questi anzi, nell’ambito dello scambio delle informazioni ed ai sensi del comma 2 dello stesso art. 26, sia tenuto a portare a conoscenza il datore di lavoro della ditta appaltatrice dei presidi e delle misure  antincendio in vigenza nella propria azienda.

Sarebbe stato opportuno nella circostanza, invece, contestare al datore di lavoro committente la violazione del comma 1 lettera b) dell’art. 26 per non aver provveduto ad informare l’impresa appaltatrice, la cui violazione comporta una sanzione dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 750 a 4000 euro, e per non aver provveduto a redigere il DUVRI, che non sembra sia stato invece elaborato, una volta preso conoscenza dei rischi che la ditta appaltatrice medesima avesse potuto introdurre nella sua azienda e sentito comunque il datore di lavoro della ditta stessa. Del resto, tra l’altro, non sarebbe stato materialmente possibile che la ditta ospite potesse effettuare la valutazione dei rischi collegati alla attività ed alla struttura del committente essendo stato necessario per fare ciò venire a conoscenza di una serie di elementi non a sua disposizione né si vede come adesso il datore di lavoro della ditta appaltatrice possa adempiere alla prescrizione dell’organo di vigilanza che, come è noto, è finalizzata alla eliminazione della contravvenzione e come possa dimostrare di averlo fatto, senza aver interessato il datore di lavoro committente, per poter accedere alle procedure oblative previste dal D. Lgs. n. 758/1994 (ottemperanza delle prescrizioni e pagamento di una sanzione ridotta pari di un quarto del massimo dell’ammenda).

Nel caso prospettato, così come in tutti i casi in cui siano state contestate dall’organo di vigilanza delle violazioni che non si ritiene di aver commesso, il contravventore può comunque rivolgersi alla direzione dell’Ufficio al quale appartengono gli ispettori che hanno provveduto alla contestazione e chiedere alla stessa illustrando le proprie motivazioni, la revisione del provvedimento e nel caso di risposta negativa può presentare alla Procura della Repubblica competente, alla quale l’organo di vigilanza ha trasmessa la contestazione, una memoria difensiva circostanziata e documentata richiedendo l’archiviazione del procedimento. 

Guarda i nostri QUESITi sul nostro sito - www.qualitasforsafety.com/quesiti



Sicurezza e prevenzione per i lavoratori temporanei nei cantieri
Le principali misure di prevenzione e la traduzione in diverse lingue di alcuni importanti termini sulla sicurezza.

Molte aziende trovano il personale adatto alle proprie attività attraverso le agenzie di lavoro interinale che forniscono lavoro temporaneo.
In molti casi tuttavia questo lavoro temporaneo, almeno a guardare i dati relativi agli infortuni, è un lavoro meno sicuro, con più problematiche relative alla prevenzione: ed è proprio sui cantieri edili che si corrono i maggiori rischi.

Il documento si collega ad una campagna di prevenzione elvetica iniziata nel 2009, ricorda che il gran numero di infortuni tra i lavoratori temporanei, così in Svizzera come in Italia, non è un “fatto puramente casuale”.
Tuttavia è possibile cercare di contrastare questa tendenza aiutando ogni singolo lavoratore a “eseguire le proprie mansioni con estrema attenzione e concentrazione e rispettare alcune importanti regole di base”.

Questo breve opuscolo dà informazioni sull’assicurazione contro gli infortuni, che non solo valide per i nostri lavoratori, ma fornisce anche suggerimenti importanti destinati ai lavoratori temporanei sui cantieri. Inoltre dedica una parte del documento alla traduzione di alcuni concetti e informazioni importanti in italiano, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, serbo e croato per facilitare gli scambi comunicativi all’interno dei cantieri. Cantieri che spesso raccolgono lavoratori di culture e lingue diverse.

Dopo un breve promemoria su diritti e doveri dei lavoratori, formulati in base alla normativa elvetica, il documento riporta per ogni tema trattato alcuni brevi suggerimenti rivolti direttamente ai lavoratori.
Ne riportiamo alcuni a titolo esemplificativo.

Circolazione sul cantiere:
- “vedere ed essere visti: stabilire un contatto visivo con il conducente;
- come «pedone» prestare attenzione ai mezzi in circolazione sul cantiere;
- non sostare nell’area di circolazione;
- attenzione: non sostare dietro i veicoli in retromarcia”.
 
Pericolo di inciampo:
- “evitare il disordine o togliere immediatamente di mezzo ogni intralcio;
- evitare qualsiasi ostacolo in cui si potrebbe inciampare”.

Scale a pioli:
- “non utilizzare scale difettose;
-  tener conto del giusto angolo di inclinazione (prova del gomito) e assicurarsi che la scala sia stabile;
- fissare le scale;
- mai salire sugli ultimi tre pioli”.

Dispositivi anticaduta:
- “i lati aperti e le aperture nel suolo devono essere coperti;
- mettere in sicurezza i punti pericolosi oppure avvisare il superiore;
- i dispositivi anticaduta servono a prevenire infortuni e lesioni gravi”.

Imbracare i carichi:
- “chiedere precise istruzioni;
- verificare lo stato di cinghie, catene e ganci;
- usare solo gli accessori di imbracatura sui quali è indicati la portata massima;
- non superare la portata massima consentita;
- non sostare sotto i carichi sospesi”.
 
Impiego di macchine:
- “utilizzare solo le macchine e gli utensili che si conoscono perfettamente;
- non disattivare i dispositivi di protezione;
- pretendere istruzioni chiare e precise e consultare il manuale d’uso”.

Apparecchi elettrici:
- “prima dell’uso verificare l’apparecchio, la presa e i cavi;
- rivolgersi ad uno specialista per la riparazione degli apparecchi difettosi;
- proteggere i cavi dalle sollecitazioni meccaniche”.

Prodotti chimici, sostanze tossiche:
- “prestare attenzione all’etichettatura e alle indicazioni riportate sull’etichetta;
- usare occhiali, guanti e maschera di protezione. Evitare il contatto con la pelle;
- conservare i prodotti sempre nell’imballaggio originale (attenzione a non scambiare le confezioni!)”.

Droghe e alcol:
- “non assumere alcol o altre sostanze che creano dipendenza né prima né durante il lavoro;
-  le sostanze che creano dipendenza pregiudicano la concentrazione e la capacità di giudizio delle persone, e questo non fa che aumentare il pericolo di infortunio”.

Ricordiamo infine che la campagna di prevenzione destinata ai lavoratori temporanei si rivolge, oltre che ai lavoratori, alle aziende del settore produttivo che impiegano questa tipologia di lavoro.

In particolare sono tre i messaggi rivolti alle imprese utilizzatrici:

  • “i dirigenti dell'impresa utilizzatrice sono responsabili allo stesso modo della sicurezza dei propri dipendenti e di quelli temporanei.
  • nella maggior parte dei casi, i lavoratori temporanei non conoscono il posto di lavoro e si sa che per le persone neo assunte il rischio d'infortunio è maggiore. Tenetelo sempre bene a mente quando impiegate dei lavoratori temporanei;
  • stabilite un accordo chiaro con l'impresa fornitrice. Regole chiare e univoche sui requisiti imposti al personale e sui dispositivi di protezione individuale contribuiscono ad incrementare la sicurezza”.

Per scaricare il documento, clicca qui.

Fonte: Suva



Rischio biologico
Le lesioni da punture di ago

La valutazione e la prevenzione del rischio biologico nel settore sanitario: le malattie trasmissibili per via ematica, le misure di prevenzione e alcuni casi pratici. Quali sono i lavoratori più esposti?

Il contatto con sangue infetto o altri fluidi corporei può verificarsi mediante:

  •  “inoculazione di sangue attraverso aghi di siringa o oggetti taglienti/appuntiti;
  • contaminazione con sangue attraverso ferite della pelle;
  • ingestione del sangue di una persona (ad es. dopo la rianimazione bocca a bocca);
  • contaminazione mediante indumenti sporchi di sangue in corrispondenza di una ferita aperta; - morsi (dove la pelle è lacerata)”.

Poiché il “tipo di contatto più diffuso è quello attraverso una puntura di siringa, questi infortuni sono spesso indicati come “puntura di siringa” o “puntura di ago”.

A rischio non sono soltanto gli operatori sanitari: se “gli infermieri che lavorano in situazioni mediche di emergenza sono considerati come i lavoratori più esposti, anche molte altre categorie sono a rischio”.
Ad esempio gli addetti alla pulizia di spazi pubblici (treni, parchi pubblici), che “possono entrare in contatto con materiale contaminato da fluidi corporei, come le siringhe usate da tossicodipendenti”. Ma sono considerati potenzialmente a rischio anche i seguenti ambiti lavorativi:

  • “carceri e servizi di controllo di individui in libertà vigilata;
  • polizia e servizi di sicurezza;
  • servizi doganali;
  • assistenti sociali;
  • servizi di pompe funebri;
  • settore del body piercing/body art;
  • smaltimento dei rifiuti;
  • settore edile e delle demolizioni”.

Secondo stime dell’Organizzazione mondiale della sanità, “circa 3 milioni (su 35 milioni) di lavoratori del settore sanitario sono esposti ogni anno al rischio di contrarre infezioni da agenti patogeni presenti nel sangue”.
In particolare il rischio dopo l’esposizione a sangue infetto “è stato così stimato: epatite B (rischio ~30%), epatite C (rischio ~10%)  e HIV (rischio ~0,3%)”.

Valutazione dei rischi

Quando si valutano i rischi di lesioni da punture di ago è “essenziale individuare tutti i lavoratori esposti a simili lesioni”. Abbiamo appena visto che se infermieri e medici “sono probabilmente i soggetti maggiormente a rischio”, molti altri lavoratori non sono esenti dai rischi.
Per la valutazione è bene chiedere a tutti i lavoratori “se durante il lavoro sono venuti a contatto con oggetti taglienti/appuntiti”, magari prendendo in considerazione tutti i luoghi, le situazioni, le mansioni e le attrezzature che possono comportare rischi biologici.

Misure di prevenzione

Riguardo al rischio di trasmissione di agenti patogeni contenuti nel sangue attraverso lesioni da punture di ago, soprattutto nei luoghi di cura, la prevenzione non è facile.
Tuttavia esistono “misure in grado di ridurre sensibilmente il rischio, le quali dovrebbero comprendere innanzi tutto mezzi collettivi di prevenzione, come ad esempio l’utilizzo di siringhe ad ago retrattile”.
La prevenzione con dispositivi di protezione personale (ad es. l’uso di guanti) costituisce invece la soluzione ultima, se non è possibile controllare adeguatamente il rischio in altri modi.
C’è anche la possibilità di vaccinazione contro il virus dell’epatite B, ma questa misura “non previene la trasmissione di altri agenti patogeni presenti nel sangue”.
In ogni caso tutte le misure di prevenzione “devono essere accompagnate da una campagna di informazione e formazione”.
Inoltre il datore di lavoro dovrebbe predisporre uno specifico piano d’azione nel caso si verifichi una lesione da puntura di ago, un piano che miri “principalmente al benessere del lavoratore ferito”, evitando in quella circostanza una “caccia al colpevole”.
Ricapitoliamo alcune delle possibili misure da prendere in esame”:

  • “mettere a disposizione attrezzature mediche più sicure, quali siringhe con aghi retrattili;
  • maggiore controllo dei rifiuti ospedalieri;
  • migliorare le condizioni di lavoro, come l’illuminazione;
  • migliorare l’organizzazione del lavoro (ad es. riducendo il carico di lavoro conseguente a turni troppo lunghi, che può essere causa di incidenti ai lavoratori, e migliorando i controlli per garantire il rispetto dei metodi di lavoro);
  • utilizzare equipaggiamenti di protezione personale;
  • vaccinarsi contro il virus dell’epatite B;
  • applicare metodi di lavoro sicuri (non rimettere il cappuccio sull’ago);
  • smaltire in maniera sicura gli oggetti taglienti/appuntiti e altri rifiuti ospedalieri;
  • formazione e informazione”.

Ricordando che il documento tratta anche dei casi pratici di ospedali che hanno ridotto l’incidenza delle lesioni da ago, riportiamo altre misure di base per proteggere i lavoratori da agenti patogeni trasmissibili per via ematica:

  • “lavarsi le mani dopo ogni contatto con un paziente e dopo il contatto con sangue o fluidi corporei;
  • utilizzare EPP adeguato (equipaggiamento di protezione personale);
  • indossare guanti usa e getta quando si maneggiano sangue o fluidi corporei;
  • indossare grembiuli di plastica/camici impermeabili quando ci potrebbero essere schizzi di sangue o di fluidi corporei;
  • proteggere gli occhi (con maschere, occhiali o visiere di sicurezza) quando sangue, fluidi corporei o frammenti/tessuti contaminati potrebbero colpire il viso;
  • coprire le ferita e le abrasioni della pelle con cerotti impermeabili;
  • smaltire immediatamente e in maniera sicura oggetti taglienti/appuntiti in idonei contenitori resistenti alle punture;
  • non riempire eccessivamente i contenitori riservati agli oggetti taglienti/appuntiti e non rimettere mai i cappucci sugli aghi”.


Amianto in Italia: a che punto siamo?

Quanto amianto c’è ancora in Italia? Quanto territorio è stato bonificato? Con quali tempi e dove sarà smaltito? A 18 anni dalla legge 257/92 il quadro è tutt'altro che chiaro. Secondo gli ultimi dati diffusi da Legambeinte, oggi solo 13 Regioni, alle quali era stato dato compito di stabilire, entro 180 giorni, un programma dettagliato per il censimento, la bonifica e lo smaltimento dei materiali contaminati, hanno approvato un Piano Regionale Amianto. Due (Puglia e Molise) non l'hanno ancora fatto, mentre in Abruzzo è in corso di approvazione. Di altre 3 regioni (Calabria, Marche, Veneto) e la provincia Autonoma di Bolzano non si ha notizia. E anche laddove il piano esiste, le azioni che lo dovrebbero seguire, come la mappatura dei manufatti contaminati, non arrivano e si rimane alle stime del CNR e dell'Ispesl che parlano di 32 milioni di tonnellate presenti sul territorio nazionale, che prendono in considerazione però solo le onduline di cemento amianto.

Eppure si continua a morire: secondo il Registro Nazionale Mesoteliomi istituito presso l’Ispesl (che dal 1993 censisce il tumore dell’apparato respiratorio strettamente connesso all’inalazione di fibre di amianto) sono oltre 9mila i casi riscontrati fino al 2004, con un esposizione che circa il 70% delle volte è stata professionale. Nessuna regione è esclusa e tra le regioni più colpite ci sono il Piemonte (1.963 casi di mesotelioma maligno), la Liguria (1.246), la Lombardia (1.025), l’Emilia-Romagna (1.007) e il Veneto (856). Nonostante la situazione sanitaria sia molto preoccupante, gli interventi da parte dello Stato prima e delle Regioni poi tardano ad arrivare.

I dati sono contenuti nel Rapporto "I ritardi dei Piani regionali per la bonifica dell’amianto". Anche per i Piani Regionali Amianto il quadro che emerge non è confortante ed è parziale visto che il censimento è ancora in corso in gran parte delle Regioni e solo 5 (Basilicata, Lombardia, Molise, Puglia e Umbria) hanno dati relativi all'amianto presente negli edifici privati. Sommando le informazioni, risulta che ad oggi in Italia ci sono circa 50mila edifici pubblici e privati in cui è presente amianto e i quantitativi indicati solo da 11 Regioni (Lazio, Umbria, Friuli VeneziaGiulia, Lombardia, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Basilicata, Piemonte e Liguria) anche se non esaustivi, delineano comunque le dimensioni del problema: 100 milioni circa di metri quadrati di strutture in cemento-amianto, e oltre 600mila metri cubi di amianto friabile.

Per quanto riguarda gli interventi di bonifica e di risanamento, i ritardi registrati per i grandi siti nazionali si amplificano se si guarda ai piccoli interventi che sarebbero necessari a rimuovere l'amianto dalle strutture in cui è ancora presente. E non è tutto perchè la mancanza di impianti di smaltimento adeguati per i materiali contaminati da amianto fa sì che le fibre rimosse debbano essere spedite da altre parti, anche all’estero come in Germania o in Austria. Le regioni che hanno una discarica dedicata allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto sono Friuli Venezia Giulia, Lombardia (esaurita nel marzo 2009), Abruzzo (in istruttoria per la riapertura), Emilia-Romagna e Liguria. La Basilicata ne ha 2, il Piemonte 3, la Toscana e la Sardegna 4, ma tutti i casi le capacità residue sono comunque molto scarse se relazionate ai quantitativi di materiali contenenti amianto ancora presenti sul territorio.
Di fronte ad una simile situazione, Legambiente ripropone "Liberi dall'amianto", una campagna di informazione e formazione, svolta in collaborazione con l'Associazione Italiana Medici per l'Ambiente, sui rischi derivanti dall'esposizione alle fibre di amianto per indicare le regole di comportamento quando si ha a che fare con strutture contaminate. Al tempo stesso l'associazione chiede anche al Governo di garantire una continuità di risorse economiche per le analisi epidemiologiche necessarie a monitorare gli effetti sanitari del problema amianto. E al Ministero dell'Ambiente di mettere in campo gli strumenti e le risorse necessarie a completare quanto prima, attraverso i censimenti regionali, la mappatura nazionale iniziata nel 2003.

Fonte: Legambiente



Qualitas 1988 | Servizi integrati Qualità Sicurezza e Ambiente | p. iva 01915010027
via Pajetta 7, 13900 Biella | Via Santi Maurizio e Fermo, 7/A 24125 Bergamo

Per non ricevere più questa newsletter invia una email a info@qualitas1988.com