News da Qualitas for Safety

La newsletter ti informa sugli aggiornamenti di leggi e decreti in materia di sicurezza e salute, sicurezza cantieri, ambiente, sistemi di gestione qualità-sicurezza-ambiente, sulle iniziative Qualitas e sulle opportunità di formazione.
Newsletter di martedì 20 aprile 2010

Siamo lieti di annunciare che Qualitas ha stipulato un accordo operativo con Certificazioni e Collaudi di Biella.

La collaborazione con Certificazioni e Collaudi Srl nasce dalla volontà di due differenti realtà aziendali, fortemente connotate nell’ambito della sicurezza e dell’ambiente, operanti su tutto il territorio nazionale da più di 20 anni, di porsi quale punto di riferimento per le imprese nei settori:

  • Certificazioni CE macchine ed attrezzature (nuova Dir. macchine D.Lgs. 17/10)
  • Rispondenza alle normative di sicurezza vigenti di macchinari usati
  • Messa in esercizio e verifica attrezzature a pressione
  • Verifiche periodiche di impianti di messa a terra
  • Valutazione rischio esplosione
  • Verifiche periodiche su mezzi di sollevamento e trasporto (gru, apparecchi di sollevamento, piattaforme, ecc…)
  • Perizie su beni strumentali ed energie rinnovabili

Per informazioni più dettagliate sui nuovi servizi vai nel nostro sito www.qualitasforsafety.com/Servizi



IN QUESTA NEWSLETTER (N° 17/2010)
  • MUD elettronico rinviato dal nuovo sistema SISTRI

  • La valutazione dei rischi su misura per ciascun lavoratore - Indicazioni e domande guida per una corretta valutazione dei rischi secondo il D.Lgs. 81/08: differenze di genere, culturali, sociali, di età, provenienza da altri Paesi, tipologia contrattuale

  • Accertamenti sanitari per conduttore di mezzi di movimentazione terra e merci - Le FAQ poste al Ministero del Lavoro - PARTE 1

  • DPI: obblighi per datori di lavoro e lavoratori - Le FAQ poste al Ministero del Lavoro - PARTE 2

  • Sicurezza negli appalti pubblici - Trasferimento delle responsabilità dal committente al responsabile dei lavori

  • Valutazione del rischio stress lavoro-correlato - L'obbligo, per le aziende, decorre in ogni caso dal 1° Agosto 2010

  • Installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali - Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro

  • Radiazioni Ottiche Artificiali- Gli apparati laser - Le tipologie di rischio, la classificazione dei laser, la normativa e le misure di prevenzione. Il 26 aprile entrano in vigore le disposizioni sulle ROA


MUD elettronico rinviato dal nuovo sistema SISTRI

Probabile slittamento al 30 giugno del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) fissato per il 30 aprile.

E’ stato presentato al Consiglio dei Ministri di venerdì u.s. uno schema di decreto legge per la proroga al 30 giugno del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) fissato per il 30 aprile.
Lo ha annunciato il Ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo. Il decreto consentirà inoltre alle aziende di utilizzare un modello cartaceo di MUD, aggiornato con le indicazioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e non il MUD elettronico che era stato introdotto nel dicembre del 2008 e che sarebbe dovuto entrare in vigore con la dichiarazione di quest’anno.

In pratica, in attesa dell’entrata in funzione nei prossimi mesi del SISTRI  - il nuovo sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti - per la dichiarazione da presentare con riferimento all’anno 2009 si procederà come in passato, con il “vecchio” sistema cartaceo. Ciò per risparmiare alle imprese che stanno affrontando il complesso processo di adozione del SISTRI adempimenti e oneri che il nuovo regime SISTRI sostituirà integralmente.



La valutazione dei rischi su misura per ciascun lavoratore
Indicazioni e domande guida per una corretta valutazione dei rischi secondo il D.Lgs. 81/08: differenze di genere, culturali, sociali, di età, provenienza da altri Paesi, tipologia contrattuale.

"Nella maggioranza delle situazioni le valutazioni dei rischi svolte con crescente diffusione dall’entrata in vigore del D.Lgs. 626/94 sono state condotte con riferimento ad astratte caratteristiche dei lavoratori, prescindendo dalle differenze di genere, di età e di provenienza, come, invece, viene oggi richiesto in modo esplicito dalla nuova norma vigente”.
E dunque si può affermare che per lo più le valutazioni dei rischi su cui oggi le imprese e gli enti pubblici basano le proprie attività di prevenzione sono neutre.
Infatti, con l’eccezione di “alcune esplicite richieste normative relative alla protezione delle lavoratrici con riferimento al tema della fertilità” (per esempio in attuazione della direttiva 92/85/CEE), chi valuta i rischi “ha, sino a oggi, assunto un’idea generica di essere umano”: un’idea che sostanzialmente coincide con “l’idea di un lavoratore maschio di età matura, in buone condizioni di salute individuale e non troppo vicino né all’inizio né alla conclusione della sua fase di vita lavorativa”.
Tuttavia il concetto di genere non si esaurisce nelle sole “differenze biologiche legate al sesso”.
A distinguere i generi “concorrono anche aspetti che sono oggetto di studio della psicologia sociale e della sociologia”. E con “valutazione dei rischi in ottica di genere” si intende quindi una valutazione che tenga conto “della specificità femminile, per differenza da quell’idea astratta di essere umano a cui ci si è riferiti nelle valutazioni dei rischi”.
Nel contributo vengono ricordati i punti qualificanti di una normale valutazione dei rischi emergenti da interazione con pericoli fisici, chimici e biologici con riferimento a individuazione dei pericoli, stima del rischio, valutazione del rischio e programmazione delle misure di prevenzione.
Inoltre sono riassunte anche le specificità della valutazione del rischio di stress lavoro correlato: un processo conoscitivo e decisionale “che si articola in fasi di attività diverse da quella dei rischi relativi all’esposizione a fattori fisici, chimici e biologici”:

  • “rilevazione di indicatori di manifestazione, rischio generico e condizioni protettive;
  • valutazione organizzativa basata sulle frequenze degli indicatori “oggettivi”;
  • valutazione delle percezioni soggettive;
  • programmazione delle misure”.

"Ogni singola fase dei due processi di valutazione dei rischi può essere svolta con una sensibilità non soltanto alle somiglianze, ma anche alle differenze tra le persone”. Per farlo è tuttavia necessario porsi alcune “domande guida”.
Il primo tipo di domande riguarda l’eventuale “esistenza di caratteristiche del mondo fisico, chimico e biologico che possano dare luogo a danni diversi se le persone esposte sono di sesso diverso”:
- “in questo luogo di lavoro - o in questa attività lavorativa - le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche sono tali da assumere la caratteristica del pericolo in modo diverso se le persone sono di sesso diverso?

  • queste eventuali differenze riguardano la probabilità o l’intensità del danno?
  • e queste differenze possono riguardare anche le misure di prevenzione (a esempio la forma e le dimensioni dei DPI)?”.

Ci sono studi che hanno fornito molte risposte a queste domande “identificando, a esempio, i rischi per le funzioni riproduttive e le implicazioni per la prole (in gestazione o durante l’allattamento) derivanti dalle diverse esposizioni di maschi e femmine ad agenti chimici, fisici e biologici”.
Gli autori ricordano che un importante riferimento per elaborare un’ampia lista di controllo, anche se non esaustiva, di queste situazioni di rischio è la “Comunicazione della Commissione sulle linee direttrici per la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (direttiva 92/85/CEE del Consiglio)”. Documento che, ad esempio, indica che “condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali non possono più esserlo durante la gravidanza”.

Ma il genere, come indicato all’inizio, non si esaurisce nelle differenza biologiche legate al sesso. Con genere si fa riferimento a un “costrutto culturale” in cui “convergono molteplici aspetti della vita degli individui, dalla educazione a svolgere un certo ruolo nella società, alle forme di categorizzazione sociale e di aspettativa che comunemente usiamo per regolare il nostro comportamento nelle diverse situazioni di interazione sociale”.
E dunque nella valutazione dei rischi - per una migliore programmazione delle misure di prevenzione – si devono tenere in considerazione non solo “le differenze ‘naturali’ di sesso, ma anche le differenze ‘culturali e sociali’ di genere”.
Dunque ci si deve porre anche questa domanda: “le frequenze degli indicatori di manifestazione, di rischio generico e di contrasto variano in funzione delle differenze di genere?”. Dove con “indicatori di manifestazione” si considerano i comportamenti dei lavoratori che possono essere ricondotti a uno stato di stress, con “indicatori di rischio generico” le “caratteristiche del lavoro e dell’organizzazione del lavoro che la letteratura più frequentemente associa alla presenza di elevati livelli di stress” e con “indicatori di contrasto” i “provvedimenti organizzativi e manageriali orientati a rendere disponibili risorse individuali e sociali di coping” (reazioni di adattamento ai fattori stressogeni).
Questa domanda può essere ancora più radicale: “gli indicatori di manifestazione, di rischio generico e di contrasto da considerare variano se la valutazione del rischio passa da neutra a ‘sensibile al genere’?”.
A questo proposito si riportano alcuni esempi in merito ad esempio all’assenteismo e al numero di lavoratori che partecipano ai corsi di formazione.
Viene poi ricordato che in alcune realtà “sono state realizzate prime esperienze di valutazione del rischio di stress lavoro correlato con la rilevazione dal sistema informativo aziendale di indicatori di manifestazione, di rischio generico e di azioni di contrasto”.
Gli indicatori rilevati in queste esperienze possono essere riassunti in queste macrofamiglie:

  • “tempo di lavoro (durata e struttura dell’orario);
  • movimenti di personale (ingressi e uscite);
  • effetti sul risultato del lavoro (raggiungimento obiettivi, errori ecc.);
  • relazioni sociali nell’organizzazione (informazioni ai lavoratori, feedback sulle prestazioni, funzionalità delle relazioni sindacali ecc.);
  • formazione (tipologie di obiettivi di apprendimento, numero di persone coinvolte, durata dei corsi ecc.);
  • organizzazione del lavoro (esistenza di sistemi di gestione, vincoli all’autonomia di compiti priorità, pause ecc.);
  • infortuni (frequenza e gravità);
  • condizioni ergonomiche e microambientali (complessità del controllo, ripetitività ecc.);
  • situazioni gravi o degradate (casi di molestie, mobbing, suicidi ecc.);
  • attività del medico competente (richieste di visite non programmate, inidoneità ecc.)”.

È evidente che per ogni indicatore utilizzato nell’analisi “neutra” ci si può chiedere “se lo si può misurare separatamente per il sottogruppo dei lavoratori maschi e delle lavoratrici femmine” o se la stessa formulazione dell’indicatore “non possa essere rielaborata sulla base di ipotesi di differenze rilevanti nella concezione sociale di genere”.



Accertamenti sanitari per conduttore di mezzi di movimentazione terra e merci
Le FAQ poste al Ministero del Lavoro - PARTE 1

Quali sono gli accertamenti sanitari cui un conduttore di mezzi di movimentazione terra e merci deve sottoporsi?

"Con riferimento al quesito proposto, si fa presente che il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ha esteso le nozioni di salute e sicurezza anche alla tutela dai rischi che il prestatore di lavoro potrebbe causare a terzi.
A tal fine l’art. 41, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008 prevede che la sorveglianza sanitaria si possa sostanziare in visite preventive in fase preassuntiva e visite periodiche che possono consistere in esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
In particolare, attraverso l’intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata il 30 ottobre 2007, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, è stato previsto che il lavoratore adibito o da adibire a mansioni a rischio (tra le quali rientra, per espressa volontà del legislatore, la conduzione di macchine di movimentazione terra e merci) debba essere sottoposto a test diagnostici per gli accertamenti di assenza di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope."

Fonte: Ministero del Lavoro



DPI: obblighi per datori di lavoro e lavoratori
Le FAQ poste al Ministero del Lavoro - PARTE 2

Quali sono gli obblighi cui datori di lavoro e lavoratori sono tenuti ad ottemperare in materia di Dispositivi di Protezione Individuali?

"Con riferimento al quesito formulato, si forniscono le seguenti indicazioni sulla normativa che regola in via generale la materia.
La normativa in tema di uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) è regolata agli articoli 74 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. In particolare, ai sensi dell’art. 79, l’elemento di riferimento per l’applicazione dell’obbligo dell’uso dei DPI è l’allegato VIII del medesimo testo normativo.
La normativa citata pone degli obblighi in materia di uso dei DPI sia in capo al datore di lavoro che ai lavoratori, prevedendo, all’art. 75, che i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, e che, ai sensi dell’art. 76, comma 2 lettere c) e d), gli stessi devono tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e poter essere utilizzatei dall’utilizzatore secondo le sue necessità.
Ai sensi dell’art. 78, comma 2 e dell’art. 20, comma 2, lett. d), inoltre, il corretto uso dei DPI nei casi in cui questo sia previsto costituisce un obbligo per i lavoratori, la cui violazione è sanzionata.
Si fa comunque presente che, ove le attività lavorative svolte nell’azienda presso la quale il lavoratore presta la sua attività rientrino nel campo di applicazione del Titolo VI del citato D.Lgs. 81/2008 recante “Movimentazione manuale dei carichi”, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ai sensi dell’art. 168, comma 1, lettera d), che richiama espressamente l’art. 41 del medesimo testo normativo.
Ai sensi della normativa citata, il lavoratore può chiedere di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria (art. 41, comma 1, lett. b), che verrà effettuata qualora la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
Occorre, in materia, specificare che, ai sensi del successivo articolo 42, il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione al giudizio di idoneità o meno alla mansione specifica, attua le misure indicate dal medico competente e, qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute."

Fonte: Ministero del Lavoro



Sicurezza negli appalti pubblici
Trasferimento delle responsabilità dal committente al responsabile dei lavori

Appurato che, in base all’art. 89 comma 1 lettere b) e c) titolo IV del D.Lgs. 81/08:

A) per committente si intende quel soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata,
B) in presenza di opera pubblica il committente è quel soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativa alla gestione dell’appalto,
C) per responsabile dei lavori ci si riferisce a quel soggetto che può essere facoltativamente incaricato dal committente per svolgere compiti ad esso attribuiti,
D) nell’ambito dell’applicazione della normativa sui lavori pubblici (DLgs 163) il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento è bene chiarire che l’incarico di responsabile dei lavori deve essere conferito in maniera formale.

Cosa significa?

Nell’ambito degli appalti pubblici dove il responsabile dei lavori viene identificato con il responsabile del procedimento il committente ha la facoltà di trasferire le proprie responsabilità solo se delega formalmente un soggetto che accetti puntualmente e per iscritto tale delega.
Alla nomina del responsabile dei lavori, infatti, stabilisce la giurisprudenza, si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega che determini la sfera di competenza attribuitagli. E in questa nomina, ai sensi del DLgs 163 e dei suoi regolamenti attuativi, la scelta deve ricadere su una figura, che accentrando tutte le responsabilità di corretta esecuzione dell’opera, deve essere in possesso delle conoscenze dell’opera che va a sviluppare.

Ma chi è il committente pubblico?

Dipende dall’organizzazione degli enti pubblici.
Per definizione è colui che detiene il potere di spesa, quindi escludiamo l’organo politico, la Giunta Comunale e gli assessori. Spesso si tratta del dirigente, ma a volte non è facile individuarlo. Lo si evince solo entrando nel merito dell’organizzazione dell’ente che può variare in base alla sua entità.
La facoltà del committente di liberarsi delle sue responsabilità agisce a 360 gradi, nel senso che tale soggetto può delegare interamente tutti i compiti che l'articolo IV gli attribuisce o, solo una parte di questi. Come stabilisce l'art.93 del Testo Unico, il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori anche se tale delega non lo esonererà dalle verifiche sull'operato del responsabile lavori stesso.

Sarebbe opportuno per il dirigente, committente nel lavoro pubblico identificare nel responsabile del procedimento, che per legge è chiamato a essere il responsabile dei lavori, quella figura a cui delegare “solo” una parte di responsabilità (di carattere tecnico), ma al tempo stesso individuare anche un altro responsabile per una serie di adempimenti diversi (di tipo amministrativo).

Fonte: Polistudio



Valutazione del rischio stress lavoro-correlato
L'obbligo, per le aziende, decorre in ogni caso dal 1° Agosto 2010

Come previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., sarà compito della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato valide per tutto il territorio nazionale; in ogni caso, come stabilito dall'art. 28, anche in difetto di tali indicazioni l’obbligo di valutazione di questo rischio decorrerà a far data dal 1° Agosto 2010.

Pertanto, con la presente newsletter, segnaliamo a coloro che si dovranno occupare (in primis Datori di lavoro e Servizi di Prevenzione e Protezione) della valutazione, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., l'attività svolta dal Comitato Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro, il quale ha emanato una guida operativa per la valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato.

Ai lavori del Comitato hanno partecipato le regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Toscana e Veneto, scarica la Guida Operativa, clicca qui.

Qualitas Sas è a Vostra disposizione per  chiarimenti e per  effettuare  valutazioni del rischio stress lavoro-correlato entro i termini di legge.

Per maggiori informazioni telefonare al numero 015.8400300.



Installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali
Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro

Allo stato delle conoscenze attuali i principali sistemi di prevenzione per il ribaltamento utilizzati nei trattori agricoli o forestali possono essere ricondotti essenzialmente a dispositivi di prevenzione di tipo passivo, ossia interventi finalizzati ad evitare o comunque a ridurre la possibilità che il verificarsi di un evento pericoloso comporti conseguenze per l'incolumità del lavoratore:

  • dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore, ossia una struttura installata direttamente sul trattore, avente essenzialmente lo scopo di evitare o limitare i rischi per il conducente in caso di capovolgimento del trattore durante una utilizzazione normale.
  • dispositivo che trattiene l'operatore al posto di guida indipendentemente dalle condizioni operative del trattore (cinture di sicurezza).

In Italia l'adeguamento dei trattori già in uso, attraverso il montaggio del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, è reso obbligatorio, sia per i datori di lavoro come anche per i lavoratori autonomi, Dal D.Lgs 81/2008. Difatti, il punto 2.4 della parte II dell'allegato V al D.Lgs. 81/2008 richiama l'esigenza di limitare i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro stessa attraverso l'integrazione di idonei dispositivi di protezione (cabina o telaio di protezione).

Inoltre se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra le parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, la norma prevede che debba essere installato un sistema di ritenzione del conducente ad esempio cintura di sicurezza.

Al fine di fornire utili informazioni tecniche per l'assolvimento degli obblighi previsti, l'ISPESL, su richiesta del Coordinamento Tecnico Interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero delle Attività Produttive, ha istituito uno specifico gruppo di lavoro al quale hanno partecipato, con propri rappresentanti, le istituzioni suddette, Il Ministero delle Infrastrutture e Dei Trasporti, le associazioni di categoria ed esperti del mondo accademico e industriale.
Nell'ambito di tale gruppo di lavoro sono stati individuati i requisiti tecnici che devono essere posseduti dai dispositivi di protezione in caso di ribaltamento per tutte le tipologie di trattori già messi a disposizione dei lavoratori e non dotati di dispositivo di protezione in fase di prima immissione sul mercato.

Tale linea guida è stata ufficialmente riconosciuta dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la circolare n. 3 del 28 febbraio 2007.

Per scaricare la Linea Guida, clicca qui.



Radiazioni Ottiche Artificiali- Gli apparati laser
Le tipologie di rischio, la classificazione dei laser, la normativa e le misure di prevenzione. Il 26 aprile entrano in vigore le disposizioni sulle ROA

Rischi professionali

In relazione ai rischi da laser, si evidenziano diverse tipologie di rischio:

  • rischio da radiazione ottica: un rischio che “riguarda esclusivamente i due distretti corporei direttamente raggiungibili dalla radiazione ottica,ossia l’apparato oculare e la cute”. Tipologia e entità dell’eventuale effetto dipendono, “oltre che dal tessuto considerato, dalla lunghezza d’onda del laser, dalla potenza, dalla modalità di emissione in continuo o a impulsi, dal tempo di esposizione”. Ad esempio a livello di occhi si possono avere lesioni della retina (fenomeni di focalizzazione del fascio radiante), ustioni (laser a infrarossi), cheratiti e cataratta (laser UV) e discomfort visivo. Riguardo alla cute “i rischi sono riconducibili a ustioni (laser a infrarossi), cancerogenesi (laser UV) e fotosensibilizzazione”;
  • rischio di tipo elettrico: sono presenti nei laser a “maggior potenza, che richiedono la presenza di correnti a tensione e intensità elevate”. La presenza del rischio può dipendere da diversi fattori, ad esempio da un imperfetto isolamento o da “eventi accidentali che causano traumi meccanici al dispositivo”;
  • rischio di esplosioni e incendi: legato “all’irraggiamento accidentale di substrati infiammabili o esplosivi con laser di potenza”;
  • rischio tossico: può dipendere dall’apparato laser medesimo, ad esempio da “perdite dei liquidi criogenici utilizzati per la refrigerazione dei laser di potenza durante il funzionamento” e da produzione di prodotti di combustione “per irraggiamento accidentale o deliberato di materiale organico e/o biologico”.

Classificazione e Normativa

Si ricorda che i laser sono stati classificati in funzione della pericolosità delle emissioni radianti.
A titolo esemplificativo ricordiamo che si parte da una classe 1 (laser che sono sicuri nelle condizioni di funzionamento ragionevolmente prevedibili, compreso l’impiego di strumenti ottici per la visione diretta del fascio) e si arriva alla classe 4 (laser che sono in grado di provocare riflessioni diffuse pericolose. Possono causare lesioni alla cute e potrebbero anche costituire pericolo d’incendio. Il loro utilizzo richiede estrema cautela).

Per prevenire i rischi associati all’utilizzo degli apparati laser sono stati formulati nel tempo standard e protocolli di sicurezza.
Ad esempio sono stati fissati dall’ICNIRP (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection) i limiti di esposizione alla radiazione laser.
Limiti che sono stati acquisiti nella Direttiva 2006/25/CE relativa alla tutela dei lavoratori esposti a radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro, recepita poi come Capo V “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali” del titolo VIII del Decreto legislativo 81/2008 (l’entrata in vigore delle disposizioni di questa parte è fissata per il prossimo 26 aprile 2010).
In particolare i limiti di esposizione alla radiazione laser nel Testo Unico sono riportati nell’allegato XXXVII, parte seconda.
L’autore ricorda che, per la protezione dei lavoratori che utilizzano sorgenti laser, ci si può avvalere anche delle norme tecniche “CEI EN 60825-1, 1995, CEI 76-6, 2001 e, per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale per gli occhi, delle norme UNI EN 207, 2003 e UNI EN 208, 2003”.

Misure di prevenzione e protezione

Le misure di tutela sono modulate in funzione della classe di appartenenza del dispositivo laser, ma riguardano anche altri fattori, ad esempio le caratteristiche dell’ambiente nel quale si opera.
Dopo aver ricordato l’importanza della informazione e formazione ai lavoratori, dell’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, della sorveglianza sanitaria del lavoratore a rischio, l’autore riporta alcune indicazioni di ordine generale che, “soprattutto per i laser appartenenti alle classi di maggior pericolosità”,  possono essere un riferimento idoneo per le attività di prevenzione e protezione:

  • “ove possibile, il dispositivo laser deve operare in condizioni di confinamento fisico;
  • per i laser montati in posizioni fisse: sistema di spegnimento automatico di sicurezza;
  • il laser deve rimanere acceso unicamente durante l’uso;
  • accensione con sistema a chiave;
  • i dispositivi laser, specie se di potenza, devono essere sottoposti a manutenzione periodica;
  • rispetto delle istruzioni fornite dal costruttore;
  • locale provvisto di segnaletica;
  • nel caso di laser di potenza, accesso consentito alle sole persone autorizzate e impedito alle altre tramite l’installazione di barriere fisiche (come porte a codice magnetico)
  • impianti a norma, requisito ancora più stringente se si è in presenza di laser di potenza;
  • ricambio dell’aria (rimozione degli inquinanti aerodispersi eventualmente prodotti dal laser);
  • presenza di sistemi di aspirazione localizzata in caso di formazione di sottoprodotti volatili;
  • assenza di superfici riflettenti o loro rimozione dal cammino ottico del fascio radiante;
  • assenza di materiali infiammabili o esplosivi o loro rimozione dal cammino ottico del fascio radiante;
  • lavoratori adeguatamente istruiti sui rischi connessi all’uso delle apparecchiature laser, sui comportamenti idonei e sulle misure di prevenzione e protezione;
  • lavoratori dotati, in funzione della classe di appartenenza del laser e del rischio valutato, di dispositivi di protezione individuale per l’occhio e, se necessario, per la cute (occhiali, guanti per i laser UV, guanti e tute in materiale ignifugo durante l’utilizzo di apparati di potenza);
  • in accordo con i principi generali di tutela del lavoratore sulla base dell’art. 218 del D.Lgs. 81/2008 e in relazione ai risultati della valutazione del rischio messa in atto della sorveglianza sanitaria per gli addetti all’utilizzo di sistemi laser”.

Fonte: PuntoSicuro



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