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| | IN QUESTA NEWSLETTER (N° 15/2010) | | | |
- Scale fisse a pioli - Rischi, prevenzione e normativa
- Rischi biologici negli ambulatori - Una guida per gli infermieri
- Imparare dagli errori - Cadere da un automezzo in movimento
- Sostituzione del RSPP interno in congedo di maternità - Le FAQ poste al Ministero del Lavoro in merito al Testo Unico
- La procedura del mese - Apparecchiatura a ventose per il sollevamento di vetrate
- Le prossime scadenze in materia di sicurezza e ambiente
| | Scale fisse a pioli | | Rischi, prevenzione e normativa | | I principali rischi per i lavoratori nell’utilizzo di scale fisse a pioli, le buone pratiche, le misure di prevenzione attuabili, con particolare riferimento alle gabbie metalliche di protezione, e le indicazioni normative presenti nel D.Lgs. 81/2008.
Le scale fisse a pioli sono spesso utilizzate per l’accesso ai luoghi di lavoro sopraelevati o in profondità: ad esempio gru, serbatoi, tralicci, ciminiere, silos, pozzi.
Generalmente le scale sono verticali, o comunque con una inclinazione non inferiore ai 75°, e sono costituite da “una serie di pioli fissati a due montanti o direttamente murati sulla parete”.
Vediamo brevemente i principali rischi
È evidente che l’utilizzo di queste strutture comporta per i lavoratori rischi di caduta. Rischi che possono essere determinati “da fattori legati all’utilizzatore stesso (malore, stanchezza, manovra errata) oppure alla scala e alle sue condizioni (cattiva installazione o manutenzione, presenza di sostanze che rendono scivolosi i pioli come grasso o ghiaccio)”. Per rendere più sicure le scale un parapetto normale è spesso inefficace, mentre sono più efficaci le gabbie metalliche di protezione.
Vediamo alcune delle indicazioni di prevenzione:
- “di norma ogni tratta di scala a pioli non deve essere utilizzata da più di una persona contemporaneamente, qualora particolari esigenze e le caratteristiche della scala lo consentano é opportuno che la distanza fra le persone non sia mai inferiore ai 3 m”;
- “gli utilizzatori non possono trasportare carichi pesanti o ingombranti e devono avere le mani libere, che devono essere posizionate sui pioli e non sui montanti al fine di garantire una più solida presa”;
- laddove “non sia possibile provvedere all’installazione di gabbie di protezione devono essere adottate misure alternative atte ad impedire la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro”.
Articolo 113 – Scale
2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.
| | Rischi biologici negli ambulatori | | Una guida per gli infermieri | | Il documento è dedicato agli infermieri professionali e fornisce informazioni utili per la conoscenza, la valutazione e la prevenzione del rischio biologico negli ambulatori di cura in genere e, in particolare, negli ambulatori dell’INAIL. Infatti il rischio biologico presente in questi laboratori – come indicano gli autori – “non si differenzia da analogo rischio in ambiente ospedaliero” e la pubblicazione può “tornare utile anche in ‘ambiente’ non INAIL”.
Documento, che può dunque costituire una guida per le prevenzione del rischio biologico in ambito sanitario, è aggiornato alle indicazioni dettate dal Decreto legislativo 81/2008 e dal più recente D. Lgs. 106/2009, e riporta il nuovo codice deontologico degli infermieri approvato nel 2009 e i riferimenti legislativi in tema di gestione dei rifiuti sanitari.
Il fruitore naturale della monografia è dunque l’infermiere professionale al quale vengono fornite informazioni sulle vaccinazioni, sui dispositivi di protezione individuale, sullo smaltimento dei rifiuti per ambulatori, sulla protezione dai contagi (HIV, virus dell’epatite, …), sulla sorveglianza sanitaria e sul giudizio di idoneità. Ricordando che alcuni studi hanno messo in risalto che - riguardo al rischio biologico - “in ambito sanitario tra le categorie professionali, gli infermieri risultano quelli più esposti, rappresentando una percentuale di oltre il 60%, i chirurghi sono il 9%, i medici l’8%, gli ausiliari il 4%, i laboratoristi il 4% ed il restante personale il 7%”.
Rischio biologico
Il rischio biologico – ricorda il documento – “costituisce di per sé un tipo di rischio intrinseco all’attività sanitaria, al quale l’operatore sanitario, sia esso medico, infermiere, o addetto al laboratorio di analisi, può trovarsi esposto” ed è costituito da “agenti biologici che possono risultare potenziali portatori delle più varie patologie infettive”. Infatti nell’ambito sanitario l’operatore è costantemente a “contatto diretto con materiali biologici (ad esempio sangue, saliva, altri fluidi, aerosol respiratori) nonché da materiali o strumenti che siano stati contaminati da sangue o da altre sostanze risultanti potenzialmente infette”.
I rischi più ricorrenti, sia per gli infermieri che operano all’interno degli ambulatori dell’INAIL che in molti altri ambiti sanitari, sono legati a: - virus B dell’epatite; - virus dell’epatite Delta; - virus C dell’epatite; - virus dell’immunodeficienza acquisita.
Normativa
Ricordiamo che al rischio biologico viene dedicato il Titolo X del D.Lgs. 81/2008 - “che ha confermato la Direttiva della Comunità Europea 679/90, già in precedenza recepita dal D.Lgs. 626/94” - e che le modifiche del D.Lgs. 106/09 riguardano l’art. 272, comma 2, lett. c) dove si aggiunge che il datore di lavoro progetta adeguatamente i processi lavorativi anche attraverso l’uso dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti biologici.
La monografia si sofferma sulle definizioni tratte dal Testo Unico, sulla classificazione e pericolosità degli agenti biologici, sulla suddivisione di tali agenti in gruppi secondo il rischio di infezione per l’uomo:
- gruppo 1: agenti con poca probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- gruppo 2: agenti che possono causare malattie nell’uomo e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghino nelle comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche”;
- gruppo 3: agenti che possono causare malattie gravi nell’uomo e costituire un serio rischio per i lavoratori; possono propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche” (come ad es. per HBV, HCV, HIV, …);
- gruppo 4: “agenti che possono provocare malattie gravi nell’uomo, costituire un serio rischio per i lavoratori, presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità, non essendo disponibili di norma efficaci misure profilattiche o terapeutiche” (come ad es. per Virus Ebola).
L’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/2008 elenca gli agenti biologici classificati nel gruppo 2, 3 e 4.
Procedure di buona tecnica nell’attività infermieristica
Ci soffermiamo ora brevemente su alcune delle indicazioni riportate per la prevenzione dei rischi a cui sono soggetti gli operatori sanitari.
Ad esempio in merito all’esecuzione dei prelievi si ricorda che “la massima protezione si ottiene attraverso l’uso di dispositivi che permettono di effettuare tale operazione senza usare la siringa (prelievi sotto vuoto)” e che devono essere messe in pratica norme di protezione individuale e di igiene generale. In particolare le modalità di prelievo “debbono sottostare ai seguenti criteri:
- il prelievo deve essere eseguito da personale preparato e con esperienza;
- nel corso del prelievo debbono essere usati guanti e camice protettivi;
- dopo il prelievo, prima di immettere il sangue nella provetta, deve essere tolto l’ago dalla siringa e riposto nell’idoneo contenitore rigido;
- deve essere controllato che il contenitore del campione di sangue non sia contaminato esternamente, in caso positivo è necessaria la disinfezione con ipoclorito di sodio al 5%;
- il trasporto in laboratorio deve essere eseguito tramite l’utilizzo di un appropriato contenitore;
- il modulo di richiesta di esame dovrebbe essere inviato a parte rispetto al campione al fine di evitare una possibile contaminazione”.
Vengono anche riportate alcune precauzioni a seconda degli strumenti utilizzati per il prelievo. Ad esempio in caso di prelievo con siringa ed ago, “una volta effettuata l’operazione, l’ago deve essere rimosso attraverso il dispositivo del contenitore per aghi e taglienti, poi vanno riempite le provette”.
Nel caso di esposizione accidentale professionale a sangue o altro materiale biologico l’operatore coinvolto dovrà seguire specifiche procedure e le prime misure da attuare consistono “nei seguenti atti:
- far aumentare il sanguinamento se trattasi di ferita, nel caso applicare anche un laccio emostatico a monte della stessa;
- eseguire abbondante detersione con acqua e sapone;
- disinfettare bene la ferita;
- se vi sia stato contatto con il cavo orale occorre risciacquare con acqua corrente;
- se c’è stato contatto con le congiuntive occorre risciacquare con acqua corrente a lungo (per almeno 10 minuti);
- l’operatore esposto va inviato al Pronto Soccorso per gli altri interventi del caso”.
Per scaricare la documentazione INAIL “Rischio biologico negli ambulatori ‘Prime Cure’ Inail - Vademecum per l’infermiere - Edizione 2010”, clicca qui.
Fonte: INAIL
| | Imparare dagli errori | | Cadere da un automezzo in movimento | | Esempi tratti dall’archivio Ispesl Infor.mo.: cadute con conseguenze letali nel comparto della raccolta dei rifiuti. Le dinamiche degli incidenti, gli infortuni più frequenti nel settore, le misure di prevenzione generali e specifiche, le buone pratiche.
Nell’industria dei rifiuti solidi urbani ci sono stati, in Italia dal 2004 al 2008, circa 55mila infortuni sul lavoro (dati Inail) con una frequenza infortunistica molto alta, anche se raramente si tratta di infortuni particolarmente gravi. Per questo motivo PuntoSicuro ha deciso di sfogliare l’archivio di INFOR.MO. - strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi – per rilevare alcuni esempi di incidenti con particolare riferimento, in questa puntata, alla caduta dagli automezzi.
I casi
Il primo caso, avvenuto nel 2007, è relativo ad un incidente ad un addetto al prelievo dei contenitori di rifiuti solidi urbani ed “all'aggancio degli stessi al meccanismo di svuotamento solidale con il mezzo di trasporto”. Nella fase di spostamento del mezzo di trasporto, l’addetto ha i “piedi poggiati sul predellino previsto sul retro del camion”, ma il mezzo manca di un sistema di trattenuta adeguato: l’addetto perde l'equilibrio e precipita al suolo battendo il capo sull'asfalto. L'effetto della caduta, determinata dalla forza di gravità, è “aggravato dall'energia cinetica di spostamento del mezzo, anche se questo procedeva a velocità relativamente bassa”. È evidente che il fattore determinante è la mancanza di un sistema di trattenuta adeguato. Il documento di valutazione dei rischi, elaborato dal datore di lavoro, non aveva tenuto conto del rischio specifico nell'uso del mezzo di raccolta e trasporto rifiuti.
Un secondo caso, sempre del 2007, è riferito ad un altro addetto al prelievo dei sacchi di rifiuti solidi urbani ed al caricamento degli stessi sul cassone del mezzo di trasporto. Nella “fase di spostamento del mezzo stesso, tra un punto di raccolta ed il successivo”, l’addetto si fa trasportare dall'automezzo: “non nell'abitacolo della cabina di guida, bensì salendo con i piedi sulla staffa posizionata sul retro del cassone del camion e reggendosi con le mani sul bordo del cassone stesso”. Ma “sia l'appoggio offerto dalla staffa per i piedi, sia l'appiglio per le mani costituito dal bordo del cassone non si prestano (né sono previsti dal costruttore del mezzo di trasporto, né dalla prassi comune) al trasporto di persone, anche presupponendo una bassa velocità di spostamento”. Conseguenza di questa procedura di lavoro errata è una caduta dall’automezzo con conseguenti lesioni mortali.
La prevenzione
Gli infortuni più frequenti nel comparto della raccolta dei rifiuti sono:
- incidenti stradali;
- collisioni tra mezzi e investimenti di persone;
- inciampi, cadute, urti;
- tagli, punture o abrasioni dovuti a contatto con oggetti taglienti;
- caduta dall’alto di contenitori dei rifiuti.
Riguardo poi ai lavoratori che operano a supporto della raccolta a caricamento posteriore c’è un rilevante rischio di cadute dai mezzi. E mantenere l’equilibrio non dipende solo dal comportamento degli operatori, ma anche dai dispositivi presenti sul mezzo, dalle loro caratteristiche ergonomiche e dal livello di manutenzione.
Vediamo alcune delle misure tecniche generali che potrebbero essere adottate dalle aziende del settore in funzione delle innovazioni tecnologiche e degli adempimenti normativi, al fine di raggiungere l’obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori:
- “incremento del livello di automazione per evitare la presenza degli operatori a terra e su pedana, laddove sia previsto il conferimento in cassonetti;
- avvisatore acustico con inserimento automatico in retromarcia che segnala e informa il conducente sulla distanza e sulla posizione di eventuali ostacoli;
- riprogettazione dei veicoli al fine di limitare gli spostamenti o ridurre le condizioni di rischio (es.: introducendo scivoli o pedane rialzate)”.
Riguardo poi alla raccolta meccanizzata e manuale, il documento riporta altre misure di prevenzione specifiche. Se l’adozione di “compattatori con caricamento ribassato a livello strada o in alternativa, sistemi per il sollevamento meccanizzato per la raccolta sacchi”, non fosse attuabile nel breve periodo si consiglia di:
- “installare pedane posteriori in griglia d’acciaio antisdrucciolevoli, con cinture di sicurezza, maniglie e punti di presa ergonomici, barre di sicurezza semplici da utilizzare (aggancio, sgancio delle cinture di sicurezza degli operatori)”;
- inserire “protezioni laterali per operatore in pedana in griglia metallica; cuscini paracolpi posti all’altezza del viso”;
- avere “controllo visivo ovvero a pressione della presenza su pedana degli operatori”.
Riguardo poi alla modalità di trasporto su pedana degli operatori in mezzi a caricamento posteriore, si ricordano alcune buone pratiche:
- partenza del mezzo solo dopo consenso da parte degli operatori sistemati stabilmente sulle pedane (uso dell'apposita cintura di sicurezza; chiusura della catena o della barra; uso dei mancorrenti) per spostamenti brevi tra i vari punti di raccolta;
- utilizzo della cabina per il trasporto degli operatori nel caso di spostamenti più lunghi;
- pulizia periodica delle pedane e dei gradini di accesso;
- divieto di trasporto su pedana durante le manovre di inversione o rese difficili per cattive condizioni climatiche, di traffico, strade in pendenza o di difficile accesso;
- divieto di trasporto di più di un operatore su ciascuna pedana;
- divieto di fumare durante gli spostamenti in pedana;
- divieto di utilizzo del telefono cellulare e di suoi accessori.
Fonte: PuntoSicuro.it
| | Sostituzione del RSPP interno in congedo di maternità | | Le FAQ poste al Ministero del Lavoro in merito al Testo Unico | | In aziende con obbligo di servizio di prevenzione e protezione interno, quali sono le disposizioni che regolano la sostituzione del RSPP in congedo di maternità?
"Nella trattazione della fattispecie in esame è opportuno, in via preliminare, individuare l’esatto significato da attribuire al termine Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione “interno” di cui all’art. 31, comma 7, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Al riguardo è possibile ipotizzare che il legislatore abbia inteso riferirsi al fatto che i componenti del servizio di prevenzione e protezione, compreso il RSPP, devono far parte obbligatoriamente dell'organico interno all'azienda (a prescindere dalla tipologia del contratto di lavoro, e, quindi, ad esempio, anche con forme di collaborazione a progetto) ovvero essere necessariamente legati al datore di lavoro da un vincolo di subordinazione continuativa.
Un’interpretazione logica e non meramente formale della norma in esame porta a propendere per la prima soluzione, atteso che il T.U. non si riferisce in maniera esplicita ai dipendenti dell’azienda. Atteso che, in generale, i compiti facenti capo al RSPP richiedono una presenza assidua ed un’azione continua e tenuto, inoltre, conto della peculiare natura nonché dell’entità delle attività di settore svolte dalle aziende per le quali è prevista l’istituzione di un SPP interno, appare plausibile ritenere che il datore di lavoro possa procedere alla sostituzione temporanea della RSPP in “astensione obbligatoria o facoltativa per maternità”, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 151/2001.
A tal scopo il datore di lavoro potrà ricorrere, mediante contratto a termine (ad es. di somministrazione), ad un “sostituto interno” e solo ove ciò non sia possibile (per mancanza di personale interno che abbia i requisiti di professionalità e di esperienza richiesti dall’art. 32 del T.U.), potrà fare ricorso ad un “sostituto esterno”, così come previsto dall’art. 31, comma 3, ad integrazione dell’azione di prevenzione e protezione del servizio."
Fonte: Ministero del Lavoro 31 marzo 2010
| | La procedura del mese | | Apparecchiatura a ventose per il sollevamento di vetrate | | Con la newsletter, Qualitas pubblica ogni mese una Procedura di Sicurezza. In caso di vostro interesse per l'elaborazione di specifiche e analoghe "Procedure di sicurezza" siete pregati di contattare il nostro ufficio (Biella 015.840300, Bergamo 035.19906734).
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| | Le prossime scadenze in materia di sicurezza e ambiente | | | | 15.04.2010
Infortuni nelle attività estrattive
Termine entro il quale il responsabile dei lavori, con riferimento alle attività estrattive, deve trasmettere all’autorità di controllo competente un prospetto riepilogativo degli infortuni verificatisi nel mese precedente, anche se negativo, e che abbiano comportato un’assenza dal lavoro di almeno tre giorni Periodicità: Mensile
30.04.2010
Imballaggi
I produttori e gli utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile dovranno presentare la denuncia e calcolare il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente. Entro i successivi 90 gg dovranno essere versati gli importi relativi sui conti, uno per ogni tipologia di materiale, del CONAI (Art. 7 comma 9-10 Regolamento CONAI) I produttori e gli utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione trimestrale dovranno presentare la denuncia e calcolare il contributo prelevato o dovuto nel trimestre precedente, distinguendo gli importi per ciascuna tipologia di materiali e indicando il relativo consorzio di appartenenza. Periodicità: Trimestrale
Infortuni nelle attività estrattive
Termine entro il quale il responsabile dei lavori, con riferimento alle attività estrattive, deve trasmettere all’autorità di controllo competente un prospetto riepilogativo degli infortuni verificatisi nel mese precedente, anche se negativo, e che abbiano comportato un’assenza dal lavoro di almeno tre giorni Periodicità: Mensile
Smaltimento dei rifiuti
Secondo quanto disposto dall’art.3 del decreto ministeriale 350/1998 gli iscritti nell'elenco provinciale delle imprese che svolgono attività di recupero o autosmaltimento in regime semplificato devono versare alla Provincia territorialmente competente versamento del diritto di iscrizione entro il 30 aprile di ciascun anno. Periodicità: Annuale
Comunicazione annuale al catasto tramite la compilazione del “MUD”
Entro il 30 aprile di ogni anno chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuti deve inviare a Comunicazione al Catasto rifiuti che dichiara le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle proprie attività svolte durante l'anno precedente. (M.U.D.) Per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento all'anno 2008, il modello da utilizzare resta quello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2002, come rettificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2004, con le relative istruzioni. Le novità normative e i conseguenti nuovi adempimenti inerenti il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) introdotti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2008 vengono rinviati al 2010, come disposto dalla Legge n. 13 del 27/02/2009. Periodicità: Annuale
MUD per i dati relativi agli imballaggi
Dal 29/04/2006 il Mud non è più obbligatorio per i dati relativi agli imballaggi prodotti, importati ed esportati. Sono sottoposte all'obbligo, invece, le imprese che hanno organizzato un sistema autonomo (diverso da quello gestito dal CONAI e dai consorzi di filiera dei diversi materiali di imballaggio) di ripresa, recupero o riutilizzo dei rifiuti di imballaggio. Gli obblighi sostituiti dalla presentazione di questo modello riguardano i settori dei rifiuti e comprendono: a) la denuncia al catasto rifiuti sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti recuperati e smaltiti che, in precedenza, veniva presentata alla provincia; b)l'informazione annuale, da fornirsi all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione a svolgere attività di smaltimento, sui tipi e sui quantitativi di rifiuti prodotti, trasportati, recuperati o smaltiti nel precedente anno solare; c) le informazioni inviate dai comuni alle regioni sulla produzione e sullo smaltimento dei rifiuti nei territori di competenza. Periodicità: Annuale
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