| News da Qualitas for Safety | | La newsletter ti informa sugli aggiornamenti di leggi e decreti in materia di sicurezza e salute, sicurezza cantieri, ambiente, sistemi di gestione qualità-sicurezza-ambiente, sulle iniziative Qualitas e sulle opportunità di formazione. Newsletter di martedì 27 aprile 2010 | | IN QUESTA NEWSLETTER (N° 18/2010) | | | |
- La responsabilità del datore di lavoro per le macchine marcate CE -La Cassazione: la marcatura "CE" di conformità serve attestare la rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza ma non esonera il datore di lavoro dal rispetto delle norme di prevenzione
- I DPI per la protezione dalle radiazioni ottiche artificiali - Quali sono i criteri di scelta dei DPI per la protezione degli occhi e del viso da radiazioni ottiche?
- La formazione dei nuovi collaboratori
| | La responsabilità del datore di lavoro per le macchine marcate CE | | La Cassazione: la marcatura "CE" di conformità serve attestare la rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza ma non esonera il datore di lavoro dal rispetto delle norme di prevenzione | | Le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di Cassazione in questa sentenza confermano un principio ormai abbastanza consolidato nell’ambito della giurisprudenza di settore e applicabile nel campo della sicurezza delle macchine e delle attrezzature di lavoro. La marcatura di conformità “CE”, della quale sono dotate le macchine ed attrezzature di lavoro, servono a rendere conformi alla legge la loro produzione, il loro commercio e la loro concessione in uso e ad attestare la loro rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (R.E.S.) previsti dai regolamenti e dalla legislazione vigente ma non esonerano assolutamente il datore di lavoro utente dal rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni.
Il fatto e l’iter giudiziario
La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunziata in primo grado dal Tribunale nei confronti di un datore di lavoro per il delitto di lesioni subite da un lavoratore a seguito della caduta dello stesso da una scala fissa, installata su di un automezzo per salire su di esso, con specifica contestazione di violazione di norme antinfortunistiche, ha rideterminato la pena irrogata all’imputato riducendola ad euro 200,00 di multa rispetto alla condanna a mesi due di reclusione convertiti in euro 2.280,00 di multa inflitta dal giudice di primo grado.
Il ricorso e la decisione della Corte di Cassazione
Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento della Corte di Appello ed ha chiesto l'annullamento dello stesso denunziando una erronea applicazione dell’articolo 374, comma 2, del D. P. R. n. 547/1955 e della direttiva macchine 89/392/Cee recepita con D. P. R. n. 459/1996 nonché per mancanza di motivazione in ordine alla esistenza di un vincolo di causalità tra l’evento dannoso e l’assunta violazione del citato articolo 374. Faceva notare, altresì, l’imputato che la scala fissa installata sull'automezzo, che il lavoratore infortunato doveva ispezionare, era in dotazione dell'automezzo stesso e fornita dalla casa costruttrice ed inoltre che l’automezzo era risultato conforme alla normativa Cee come da documentazione depositata nel corso del processo e dal marchio apposto su di esso in conformità delle disposizioni di legge.
La Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso perché ritenuto infondato ed ha confermata la condanna dell’imputato. La stessa ha fatto osservare che l’infortunio era da addebitare al datore di lavoro in quanto si era verificato per la carenza di presidi adeguati affinché il lavoratore potesse raggiungere in sicurezza la scaletta dell'autocarro posta ad un livello elevato rispetto al suolo e che non aveva alcuna importanza che il mezzo stesso fosse risultato conforme alla normativa CE. L'accesso alla scala, infatti, che aveva il primo piolo posto all’altezza di un metro dal suolo, richiedeva una anomala manovra di arrampicamento del lavoratore sul copertone e sul parafango del camion ed è nel corso di tale movimento che il lavoratore subiva uno sbilanciamento. Giustamente, quindi, era stato individuato un nesso causale tra l’evento dannoso e la violazione dell’articolo 374, comma 2, del D. P. R. n. 547/1955.
“I marchi di conformità”, ha sostenuto inoltre la Sez.IV nella propria sentenza, "limitano la loro efficacia Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ex articolo 6 (e articolo 36) a rendere lecita la produzione il commercio, e la concessione in uso delle macchine che caratterizzate dal marchio risultano essere rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ma la dotazione di tali marchi non da ingresso ad esonero dalle norme generali del codice penale come è specificamente fatto chiaro anche dal testo del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 35, comma 3, lettera b) e articolo 37. In particolare la conformità a determinate specifiche non esclude che un mezzo qualificato conforme sia utilizzato con modalità che risultano fonte di pericolo e di danno per la sicurezza e la salute del lavoratore come è accaduto nel caso concreto secondo la espressa motivazione ragionevolmente sviluppata sul punto dalla sentenza impugnata”.
Fonte: Puntosicuro.it
| | I DPI per la protezione dalle radiazioni ottiche artificiali | | Quali sono i criteri di scelta dei DPI per la protezione degli occhi e del viso da radiazioni ottiche? | | Al fine di proteggere i lavoratori dai rischi che possono provocare danni agli occhi e al viso, una volta identificati e valutati i rischi ed adottate tutte le misure concretamente attuabili per la loro eliminazione o riduzione, il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare anche i dispositivi di protezione degli occhi e del viso più efficaci per contrastare i tipi di rischio presenti. Per la protezione di occhi e viso si utilizzano occhiali (con oculare doppio o singolo), maschere (del tipo a scatola o a coppa) e ripari facciali (per saldatura o altro uso). Per i rischi per gli occhi e il viso da radiazioni riscontrabili in ambiente di lavoro, le norme tecniche di riferimento sono riportate in Tabella 1 Radiazioni ottiche non coerenti
I DPI destinati a prevenire gli effetti acuti e cronici delle radiazioni sull’occhio devono poter assorbire la maggior parte dell’energia irradiata nelle lunghezze d’onda nocive. Non devono alterare in modo eccessivo la trasmissione della parte non nociva dello spettro visibile, la percezione dei contrasti e la distinzione dei colori qualora le condizioni prevedibili d’impiego lo richiedano. Le lenti inoltre non devono deteriorarsi o perdere le loro proprietà per effetto dell’irraggiamento emesso in normali condizioni di impiego. Tutti i dispositivi di protezione degli occhi e del viso da radiazioni ottiche appartengono almeno alla II categoria del D.Lgs. 475/92 e pertanto comportano l’obbligo di una formazione specifica all’uso. I dispositivi di protezione degli occhi e del viso, oltre alla marcatura CE, devono avere obbligatoriamente la marcatura specifica sia dell’oculare che della montatura, entrambe rappresentate da una sequenza orizzontale di lettere e numeri che stanno ad indicare le capacità protettive e le caratteristiche delle due parti del dispositivo. La nota informativa che accompagna il DPI contiene le spiegazioni che permettono di interpretare il significato della marcatura e si rivela particolarmente utile poiché la marcatura utilizza diversi codici alfanumerici stabiliti dalle norme tecniche specifiche. L’oculare presenta un codice alfanumerico prima del marchio di identificazione del fabbricante che, se funzionale alla riduzione dell’esposizione a radiazioni ottiche non coerenti, nella prima posizione presenta un numero di scala che identifica il tipo di protezione da radiazioni luminose. Il numero di scala è una combinazione di numero di codice (che identifica la regione spettrale per la quale i filtri sono destinati) e numero di graduazione (che rappresenta la capacità del filtro di trattenere la radiazione incidente pericolosa), staccati da un trattino. Se compare un solo numero si deve intendere che si tratta di un protettore per saldatura (i relativi filtri non hanno infatti uno specifico numero di codice) e il singolo numero identificherà direttamente la graduazione. Occorre infine ricordare che la protezione complessiva del lavoratore si avvale spesso di DPI che non riguardano solo la protezione di occhi e volto. Ad esempio, nelle lavorazioni che comportano l’esposizione dell’operatore alle radiazioni emesse da archi elettrici, torce al plasma, ecc. (radiazione UV, visibile e infrarossa) la protezione si attua prescrivendo al lavoratore di utilizzare, oltre alle maschere munite di idonei filtri o agli elmetti provvisti di filtri elettronici a cristalli liquidi, i guanti da saldatore e indumenti resistenti al calore (es.: grembiule). Per inciso occorre anche che nell’ambiente dove si lavora con tali protezioni il microclima sia regolato di conseguenza.
Radiazioni laser
I DPI oculari specifici per radiazioni laser devono essere utilizzati in tutte le zone pericolose dove è possibile il superamento dei valori limite di esposizione. La norma europea UNI EN 207 descrive i requisiti cui i filtri laser devono rispondere ed elenca i livelli protettivi possibili, indicati da un numero di graduazione espresso con il simbolo L, seguito da un numero da 1 a 10. Per ogni livello protettivo è indicato il fattore spettrale massimo di trasmissione per lunghezza d'onda, nonché le densità di potenza e/o di energia utilizzata per i test di prova; tali test vengono eseguiti per le varie tipologie di laser (a onda continua, pulsata, a impulsi giganti e a impulsi a modo accoppiato), ognuna contraddistinta da una lettera identificativa (rispettivamente D, I, R e M). Per calcolare il livello protettivo necessario ad un determinato laser, la norma tecnica sopra citata fornisce le formule necessarie ed una tabella di riferimento (Tabella 2) per poter eseguire gli opportuni calcoli; in alternativa, si consiglia di far riferimento ai fabbricanti di occhiali antilaser, fornendo tutte le caratteristiche del laser da cui ci si deve proteggere. Oltre al livello protettivo, ai fini della scelta del dispositivo idoneo, è necessario prendere in considerazione anche:
- la trasmissione luminosa per avere la visione più nitida possibile;
- il riconoscimento dei colori;
- il campo visivo che deve essere il più vasto possibile.
Inoltre i protettori degli occhi devono restare aderenti al volto, permettendo comunque una ventilazione sufficiente per evitare l’appannamento. La montatura e i ripari laterali devono dare una protezione equivalente a quella assicurata dalle lenti. È comunque opportuno precisare che, anche indossando un occhiale protettivo, non si deve per nessun motivo fissare il raggio; i test di prova effettuati sugli occhiali prevedono una resistenza dell'occhiale stesso per un periodo di almeno 10 secondi e per 100 impulsi, ma non necessariamente oltre. Per quanto riguarda le operazioni di puntamento e allineamento del raggio laser esistono delle protezioni specifiche i cui requisiti sono indicati in un'altra norma tecnica, la UNI EN 208. Si tratta di occhiali che proteggono durante la regolazione di laser, con emissione nel campo spettrale visibile da 400 a 700 nm, in cui il raggio è visibile. Anche in questo caso, i filtri certificati secondo la norma appena citata non devono essere utilizzati per guardare direttamente nel raggio, ma solo per la protezione da visione accidentale. La stessa norma, come sempre, prevede una scala di protezioni: nella marcatura apposta sull'occhiale il livello protettivo è contrassegnato dalla lettera R, seguita da un numero di graduazione da 1 a 5 (Tabella 3).
Fonte: Puntosicuro.it
| | La formazione dei nuovi collaboratori | | | | Il pericolo di infortunio cui sono esposti i nuovi collaboratori durante i primi sei mesi di assunzione nel loro nuovo ambiente lavorativo è particolarmente elevato. Da qui la necessità di intro durli in modo accurato e sistematico nei compiti che sono chiamati a svolgere. Perché un’istruzione possa essere efficace, occorre che le conoscenze acquisite vengano capite e messe in pratica.
Per i «nuovi collaboratori» il pericolo di infortunio è particolarmente elevato perché:
- non sempre sanno individuare subito i pericoli e valutarli correttamente;
- troppe sono le impressioni che ricevono in una volta sola;
- non dispongono ancora della necessaria routine.
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Fonte: Suva
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