News da Qualitas for Safety

La newsletter ti informa sugli aggiornamenti di leggi e decreti in materia di sicurezza e salute, sicurezza cantieri, ambiente, sistemi di gestione qualità-sicurezza-ambiente, sulle iniziative Qualitas e sulle opportunità di formazione.
Newsletter di martedì 13 aprile 2010

Rumore  e Vibrazioni - Fate attenzione alla scadenza delle misurazioni 2006

Quelle effettuate nel 2006 devono essere rifatte

Le imprese che nel 2006 hanno effettuato i rilievi strumentali necessari a redigere la valutazione del rischio rumore (Titolo VIII, Capo II del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) e la valutazione del rischio vibrazioni (Titolo VIII, Capo III del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.), devono ricordare che con il 2010 scade la validità delle valutazioni stesse.

La normativa, infatti, impone che tali valutazioni vengano ripetute con cadenza quadriennale o a seguito di modifiche di lay-out che possano avere conseguenze sull'entità del rischio rumore e/o vibrazioni.

Le sanzioni, previste dall'art. 219 comma 1, lettera a) sono purtroppo severe: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

La mancata revisione potrebbe anche determinare protocolli sanitari non aggiornati per una sottostima o sovrastima dell'esposizione al rischio. Inoltre, in caso di malattie professionali, i dati non risulterebbero più attendibili.

Qualitas Sas è a Vostra disposizione per tutti i chiarimenti, per eventuali rilievi strumentali e aggiornamenti del documento di valutazione del rischio.

Per maggiori informazioni telefonare al numero 015.8400300.



IN QUESTA NEWSLETTER (N° 16/2010)
  • Ascensori –Stop al check-up straordinario

  • Un manuale per la sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali

  • DPI anticaduta -  Ritirata la norma EN 353-1:2002

  • Intervento del medico competente nei casi di stress occupazionale - Approcci clinici e suggerimenti per i medici del lavoro per la valutazione e la gestione del disagio stress correlato, la sofferenza da burnout o la patologia mobbing-correlata

  • Manuale di risparmio energetico negli uffici

  • La rilettura della valutazione del rischio chimico

  • Imprese di pulizia - Uso in sicurezza delle attrezzature di lavoro

  • La valutazione del rischio radiazioni ottiche artificiali

  • Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici - Emanata una guida dei Vigili del Fuoco

  • Volontariato e Sicurezza


Ascensori
Stop al check up straordinario

Annullato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 luglio 2009 recante "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE", secondo il quale agli ascensori doveva essere effettuato un check up straordinario al fine di renderli più sicuri, ed entrato in vigore lo scorso 1 settembre 2009.

Come in effetti anticipato dalla Confederazione Italiana della Proprietà edilizia (Confedilizia), che al momento dell'entrata in vigore del DM aveva manifestato una posizione fortemente critica nei confronti del provvedimento, la Sezione Terza Ter del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso presentato da Confedilizia, annullando il decreto ascensori che avuto come unico effetto quello di portare un onere a carico delle famiglie italiane di circa 6 miliardi di euro.

Ricordiamo, infatti, che secondo il DM 23 luglio 2009 agli ascensori avrebbero dovuto essere effettuati dei check up straordinario al fine di renderli più sicuri entro:

  • due anni dalla data di entrata in vigore del decreto per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964;
  • tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979;
  • quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991;
  • cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999.

Come prevedeva il DM, l'ente autorizzato ad effettuare le verifiche periodiche e/o straordinarie, previste all'art. 13 del DPR 162/1999, che ha effettuato o approvato l'analisi dei rischi, avrebbe dovuto prescrivere i conseguenti interventi di adeguamento sull'impianto, che avrebbero dovuto essere tassativamente attuati entro i termini seguenti:

  • entro cinque anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi per le situazioni di rischio riportate nella tabella A del decreto 23 luglio 2009;
  • entro dieci anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi per le situazioni di rischio riportate nella tabella B del decreto 23 luglio 2009.

Subito critica la posizione di Confedilizia che ha presentato ricorso al TAR del Lazio deducendo in particolare le seguenti violazioni:

  • Non essendo "norme autorizzate", le norme UNI EN 81-80 avrebbero solo potuto essere pubblicate con "regolamento" adottato con decreto ministeriale. Ma nel caso in esame, il decreto non è individuato come "regolamento" e non è stato preceduto dall'acquisizione del parere del Consiglio di Stato.
  •  Il decreto non ha pubblicizzato e reso conoscibile alla generalità degli utenti la normativa tecnica, la quale risulta essere di proprietàdell'UNI, che ne può concedere a pagamento la licenza, peraltro circoscritta all'uso di una sola copia e con divieto di riproduzione, anche non integrale, che non sia ad esclusivo uso del cliente.
  • Non essendo una normativa "armonizzata", il decreto dovrebbe al più valere come "norma tecnica nazionale" di carattere prudenziale, in quanto serva al rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza. Il DM impone, invece, l'adeguamento degli ascensori alla normativa UNI EN 81-80 in maniera assoluta e incondizionata, comminando in via sanzionatoria il fermo dell'impianto e senza circoscrivere l'applicazione della stessa normativa né distinguere le previsioni a seconda che siano collegate o meno con i requisiti essenziali di sicurezza previsti. Inoltre, la verifica straordinaria è imposta per impianti invariati e funzionanti e dunque in palese violazione della legge sulla prevalenza dei regolamenti governativi su quelli ministeriali (art. 17 Legge. n. 400/1988), solo per giustificare un eventuale successivo fermo dell'impianto e mettere le spese per la stessa "verifica straordinaria" totalmente a carico del proprietario, in spregio dell'art. 23 della Costituzione.
  • L'utilizzo nel tempo della normativa UNI EN 81-80 non può discostarsi dal disposto dell'art. 19 D.P.R. n. 162 del 1999, il quale prescrive che fino alla data del 30 giugno 1999 è consentito commercializzare e mettere in servizio, oltre ai componenti di sicurezza, gli ascensori conformi alle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del regolamento. L'illegittimità del decreto impugnato è tanto più grave in quanto il principio di irretroattività delle specifiche tecniche sulla sicurezza degli ascensori è stato sancito dal D.P.R. n. 162 del 1999, in pedissequa esecuzione degli obblighi comunitari nascenti dall'art. 15 della direttiva 95/16/CE, secondo cui "gli Stati membri ammettono, sino al 30 giugno 1999, la commercializzazione e la messa in servizio di ascensori …. conformi alle normative vigenti nel loro territorio alla data di adozione della presente direttiva".

Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso annullando il decreto impugnato e ammettendo che l'impugnato decreto non è stato affatto adottato al fine di garantire una più efficace tutela contro i rischi connessi all'uso dell'ascensore. La riprova della fondatezza del rilievo è nello stesso provvedimento, nel quale è detto chiaramente che l'obiettivo perseguito dal Governo è quello di "rilanciare l'edilizia" e quindi di fronteggiare la crisi, che essa attualmente attraversa, "anche" con la messa in sicurezza degli impianti tecnologici all'interno degli edifici, e "fra questi l'ascensore in quanto indispensabile mezzo di trasporto".

I giudici del TAR hanno confermato come il DM avrebbe dovuto preventivamente acquisire il parere obbligatorio del Consiglio di Stato. Inoltre, non è stato accolto l'assunto che l'impugnato D.M. non sarebbe un regolamento, ma un atto amministrativo generale, in quanto per atto amministrativo generale deve intendersi quello che si limita a dare attuazione al dettato di norme giuridiche preesistenti ed indirizzate ad una pluralità indeterminata di soggetti. Tale qualificazione non può essere ragionevolmente riconosciuta al decreto impugnato atteso che lo stesso crea norme nuove, con esse imponendo ai suoi destinatari obblighi patrimoniali pesantissimi e permanenti, gravemente sanzionati in caso di inadempimento, ma del tutto privi del necessario supporto normativo.

Viva soddisfazione per i contenuti della sentenza viene espressa negli ambienti della Confedilizia, nei quali si fa notare che il decreto è stato annullato non solo e non tanto per vizi formali, quanto nel suo impianto generale, che è stato ritenuto, oltre che privo di ogni supporto normativo, anche inutilmente ripetitivo dei controlli già in essere (una visita di manutenzione ogni sei mesi e una verifica ogni due anni). Tant'è che il Tar ha rilevato che per effetto del decreto impugnato, al sistema previsto se ne sarebbe sovrapposto un altro (motivato con riferimento alla migliore qualità che garantirebbero le tecniche Uni). In sostanza, si sarebbe, secondo i giudici, mantenuto in piedi un sistema che avrebbe obbligato i suoi operatori a segnalare immediatamente eventuali difetti dell'ascensore ai relativi proprietari perché provvedessero ad eliminarli, e ad esso se ne sarebbe sovrapposto un altro, con l'introduzione di un'ulteriore verifica. Il primo controllore sarebbe stato controllato dal secondo, senza che fosse neppure stabilito, in caso di esiti diversi, a quale dei due i privati proprietari dovessero conformarsi.



Un manuale per la sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali

Un manuale operativo per la sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali: la valutazione del rischio, le interferenze con le vie di circolazione e il rischio di investimento.

Il cantiere stradale è un luogo di lavoro ad alta incidenza di infortuni e con problematiche specificità che intrecciano la sicurezza dei lavoratori con quella di coloro che vengono in qualche modo a contatto con l'area dei lavori.

Gli infortuni e le malattie professionali

Il manuale ci ricorda che nei cantieri stradali la tipologia di infortuni più importante è rappresentata dall’investimento da macchine operatrici, con il 74% di tutti gli infortuni mortali ed il 47% dei gravi.
Altri infortuni molto frequenti sono le “lesioni acute della colonna dorso lombare da sforzi improvvisi e le ustioni da bitume”.
Invece le malattie professionali prevalenti sono “l’ipoacusia da rumore, le malattie osteo-articolari, le artroangiopatie da strumenti vibranti (morbo di Raynaud e di Dupuytren), l’eczema da cemento e le broncopneumopatie da polveri e fumi di bitume”.
In particolare negli asfaltisti sono “segnalati anche casi di tumore della pelle per l’esposizione a raggi solari e tumori polmonari”.

Valutazione dei rischi e interferenze

Nelle valutazioni dei rischi relativi ai cantieri stradali devono essere presi in esame i seguenti rischi per la sicurezza:

  • “dei lavoratori impegnati nel cantiere, sia negli aspetti specifici delle lavorazioni che per l’interferenza del traffico veicolare;
  • delle persone e dei veicoli che transitano nei pressi del cantiere stradale”.

In particolare prima della installazione del cantiere, “vanno valutate:

  • la tipologia di strada, la funzione territoriale assegnata ed il tipo di traffico;
  • - le possibili interazioni (o gli eventuali conflitti) tra le diverse componenti del traffico ammesso (es. mezzi pubblici e/o privati, residenti, pedoni,esercizi commerciali);
  • le interferenze con la viabilità esistente e con l’ambiente attraversato, con particolare riferimento agli insediamenti ed alle attività presenti o programmate nelle aree ad accessibilità diretta”.

E rispetto all’interferenza tra cantiere di lavoro e la strada di transito “sono da valutare i rischi:

  • di investimento dei lavoratori che prestano l’attività lavorativa nel cantiere o nelle vicinanze; - di investimento di persone estranee al cantiere (es. pedoni residenti, passanti, clienti di esercizi pubblici, ecc.) e la collisione con i veicoli in transito, da parte delle macchine operatrici;
  • di investimento di persone e/o veicoli provenienti da accessi laterali alla zona di lavoro (es. proprietà private, parcheggi, ecc.);
  • di proiezione o caduta di materiale dall’alto durante particolari fasi lavorative;
  • di caduta all’interno dello scavo presente ai margini del cantiere”.

Il documento ricorda inoltre che la valutazione di questi rischi è “contenuta nel Piano Operativo per la Sicurezza (POS) con la descrizione, per ogni lavorazione effettuata, delle misure di prevenzione e di protezione collettive, tecniche, organizzative e dei dispositivi personali di protezione (DPI)”.

Rischi per i lavoratori che operano nel cantiere

Il manuale, di cui riportiamo a fine articolo l’indice, è ricco di schede di rischio per i lavoratori relative a diverse tipologie di rischi infortunistici (investimenti, interazione con macchine operatrici, cadute, folgorazioni, seppellimenti, ambienti confinati, movimentazione, …) e rischi per la salute (rumore, vibrazioni, sostanze pericolose, polveri, …).
Ogni scheda è corredata della descrizione del rischio e da alcuni suggerimenti per la prevenzione. Ne riassumiamo, a titolo esemplificativo, due.

Riguardo all’investimento da parte di mezzi in movimento all’interno o in zone limitrofe al cantiere o da parte di grossi organi in movimento delle macchine per movimento terra, viene ricordato che il danno conseguente può essere estremamente grave e anche mortale e che “l’investimento può avvenire sia da parte di automezzi semoventi interni che esterni al cantiere”.

Ecco alcune norme di comportamento rivolte ai lavoratori:

  • “predisponi adeguata segnaletica ed idonee opere provvisionali di sconfinamento del cantiere stradale, sia fisso che mobile, come prescritto dal Codice della strada ed approvato dall’ente proprietario della strada;
  • verifica la presenza e la dislocazione di ostacoli fissi o di altri elementi in grado di condizionare il movimento dei mezzi, tipo lampioni, muri ecc.
  • verifica la forma, le dimensioni e l’inclinazione dei piani di lavoro e di passaggio;
  • osserva i limiti di velocità previsti per i mezzi;
  • indossa abbigliamento ad alta visibilità;
  • fornisci assistenza alle manovre dei mezzi, da una distanza di sicurezza (fuori dall’area operativa del mezzo) ed usa segnaletica gestuale convenzionale;
  • mantieni sgombere le vie di transito e le aree di manovra dei mezzi;
  • presta attenzione ai sistemi di segnalazione sonora degli automezzi”.

Si consiglia inoltre di sospendere i lavori in caso di:

  • “scarsa visibilità dovuta a nebbia, a forti piogge ecc.
  • avverse condizioni meteorologhe, ad esempio per presenza di ghiaccio o neve”.

Riguardo ai rischi relativi a macchine ed attrezzature, il manuale indica che le attrezzature di lavoro devono essere conformi alle “specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (marchio CE) ovvero rispondenti ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V al Decreto legislativo 81/2008 (Art. 70)”.

In questo caso i pericoli “sono rappresentati da:

  • “mobilità delle macchine semoventi;
  • organi in movimento delle macchine, di dimensioni e forma variabile in relazione al tipo di macchina”.
  • Alcune norme di comportamento:
  • “usa solo macchine marcate CE e nel caso ne fossero sprovviste richiedi informazioni al tuo preposto;
  • non usare la macchina o compiere operazioni senza autorizzazione del tuo preposto;
  • verifica la presenza dei dispositivi di protezione e di sicurezza, come previsto dal manuale di uso e manutenzione;
  • verifica il corretto stato di pulizia e di manutenzione della macchina e dell’attrezzatura;
  • usa la macchina secondo le modalità previste nel manuale di uso e manutenzione;
  • non manomettere o togliere i sistemi di sicurezza;
  • indossa i DPI previsti;
  • segnala eventuali malfunzionamenti al tuo preposto;
  • accertati che non vi sia presenza di lavoratori o di persone nel raggio di azione/manovra della macchina”.
  • I lavori devono essere interrotti in caso di:
  • “rotture delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza o in caso di malfunzionamenti e guasti;
  • rinvenimento di sottoservizi non conosciuti con particolare riferimento a trasporto di energia elettrica e gas;
  • rinvenimento di ordigni bellici”.

Per scaricare il documento intero, clicca qui.



DPI anticaduta
Ritirata la norma EN 353-1:2002

La Commissione Europea ha rimosso dall’elenco delle norme armonizzate la norma EN 353-1:2002 sui dispositivi anticaduta: le motivazioni.

La norma EN 353-1:2002 sui dispositivi anticaduta è stata quindi rimossa dall’elenco delle norme armonizzate a seguito di un’obiezione formale sollevata dal Regno Unito.

Le disposizioni della norma EN 353-1 “Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Parte 1

Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida” coprono attualmente solo le normali operazioni di salita e discesa lungo una linea di ancoraggio rigida installata correttamente. Non viene per esempio tenuto conto dell’impiego in ambienti di lavoro angusti. In caso di caduta dall’alto non devono inoltre intervenire particolari fattori in grado di influire sull’iniziale caduta verticale dell’utilizzatore e il sistema non può essere utilizzato per assicurare la posizione durante i lavori in altezza. La norma copre pertanto solo i casi in cui il sistema venga utilizzato nell’assoluto rispetto delle disposizioni del produttore.
In caso contrario esso potrebbe non essere perfettamente efficiente e pregiudicare la sicurezza dell’utilizzatore.

Cosa si intende per condizioni di impiego prevedibili?

Secondo i passi 1.1.1 e 3.1.2.2 dell’allegato II della direttiva europea sui dispositivi di protezione individuale (89/686/CEE) il produttore è espressamente tenuto a tener conto non solo dell’uso previsto, ma anche delle condizioni di impiego prevedibili dei dispositivi di protezione individuale.
I produttori devono quindi garantire la sicurezza non solo per i casi in cui i DPI vengono utilizzati conformemente alle condizioni da essi definite, ma anche per quelli in cui sono usati diversamente, in condizioni di impiego prevedibili.
I gravi incidenti provocati negli scorsi anni dall’utilizzo scorretto dei dispositivi anticaduta dimostrano che a questo riguardo sussiste un’urgente necessità di intervento. Gli esperti sono per esempio concordi nel ritenere che la norma EN 353-1:2002 debba essere integrata con ulteriori specifiche di progettazione al fine di poter considerare meglio le condizioni di impiego prevedibili.

Dal punto di vista della Germania la norma EN 353-1:2002 attualmente manca di trattare in maniera adeguata soprattutto i seguenti aspetti:

  • Possibili forze orizzontali agenti sul dispositivo
  • Caduta laterale dell’utilizzatore
  • Distanza elevata tra la linea di ancoraggio e il baricentro del corpo dell’utilizzatore, p. es. a causa di un insufficiente adattamento dell’imbracatura per il corpo
  • Guida manuale del dispositivo anticaduta di tipo guidato
  • Requisiti di prova per l’arresto terminale (fine corsa) nei casi in cui la linea di ancoraggio non arrivi fino a terra

A livello europeo non vi è tuttavia consenso sui metodi concreti a cui ricorrere per effettuare le prove relative agli aspetti di cui sopra.

Il mercato interno europeo non è ancora realtà

Contrariamente a quanto previsto dal Nuovo Approccio per il mercato interno, le procedure per la certificazione di tipo dei dispositivi anticaduta di tipo guidato con una linea di ancoraggio rigida non vengono effettuate in maniera unitaria.
Sussiste infatti la possibilità che alcuni enti notificati si attengano esclusivamente alle disposizioni previste dalla norma EN 353-1:2002, mentre altri, visti i differenti approcci nazionali, possono effettuare varie prove supplementari.

Dopo un’obiezione formale presentata dalle autorità britanniche contro questa norma armonizzata ci si aspetta ora che la Commissione Europea – previa consultazione dei rappresentanti degli stati membri impegnati nel gruppo di lavoro DPI – provveda quanto prima a ritirare completamente il riferimento della norma dalla Gazzetta ufficiale dell’UE. In tal modo l’applicazione di questa norma non darà più luogo alla presunzione di conformità, neanche per quei requisiti della direttiva che in realtà sono attuati correttamente. Dal punto di vista della Germania sarebbe stato più appropriato non ritirare completamente i riferimenti della norma, bensì affiancare loro un’adeguata nota di avvertenza.
I produttori e gli addetti alle prove dei dispositivi anticaduta dovranno ora trovare delle soluzioni unanimi a questi problemi ormai noti da tempo. La Commissione Europea è chiamata a indicare, in un mandato di normazione, i punti critici sopra elencati e a sollecitare un consenso in tempi rapidi. Sulla base di ciò il CEN/TC 160 “Protezione contro le cadute dall’alto, comprese le cinture da lavoro” dovrebbe terminare al più presto i lavori relativi alla norma EN 353-1.

Fonte: Puntosicuro



Intervento del medico competente nei casi di stress occupazionale
Approcci clinici e suggerimenti per i medici del lavoro per la valutazione e la gestione del disagio stress correlato, la sofferenza da burnout o la patologia mobbing-correlata.

Il tema della valutazione e della gestione dello stress lavoro correlato, anche in relazione alle  novità introdotte con il Decreto legislativo 81/2008, è un tema importante per diverse figure professionali.

Il documento parte dalla considerazione che con la pubblicazione del D.Lgs. 81/2008 sia ancora necessaria da parte di tutti una riconsiderazione “sui rischi psicosociali lavoro-correlati e sul ruolo che gli operatori interessati dovranno svolgere sia per garantirne la prevenzione sia per la gestione dei soggetti in questi rischi coinvolti”.
Ad esempio bisogna partire dalla consapevolezza che “il fenomeno da valutare è generale, ubiquitario, non legato a specifici ambienti o processi di lavoro, privo di indicatori immediati in base alle attività svolte, ma dotato di una potenzialità di rischio che può o meno realizzarsi in qualsiasi condizione e organizzazione lavorativa con effetti, talvolta importanti, sia sui singoli lavoratori che sull’intera organizzazione”.
Questo rischio coinvolge tutti gli attori della sicurezza e, a maggior ragione, il medico competente “cui spetta il ruolo non facile di garante della salute dei dipendenti della sua azienda”, una salute che deve essere intesa come stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia.

Il medico competente e lo stress occupazionale

Con l’attenzione portata dal Testo Unico sui fattori psicosociali il medico competente “si troverà a valutare fattori di disagio del lavoratore sia come individuo, con la sua personalità e caratteristiche peculiari, sia nella sua relazione con l’organizzazione creata dal datore di lavoro” e non sempre queste nuove “dimensioni” fanno parte del bagaglio esperienziale del medico del lavoro.
Innanzitutto, dichiara l’autore,  ha un’importanza determinante “il rapporto che il medico del lavoro potrà o vorrà stabilire con il lavoratore che a lui si rivolge poiché dalla qualità di questo rapporto dipenderà l’esito dell’intervento e i risultati che potranno essere raggiunti”.
Se è vero che le patologie di cui sono portatori i soggetti affetti da sindrome stress correlata, mobbing o burnout sono spesso “competenza degli specialisti della psiche e/o della psicosomatica”, è altrettanto vero che l’intervento “costruttivo del medico del lavoro nella fase di esordio del disagio potrà in molti casi evitare lo svilupparsi di disfunzionalità maggiori”, rispetto a quelle  riportate inizialmente dai lavoratori, ed eventualmente evitare il successivo ricorso agli specialisti della psiche.
Tuttavia, continua l’autore, ad oggi, “la figura del medico del lavoro e soprattutto del medico competente è, agli occhi dei lavoratori, ancora portatrice di una stigmate negativa; scelto e pagato dal datore di lavoro non può per principio, nel pensiero dei più, essere indipendente e stare dalla parte del lavoratore”. Dunque è evidente come “l’approccio clinico al lavoratore diventi possibile e costruttivo solo se si riesce a stabilire con lui un rapporto di stima e fiducia, solo se il medico riesce a diventare una figura di riferimento che il lavoratore vede se non totalmente dalla sua parte per lo meno equidistante nel rapporto tra lui e l’azienda”.
 
Problemi e richieste a cui rispondere

Sono sostanzialmente tre le tipologie di problemi che i lavoratori possono portare al medico:

  • un disagio stress correlato:  il lavoratore stressato “non ce la fa più” a svolgere adeguatamente il suo lavoro e lamenta una “ridotta capacità di gestire gli impegni quotidiani, la paura di non riuscire a rispondere alle proprie responsabilità e mantenere le scadenze, la consapevolezza di una ridotta efficienza con rischio di errori, di incidenti, di un’aumentata insofferenza e ridotta disponibilità a collaborare con gli altri”. Nel soggetto stressato non è dominante la reazione depressiva,  più frequentemente si osserva un problema di ansia. Questi lavoratori chiedono “un aiuto per riuscire a far fronte agli impegni che non riescono più a gestire, recuperare il sonno, sedare l’ansia, controllare il mal di stomaco, il mal di testa, la pressione”. Sono comunque ancorati alla loro realtà di lavoro e “principalmente chiedono ascolto e farmaci, quasi mai periodi di malattia”.
  • una sofferenza da burnout: le disfunzionalità organizzative sono spesso, ma non completamente, responsabili di uno “stato di esaurimento delle risorse”.  C’è la paura di incorrere in errori che - trattandosi spesso di professioni d’aiuto - possano “determinare disastri”. Spesso c’è  la “volontà di fuga, di prendere le distanze dall’ambiente, dai problemi e dalle persone che creano insofferenza, irritabilità ed esasperazione”. Le disfunzionalità psicofisiche “sono sostanzialmente le stesse della tipologia precedente ma con in più vissuti di sofferenza”. I soggetti con sindrome da burnout “portano la sofferenza della sconfitta e la richiesta di un cambiamento”: spesso mettono in discussione la propria identità professionale, “vorrebbero abbandonare il campo e fare un lavoro con livelli di responsabilità più contenuti”. 
  • una patologia mobbing-correlata: a differenza delle due tipologie precedenti “questi soggetti sono in una situazione di sostanziale impotenza, in balia dell’ambiente”, in particolare dei responsabili della violenza morale “che determinano il clima e il quotidiano che queste persone devono affrontare”. Le disfunzionalità psicofisiche sono “più importanti e più invasive poiché lo stato di impotenza e di isolamento in cui si trovano impedisce altri meccanismi che non siano il coinvolgimento somatico”. Questi lavoratori chiedono certamente “un’attenzione ed un coinvolgimento assai più impegnativo”: non solo il “riconoscimento della loro sofferenza, dei torti subiti e il bisogno di giustizia”, “auspicano un intervento che in qualche modo fermi il meccanismo che li sta stritolando”.

L’intervento del medico

Intanto l’incontro del avoratore con il medico competente dovrà avere caratteristiche diverse da una normale visita periodica o di idoneità.
Questi incontri includono certamente aspetti che si ritrovano negli altri due, ma sono colloqui d’aiuto in cui in cui è importante che si evidenzi l’aspetto del “prendersi cura”, che si sviluppi “uno stato di empatia col soggetto”.
Secondo l’autore, avere un ascolto empatico, “significa porsi dalla sua parte spogliandosi di quelle che sono le competenze, i giudizi, l’orientamento personale nei confronti di una data situazione”: l’ascolto deve essere un processo attivo.
Spesso i tempi da dedicare ai diversi soggetti possono essere molto diversi: generalmente tempi più lunghi nei casi di mobbing. L’elemento dominante in questi casi spesso è “l’incomprensibilità di quanto accade non solo per chi ascolta ma soprattutto per chi comunica” ed è necessario “lasciare che la tensione si scarichi senza interferire, commentare, sminuire, giudicare”.

In tutte e tre le tipologie di lavoratori, l’aiuto “dovrà concretizzarsi in un piano operativo per entrambi:

  • per il medico in una serie di passaggi all’interno dell’azienda e di contatti con le figure di riferimento;
  • per il lavoratore in un piano terapeutico di farmaci e giorni di malattia”

Nel caso poi che i sintomi “evidenzino lo strutturarsi di una sindrome sia a dominante psicologica che fisica o, come avviene il più sovente con in coinvolgimento di entrambi questi aspetti, sarà necessario il rinvio ad uno specialista con cui stabilire un rapporto di collaborazione”.


Cosa potrà poi fare il medico a favore della persona che a lui si è rivolta vuoi per stress, burnout, mobbing o comunque disagio insorto nell’ambiente di lavoro?

Non ci sono regole generali e valide in ogni caso e in ogni contesto lavorativo.
Una cosa che il medico potrà fare è quella di farsi portavoce con i responsabili aziendali di quanto dimostrato dai colleghi del Nord Europa: “gli ambienti di lavoro disfunzionali a livello dei rapporti interpersonali sono anche gli ambienti di lavoro dove maggiori sono le assenze, il turnover, gli infortuni e quindi i costi in generale”.

Fonte: PuntoSicuro



Manuale di risparmio energetico negli uffici

Le azioni quotidiane dell'utente virtuoso che può contribuire ad "alleggerire l'impronta" attraverso la riduzione dei consumi energetici necessari allo svolgimento delle proprie attività lavorative negli uffici.

La sostenibilità ambientale derivante dalle attività umane si può misurare anche con l'impronta ecologica, equivalente alla 'porzione di territorio' (terra e acqua) di cui un individuo o un gruppo ha bisogno per produrre tutte le risorse che consuma e per assorbire il rifiuti che genera... Il manuale è quindi dedicato alle azioni quotidiane dell'utente virtuoso che può contribuire ad "alleggerire l'impronta" attraverso la riduzione dei consumi energetici necessari allo svolgimento delle proprie attività lavorative negli uffici, dall'uscita e fino al rientro nella propria abitazione, dall'uso di mezzi di trasporto, delle attrezzature e degli impianti presenti sul luogo di lavoro.

Il manuale affronta diversi argomenti sottolineando per ciascuno le 10 azioni virtuose quotidiane:

  • Il mezzo di trasporto da casa al lavoro
  • Organizzazione del lavoro
  • Le apparecchiature utilizzate in ufficio
  • L’ascensore
  • L’illuminazione
  • La climatizzazione
  • L’uso dei servizi igienici
  • Gestione dei rifiuti

Vediamo nel dettaglio “LE 10 AZIONI VIRTUOSE QUOTIDIANE ORGANIZZATIVE”:

1. Ricevere informazioni dall’azienda su tutte le possibili azioni di risparmio all’interno dell’ufficio.

2. Informare tutti i fornitori di servizi sull’obbligo di attenersi a forme di risparmio energetico nella fornitura di prodotti o servizi.

3. In funzione del rapporto di lavoro e dell’organizzazione familiare cercare un’abitazione che non penalizzi eccessivamente il trasporto giornaliero.

4. Incentivare e/o scegliere forme di “telelavoro”, se compatibili con l’attività dell’ufficio.

5. Se la programmazione prevede un’assenza dall’ufficio anche per un giorno regolare gli impianti interni, se possibile, per minimizzarne i consumi. L’ufficio che gestisce l’edificio, avvertito, dovrebbe procedere ad adottare altri interventi possibili in tal caso.

6. Anziché percorrere centinaia di chilometri, in gruppi separati di diverse persone, per raggiungere il luogo di un incontro, se possibile, utilizzare la videoconferenza.

7. Incentivare l’uso del computer per l’archiviazione dei documenti, evitando di appesantire stanza e archivi con documenti cartacei che a distanza di tempo possono anche essere di difficile reperimento o utilità.

8. Usare “anteprima di stampa” prima di stampare un documento, per controllare se l’impaginazione è quella desiderata.

9. Ridurre, se possibile, i margini della pagina e la dimensione del carattere (senza esagerare per la vista) in modo da ridurre il numero delle pagine.

10. Nel caso si dovesse commentare un documento da condividere, invece di stamparlo, lo si può evidenziare in video con la funzione “Inserisci” e “Commento”, per inserire una proposta di correzione; quindi, se non è indispensabile, non stampare per evitare anche di riempire il tavolo di carte.

Per scaricare il manuale completo, clicca qui

Fonte: PuntoSicuro



La rilettura della valutazione del rischio chimico

Il processo di valutazione del rischio chimico: la figura dell’accertatore, il valore tecnico impiantistico di riferimento, il processo virtuoso del miglioramento continuo, il regolamento REACH e i nuovi rischi.

Le modifiche di questi anni hanno sottolineato la questione della ”qualificazione” della “figura dell’accertatore”.
Si è passati da l’idea di un “accertatore” che veniva “rappresentato nella prassi e nell’immaginario collettivo” come una sorta di “pubblico funzionario” a quella del professionista “esperto” e “deontologicamente irreprensibile”.
Si è insomma imposto un concetto di qualità dell’accertamento, qualità intesa come “capacità del singolo di verificare e accertare il rischio con gli strumenti adeguati (concettuali e operativi) e con la professionalità e l’integrità professionale idonee e richieste da un processo tanto delicato”.
Questo approccio si è sviluppato, in primo luogo, per la materia ambientale dove i “concetti di responsabilità sociale dell’impresa e di sviluppo sostenibile” sono ormai forza trainante della prevenzione ambientale. Tuttavia è alla base della necessità più globale “che la consapevolezza imprenditoriale relativamente ai rischi produttivi debba essere elevata e crescere”.

E in ambito ambientale si ricorda che con l’applicazione delle direttive Seveso (D.Lgs. 238/05) e della Direttiva IPPC (D.Lgs. 59/05) vengono introdotti i concetti di “verifica anche di parte terza e di azione integrata dei protagonisti della prevenzione, con  la consapevolezza quindi che lavoratori, gestori e controllori debbano individuare un percorso per la prevenzione ambientale utile al risparmio delle energie coinvolte,alla massimizzazione dei risultati e alla minimizzazione dei costi”.
E  in questa visione se il valore limite di riferimento si riconferma come il valore da non superarsi, viene ad individuarsi il “valore tecnico impiantistico di riferimento verso cui tendere in termini di sistema di gestione”.

Occorre che si inneschi un “efficace  processo virtuoso per la  prevenzione in relazione agli obiettivi” fissate dalle norme di tutela. È importante

“poter disporre di un sistema di verifiche e controllo autorevole, competente ma anche frequente che permetta di alimentare il processo virtuoso del miglioramento continuo, costituendo infatti il momento della verifica l’innesco del processo di miglioramento necessario”.
 
Si individuano due soggetti verificatori, la cui azione sinergica è fondamentale per una buona prevenzione:

  • la Pubblica Amministrazione:  con compiti notarili (“verifica periodica ordinaria dei contenuti autorizzativi”) e di controllo (“il rispetto della norma autorizzativa”);
  • il gestore: ha gli “stessi compiti, ma in aggiunta è tenuto ad adoperarsi sempre secondo criteri del processo del  miglioramento continuo”.

Continuando a segnalare i mutamenti del quadro della prevenzione del rischio chimico, l’intervento riporta che il Regolamento europeo REACH impone “una rilettura della valutazione del rischio chimico che viene strettamente  collegato agli scenari nella filiera produttiva, di commercializzazione e di impiego delle sostanze chimiche”. Dove lo scenario è “l’insieme delle condizioni che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l’importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l’esposizione delle persone e dell’ambiente”.
Vengono insomma spostati i “termini delle problematiche dall’accertamento degli impatti effettuato a posteriori, alla previsione degli impatti (globali e residui a seguito delle mitigazioni introdotte)”.
Nel processo REACH la valutazione dell’esposizione “ha lo scopo di stabilire una stima quantitativa o qualitativa  della dose/concentrazione della sostanza rilasciata nei vari comparti ambientali e una identificazione delle probabili vie attraverso le quali l’uomo o l’ambiente possono essere esposti”.

Inoltre “principio fondamentale, di riferimento in ogni circostanza  e alla base della valutazione, è quello di precauzione, che si iscrive nel quadro generale dell’analisi di rischio (valutazione, gestione e comunicazione del rischio)”, principio che permette scelte e decisioni “che considerano gli effetti potenzialmente negativi della esposizione, la valutazione dei dati scientifici disponibili, l’incertezza decisionale sottesa”.

L’intervento affronta anche l’uso di modelli matematici e algoritmi, la sinergia possibile tra parte pubblica e gestore, le fasi operative di cui tener conto e indica che il processo di valutazione “è ben definito in fasi conseguenti:

  • identificazione degli agenti di rischio;
  • definizione della dose/risposta;
  • valutazione quali- e quantitativa dell’esposizione;
  • caratterizzazione del rischio”.

Si indica inoltre che i “risultati di valutazione dei rischi chimici di tipo qualitativo lasciano ovviamente un certo – a volte peraltro ancora elevato – margine di incertezza essendo tutti processi discrezionali dei valutatori”. Sono dunque preferibili “processi valutativi il più possibile standardizzati che minimizzino tali discrezionalità oggettive e portino a conclusioni più ampiamente  riproducibili”.
Ricordando che il “quadro diviene più complesso in presenza di sostanze attive biologicamente” e in particolare, ad esempio, per sostanze come i PBT (sostanze pericolose considerate persistenti, bio-accumulabili, tossiche) e i cancerogeni.

In definitiva la valutazione del rischio chimico - ai sensi del Decreto legislativo 81/2008 - “può essere effettuata sia con misure (percorso tradizionale) sia e più appropriatamente per molti casi con processo  induttivo utilizzando metodi statistici, modelli e algoritmi”. La effettuazione di misure “deve portare alla valutazione delle condizioni lavorative con un numero di misure adeguato, statisticamente significativo e rappresentativo per pervenire a valutazioni spazio-temporali”.



Imprese di pulizia
Uso in sicurezza delle attrezzature di lavoro

I rischi relativi all’uso delle attrezzature di lavoro per gli addetti alle pulizie: i principali pericoli in relazione ai singoli attrezzi, i disturbi muscoloscheletrici, due casi di studio nella prevenzione dei danni e una lista di controllo.

Si è affrontato, in particolare, una disamina dei problemi di sicurezza nelle imprese di pulizia:

  • imprese che nella maggior parte dei casi sono di piccole dimensioni, con addetti che possono lavorare nei locali del proprio datore di lavoro o operare in un luogo gestito da terzi e possono dipendere da servizi pubblici, da imprese private o essere lavoratori autonomi;
  • imprese con una fluttuazione del personale generalmente elevata, a causa di un livello elevato di lavoro temporaneo e di contratti brevi a tempo determinato.

Gli addetti alle pulizie usano “un’ampia gamma di attrezzature tra cui scope, spazzole, secchi, strofinacci per la polvere, stracci, macchine a dischi rotanti, pulitori a vapore, scalette, scale, lavapavimenti, asciugapavimenti, aspirapolvere e aspiraliquidi”.

Vediamo quali sono i principali pericoli in relazione ai singoli attrezzi:

  • “spazzoloni e spazzole: estensione eccessiva, posizioni scorrette, movimenti ripetitivi, scivoloni e cadute durante il lavaggio dei pavimenti
  • pericoli chimici derivanti da soluzioni per la pulizia, inalazione di polvere quando si spazza;
  • secchi: scivoloni e cadute, manipolazione manuale-sollevamento di carichi pesanti;
  • scale e scalette: estensione eccessiva, cadute dall’alto, manipolazione manuale;
  • stracci e strofinacci per la polvere: estensione eccessiva, posizioni scorrette, movimenti ripetitivi, pericoli chimici–esposizione a lucidanti e soluzioni di pulizia, inalazione di polvere quando si spolvera a secco;
  • lucidatrici e lavapavimenti a dischi rotanti: estensione eccessiva, movimenti ripetitivi, sforzi, vibrazione, scivoloni–quando si usano queste macchine per la pulizia a umido, cadute-cavi flessibili, pericoli chimici dovuti a soluzioni di pulizia, manipolazione manuale–l’attrezzatura può essere pesante e scomoda da trasportare all’interno di un edificio o da un posto all’altro, scossa elettrica;
  • aspirapolvere: posizioni scorrette, spingere/tirare, movimenti ripetitivi, cadute - cavi flessibili, rumore, inalazione di polvere durante lo svuotamento, scossa elettrica;
  • pulitori a vapore: posizioni scorrette, movimenti ripetitivi, cadute – cavi flessibili, ustioni da vapore, scosse elettriche”.

Alcune ricerche hanno mostrato che i disturbi muscoloscheletrici sono la principale causa di assenza dal lavoro tra gli addetti alle pulizie.

Infatti il lavoro di pulizia è “fisicamente impegnativo e ad alta intensità di manodopera”: circa “l’80% delle pulizie sono svolte manualmente usando strumenti non motorizzati; per esempio, fare la polvere, spazzare e lavare i pavimenti”.

Tutti i movimenti necessari per questi compiti generano un carico elevato sugli arti inferiori e contribuiscono alla comparsa dei disturbi muscoloscheletrici (DMS).

I sintomi di DMS possono presentarsi all’improvviso o possono arrivare in modo graduale; tra i “sintomi iniziali rientrano:

  • formicolio e torpore;
  • dolori diffusi;
  • spasmi muscolari;
  • gonfiore e indolenzimento”.

Senza dimenticare che “casi gravi di DMS possono provocare un’invalidità permanente”.
Per questo motivo il personale deve riferire i sintomi appena possibile per ricevere un trattamento medico tempestivo, ottenere un miglioramento delle condizioni lavorative e poter tornare al lavoro “senza correre il rischio che il problema si ripresenti”.

Il documento, che affronta anche il problema della valutazione del rischio in questo comparto, riporta due casi studio nella prevenzione dei danni.

Il primo è relativo ad addetti alle pulizie che “dovevano lavare i pavimenti per circa due ore al giorno in ambienti diversi (per esempio, corridoi, cucine, docce e bagni)”.
Il problema, in questo caso, era costituito dal fatto che spesso “gli addetti alle pulizie di statura più alta riferivano al loro rappresentante della salute e della sicurezza dolori alle spalle e alla schiena” e collegavano questi problemi ai “piegamenti del dorso necessari per lavare i pavimenti, per esempio per pulire sotto tavoli e sedie, o semplicemente ai movimenti che compivano lavando”.
Nella valutazione del rischio per questi addetti sono stati indicati i seguenti problemi:

  • piegandosi per pulire sotto i mobili, si protendevano molto in avanti (in alcuni casi si protendevano per oltre 40 cm);
  • dovevano allungarsi per raggiungere alcuni punti scomodi;
  • spesso dovevano assume posizioni scorrette delle spalle;
  • usando lo spazzolone ruotavano il tronco.

La soluzione adottata è molto semplice: “agli addetti alle pulizie più alti sono stati dati spazzoloni con manici più lunghi”, così da svolgere le loro mansioni con più facilità: “l’utilizzo di un manico lungo 1,5 m anziché 1,2 m ha permesso ai lavoratori di mantenere una posizione più eretta durante l’attività lavorativa”.
A fronte di un costo solo leggermente più elevato per i manici si è avuta un’attenuazione dei dolori alla schiena.
E la stessa strategia di prevenzione può adattarsi alle problematiche dei lavoratori di statura più bassa, che al contrario avrebbero bisogno di uno spazzolone con un manico più corto:“una soluzione alternativa sarebbe quella di fornire spazzoloni con manici allungabili, che sono già disponibili in commercio”.

Il secondo caso è relativo ad addetti alle pulizie, che effettuano quotidiane operazioni di levigatura dei pavimenti in alcuni grandi magazzini e che lamentano “formicolio alle mani e intorpidimento e pallore delle dita”: i “classici sintomi della sindrome da vibrazione mano-braccio”.
Un ispezione delle attrezzature ha messo in rilievo che alcune parti delle macchine erano usurate e si è pensato che “il fastidio degli addetti alle pulizie fosse dovuto alla vibrazione delle macchine”.
Sono state valutate diverse soluzioni e si è deciso di “attuare un programma di manutenzione comprendente un’ispezione e manutenzione periodica dell’attrezzatura, nonché la sostituzione delle macchine più vecchie”.
Ma non solo: è stato introdotto anche un “sistema per la segnalazione dei problemi delle attrezzature, per poter rapidamente comunicare agli addetti alle pulizie quando l’attrezzatura sarà sottoposta a manutenzione, riparata o sostituita”.

Il risultato è stata la riduzione dell’incidenza della sindrome da vibrazione mano-braccio e un miglioramento generale della sicurezza nell’azienda.

Scarica il documento completo, clicca qui.



La valutazione del rischio radiazioni ottiche artificiali

Il 26 Aprile 2010 sarà pienamente in vigore e quindi sanzionabile, il Capo V del Titolo VIII del DLgs. 81/2008 sulla prevenzione del "Rischio da esposizione alle radiazioni ottiche artificiali".

Pubblichiamo alcune FAQ che chiariscono la valutazione di questo rischio, presenti nel documento “Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro.
 
“Quali sono le condizioni nelle quali la valutazione del rischio può concludersi con la “giustificazione” secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione più dettagliata ?
Costituisce esperienza condivisa che talune sorgenti di radiazioni ottiche, nelle corrette condizioni d’impiego, non danno luogo ad esposizioni tali da presentare rischi per la salute e la sicurezza. In questi casi è giustificato non dover procedere ad una valutazione del rischio più dettagliata.
Richiamato che inizialmente occorre sempre individuare (censire) ogni sorgente di radiazione ottica artificiale, il termine “giustificazione” riportato dal legislatore nell’art. 181, comma 3, si riferisce a tutte quelle situazioni espositive per le quali non è necessario effettuare un approfondimento della valutazione. D’altra parte l’approfondimento della valutazione è necessario in tutti quei casi di esposizione a ROA i cui effetti negativi non possono essere ragionevolmente esclusi.
Sono giustificabili tutte le apparecchiature che emettono radiazione ottica non coerente classificate nella categoria 0 secondo lo standard UNI EN 12198:2009, così come le lampade e i sistemi di lampade, anche a LED, classificate nel gruppo “Esente” dalla norma CEI EN 62471:2009 (note 1, 2).
Esempio di sorgenti di gruppo “Esente” sono l’illuminazione standard per uso domestico e di ufficio, i monitor dei computer, i display, le fotocopiatrici, le lampade e i cartelli di segnalazione luminosa. Sorgenti analoghe, anche in assenza della suddetta classificazione, nelle corrette condizioni di impiego si possono “giustificare”.
Tutte le sorgenti che emettono radiazione laser classificate nelle classi 1 e 2 secondo lo standard IEC 60825-1 sono giustificabili. Per le altre sorgenti occorrerà effettuare una valutazione del rischio più approfondita.

E’ disponibile un elenco di situazioni lavorative che devono essere certamente valutate?

La Tabella 8.1 (vedi documento pag. 62) riporta le principali sorgenti non coerenti di radiazione ottica che vanno valutate ai fini della prevenzione del rischio per i lavoratori. Le sorgenti di radiazioni UV sono tratte dalla pubblicazione edita dall’ICNIRP dal titolo Protecting workers from ultraviolet radiation (ICNIRP 14/2007):

  • Arco elettrico (saldatura elettrica)
  • Lampade germicide per sterilizzazione e disinfezione
  • Lampade per fotoindurimento di polimeri, fotoincisione, “curing”
  • "Luce Nera” usata nei dispositivi di test e controllo non distruttivi (eccetto lampade classificate nel gruppo “Esente” secondo CEI EN 62471:2009)
  • Lampade/sistemi LED per fototerapia
  • Lampade ad alogenuri metallici
  • Fari di veicoli
  • Lampade scialitiche da sala operatoria
  • Lampade abbronzanti
  • Lampade per usi particolari eccetto lampade classificate nel gruppo “Esente”
  • Lampade per uso generale e lampade speciali classificate nei gruppi 1,2,3 ai sensi della norma CEI EN 62471:2009
  • Corpi incandescenti quali metallo o vetro fuso, ad esempio nei crogiuoli dei forni di fusione con corpo incandescente a vista e loro lavorazione
  • Riscaldatori radiativi a lampade
  • Apparecchiature con sorgenti IPL per uso medico o estetico

Per quanto riguarda la radiazione laser, tutte le apparecchiature che emettono radiazione ottica coerente classificate nelle classi 1M, 2M 3R, 3B e 4 (nella nuova classificazione) o nelle classi 3A, 3B e 4 (nella vecchia classificazione) secondo lo standard IEC 60825-1 vanno valutate.
In alcuni casi, ad esempio nella lavorazione di materiali con sorgenti laser, possono essere prodotte emissioni secondarie non coerenti, che devono essere valutate.”



Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici
Emanata una guida dei Vigili del Fuoco

La sicurezza antincendio delle facciate, specie per gli edifici di grande altezza per i quali si registrano le maggiori innovazioni tecnologiche per quanto attiene la progettazione e la realizzazione degli “involucri esterni”, rappresenta un tema nuovo in Italia e, per tale motivo, da affrontare con attenzione ma anche con il necessario supporto conoscitivo, tenuto conto delle complesse ma inevitabili problematiche che, sovente, tali elementi costruttivi pongono per quanto attiene la sicurezza delle persone e dei beni in caso d’incendio.

Su tale argomento il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione incendi, nella seduta del 23 marzo 2010, ha approvato un’apposita Guida Tecnica, pubblicata in allegato ad una recente circolare dei Vigili del Fuoco.
Tale Guida ha preso spunto da alcuni documenti tecnici elaborati sullo stesso argomento da altri paesi appartenenti alla UE, che già hanno affrontato, all’interno dei propri atti regolamentari, la complessa problematica.

Alla luce delle novità tecniche introdotte dal documento e della conseguente necessità che l’applicazione del medesimo sia adeguatamente calibrata al fine di evitare impatti eccessivi sia sui produttori italiani che sugli stessi progettisti chiamati a trattare la materia, la circolare precisa che:

  • le indicazioni progettuali contenute nella Guida Tecnica, per un iniziale periodo sperimentale di due anni, avranno carattere volontario e potranno essere prese a riferimento nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi;
  • trascorsi i due anni di sperimentazione, sulla base delle eventuali osservazioni ricevute, il predetto documento potrà subire modifiche e/o ulteriori adattamenti;
  • sempre nell’ambito del predetto periodo sperimentale ed anche al fine di evitare possibili discordanze con le vigenti norme verticali di prevenzione incendi (v. ad es. DM 16 febbraio 1987: “Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione”), l’applicazione della Guida Tecnica dovrà essere riferita ad edifici aventi un’altezza antincendio superiore a 12 metri.

L’applicazione della Guida non esplica necessariamente gli effetti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza secondo la definizione di cui all’art. 2, comma 1, lettera z) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Per scaricare la guida, clicca qui.

Fonte: Vigili del Fuoco



Volontariato e Sicurezza

L'attività di volontariato, quella libera prestazione di collaborazione spontanea e gratuita definita dalla Legge 266 del '91, diventa oggetto di interesse del legislatore anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con l’entrata in vigore del Dlgs 81/08 il volontario assume una posizione chiara ed esplicita che all’epoca della 626/94 non aveva.

I riferimenti legislativi antecedenti al Testo Unico contemplavano solo le attività di soccorso pubblico e protezione civile tralasciando tutto il resto del mondo del volontariato, quello per esempio costituito dalle parrocchie, dalle proloco, ecc. ; ma già nel gennaio del 2008 una sentenza della Corte di Cassazione  sembrava anticipare la legge in arrivo, riconoscendo la responsabilità del parroco per un infortunio accorso a un fedele impegnatosi volontariamente nell'approntamento a una struttura deputata alla svolgimento della festa parrocchiale.

Nella prima stesura del Testo Unico infatti, il volontario viene equiparato alla stregua dei lavoratori dipendenti, Ma sarà  “ il DLgs 106 del 2009  a introdurre una variante a questa condizione dividendo due ambiti di volontariato da una parte la protezione civile e il pronto soccorso in attesa di un decreto attuativo previsto per la fine del 2011, e dall’altra il resto del mondo del volontariato.”

Per questo resto del mondo, fatto di proloco, parrocchie, società sportive e associazioni, il 106/09 disciplina in maniera specifica la figura del volontario equiparandola ai fini della sicurezza al lavoratore autonomo e applicando le disposizioni di cui all’art.21 del Testo Unico riguardante i Lavoratori Autonomi.

“Questo sgrava i responsabili delle organizzazioni di volontariato dagli obblighi e demanda tutto al volontario che, come il lavoratore autonomo, deve utilizzare le attrezzature di lavoro solo in conformità a quanto stabilisce il titolo III del DLgs 81/08; deve munirsi di dispositivi di protezione individuale, ha la facoltà di beneficiare delle visite mediche e sorveglianza sanitaria e quella di partecipare ai corsi di formazione specifica con oneri a proprio carico. E per fare questo può (Art.3 comma 12) prendere accordi con l’associazione di volontariato e individuare le modalità di attuazione.” Una situazione abbastanza particolare e non priva di elementi critici, che fa ricadere sull’associazione un obbligo di verifica dell’operato dei volontari rispetto alle disposizioni previste nell’art. 21.  Obbligo che se non assolto potrebbe, in caso di infortunio, sfociare in una responsabilità per “culpa in vigilando”.

In questo scenario che addossa al volontario nuovi oneri e obblighi e riconosce alle associazioni la responsabilità di vigilare, si rendono opportune, da parte delle organizzazioni,’attività di coordinamento e verifica delle attrezzature e, perché no, la fornitura dei dispositivi di sicurezza individuale e una formazione specifica, affinché non siano le disposizioni di una legge a far diminuire il numero dei volontari, preziosa risorsa dell’associazionismo sportivo, culturale e religioso.  



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