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Newsletter di martedì 30 marzo 2010

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IN QUESTA NEWSLETTER (N° 14/2010)
  • RLS -  La nomina e la comunicazione INAIL - La comunicazione INAIL e scadenza del 31 marzo

  • Responsabilità del delegato anche privo di fondi

  • Sostanze pericolose -  Tutto quello che è necessario sapere

  • Campi elettrici a bassa frequenza (ELF) - Analisi dei dati epidemiologici

  • Nuovo rinvio per il patentino per operatori di macchine complesse - Slittamento dell'obbligo del patentino per gli operatori di macchine complesse

  • Lista di controllo - Sicurezza nel servizio esterno - Lavori di montaggio e di servizio


RLS - La nomina e la comunicazione INAIL
La comunicazione INAIL e scadenza del 31 marzo.

Secondo quali modalità viene eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?
Le disposizioni di cui all’art. 47, d. lgs. n. 81/2008, stabiliscono che in ogni azienda o unità produttiva deve essere garantita la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza (art. 47, comma 2); ciò indipendentemente dalle dimensioni e dalla composizione di riferimento e, quindi, anche ove l’azienda o l’unità produttiva abbia un solo lavoratore.
Alla luce di quanto evidenziato, va rimarcato che la elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una facoltà dei lavoratori e non certo un obbligo del datore di lavoro, il quale, peraltro, una volta chiesta ai lavoratori tale elezione o designazione, non ha alcun titolo decisionale al riguardo.
Quindi, ove i lavoratori non abbiano eletto o designato un rappresentante dei lavoratori “interno” all’azienda, ex art. 47 del d.lgs. n. 81/2008, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 48 del “testo unico” e, nella azienda o nella unità produttiva, a svolgere le funzioni di rappresentanza ai fini della sicurezza sarà un rappresentante “esterno” alla azienda, nel rispetto delle previsioni (citate all’art. 48, comma 2) di contratto collettivo che regolamenteranno la elezione o designazione di tale figura, una volta che esse – al momento, non ancora predisposte – verranno emanate.
Sempre in tale secondo caso (assenza del rappresentante dei lavoratori “interno”), come previsto dagli articoli 48, comma 3, e 52 del “testo unico”, il datore di lavoro sarà tenuto – una volta emanato il decreto (al momento in fase di preparazione) di cui all’art. 52, comma 3 – a versare una somma pari a due ore di retribuzione ogni anno per lavoratore al Fondo per il sostegno alla rappresentanza ed alla pariteticità di cui al più citato articolo 52. 

Ricordiamo che l’Inail con circolare n. 11 del 12 marzo 2009 ha fissato il termine per la comunicazione online dei nominativi degli RLS eletti o designati nelle aziende o unità produttive: “l'inserimento in procedura potrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno” e dovrà esprimere la situazione in essere al 31 dicembre (dell’anno precedente).
Successivamente, l’INAIL con la circolare n. 43 del 25 agosto 2009 (modificativa della circolare n. 11), ha chiarito che la comunicazione è necessaria solo in caso di nuova nomina o designazione.
Infatti “l’obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS. Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS differente da quello segnalato. In difetto si ritiene immutata la situazione già comunicata.”



Responsabilità del delegato anche privo di fondi

Assunta dalla Corte di Cassazione una posizione abbastanza rigorosa ed in un certo senso controcorrente in merito alla delega di funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Commento
La presenza di una delega non perfetta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e quindi la sua invalidità non esonera il delegante da responsabilità ma non esclude neanche la cche di fatto abbia svolte le funzioni a lui delegate. E’ questa la massima che emerge dalla lettura di questa singolare sentenza della Corte di Cassazione III sezione penale. Nella stessa viene sostenuto, in altri termini, che il delegato che ritenga di non essere stato  posto in  grado di svolgere le funzioni delegate ovvero non si ritenga in condizioni di svolgerle adeguatamente deve chiedere al delegante di porlo in grado di farlo ed in caso di mancato accoglimento della richiesta deve rifiutare il conferimento dell’incarico.

Il caso e l’iter giudiziario
La Corte di Appello ha confermato la sentenza emessa da un Tribunale monocratico che aveva affermata la responsabilità penale di un dirigente comunale delegato dal sindaco di un Comune in ordine alle contravvenzioni di cui all’art. 382 del  D.P.R. n. 547/1955, all’art. 22, comma 1, all’art. 43, comma 3, ed all’art. 21 del D. Lgs. n. 626/1994 e lo aveva condannato alla pena complessiva di mesi tre di arresto, convertita nella corrispondente pena pecuniaria di euro 2.660,00 di ammenda (interamente condonata con concessione del beneficio della non menzione).

I reati contestati si riferivano all’infortunio occorso ad un lavoratore il quale, incaricato di eseguire la pulizia e la smerigliatura di una ringhiera sul lungomare della borgata, era stato attinto da una scheggia di ruggine penetratagli in un occhio in quanto non era stato munito di occhiali idonei a proteggere gli occhi da schegge e materiali dannosi e non aveva, altresì, ricevuto una adeguata informazione sui pericoli connessi alla propria attività lavorativa.

Avverso tale sentenza il dirigente comunale ha proposto ricorso alla Corte di Appello eccependo che la delega conferitagli dal sindaco in materia antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro non poteva ritenersi "pienamente valida e produttiva di effetti giuridici" perché non accompagnata dall'effettiva assegnazione, da parte del delegante, dei fondi necessari per l'espletamento delle funzioni delegate. Inoltre lo stesso ha sostenuto che gli occhiali dei quali era stato munito il lavoratore infortunato e che questi indossava al momento dell'infortunio erano correttamente dotati di stanghette e ripari laterali così come previsto dalla vigente normativa in materia di dispositivi individuali di protezione oltre al fatto che incongruamente la Corte di merito aveva ritenuto "superfluo" l'espletamento di perizia rivolta ad accertare se gli occhiali stessi di protezione fossero conformi alla normativa tecnica in materia di prevenzione degli occhi dei lavoratori dai rischi meccanici derivanti da lavori di smerigliatura.

Il ricorso e la decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso perché infondato. La stessa ha ritenuta priva di decisività la censura proposta dal ricorrente riguardante la validità della delega conferitagli in materia di sicurezza sul lavoro. “se anche fossero vere le circostanze dedotte nell'atto di gravame, infatti,” ha sostenuto la Sez. III, “non per questo verrebbe meno la responsabilità del delegato, poiché l'invalidità della delega - in base al principio di effettività - impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità ma non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate (vedi Cass., Sez. 4, 27.11.2008, n. 48295, Libori). In realtà il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere te funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere adeguatamente quelle funzioni) deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega”.

Per quanto riguarda, infine, la regolarità degli occhiali di protezione dei quali il lavoratore infortunato era stato dotato, i giudici del merito, secondo la suprema Corte, avevano giustamente dichiarata la loro inidoneità a proteggerne gli occhi da schegge e materiali dannosi prodotti nell'esecuzione all'aperto di lavori di smerigliatura ed in condizioni meteorologiche dove l'azione del vento, tra l’altro, era un fattore ben conosciuto e prevedibile. Detti occhiali, infatti, ha concluso la Sez. III, pure essendo stata certificata la loro resistenza alle particelle ad alta velocità ed alle temperature elevate, non possedevano l'importante requisito di una completa aderenza al volto in quanto restavano distanziati dallo stesso per oltre un centimetro consentendo in tal modo il passaggio di materiale che, così come è accaduto, poteva raggiungere gli occhi di chi li indossava.

Fonte: G.Porreca



Sostanze pericolose
Tutto quello che e' necessario sapere

Un opuscolo informativo con le informazioni più importanti per la salute e la sicurezza dei lavoratori che manipolano sostanze pericolose. Le etichette e le schede di sicurezza, la manipolazione, lo stoccaggio e il primo soccorso.

La conoscenza delle sostanze e dei preparati pericolosi è importante per garantire la protezione della salute dei lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente.

Etichettatura
Una prima cosa che il documento ci ricorda è che le sostanze e i preparati “devono essere etichettati e imballati in base alla loro pericolosità”.
E se per qualche motivo manca l'etichettatura, questo “non significa che la sostanza è innocua”! 

Ricordiamo brevemente che sull’etichetta:

  • “i pittogrammi indicano i pericoli principali e il potenziale di pericolo della sostanza;
  • le frasi di rischio informano sui pericoli;
  • i consigli di prudenza dicono come si deve manipolare la sostanza in questione”.

È poi evidente che informazioni più dettagliate si possono ricavare dalla scheda di sicurezza della sostanza, che contiene informazioni sul prodotto, sui pericoli e sulle misure a tutela dell'utilizzatore e dell'ambiente.

L'ONU ha “elaborato un nuovo sistema di etichettatura (GHS) volto ad uniformare in tutto il mondo la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche” e l’Unione Europea ha emanato il regolamento n. 1272/2008 (regolamento CLP) che detta nuovi parametri per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche allineandosi al GHS.

Informazioni, stoccaggio e manipolazione 

Il documento, rivolgendosi direttamente a tutti gli attori della sicurezza aziendale, riporta diversi suggerimenti riguardo alle sostanze pericolose:

  • informarsi: “leggete attentamente le etichette, le schede di sicurezza e le istruzioni per l'uso”. Le istruzioni contengono anche la destinazione d’uso e il dosaggio: “usare una dose superiore a quanto indicato non solo è inutile, ma può arrecare danni” non solo all’uomo, ma anche all’ambiente”;
  • sostituire e ridurre i quantitativi di sostanze pericolose: “molte sostanze pericolose possono essere sostituite da altre meno dannose che assolvono la stessa funzione”. Il documento ricorda di acquistare solo le quantità strettamente necessarie all’uso: acquistarne in quantità superiori “è un inutile dispendio di denaro, per non parlare dello spazio che occupano e dei pericoli per i non addetti ai lavori” e l’ambiente;
  • evitare rischi ignoti: in molti casi manipolare sostanze pericolose richiede “una formazione particolare o un addestramento”. In ogni caso “non usate sostanze di cui non conoscete la pericolosità o per le quali non potete adottare le necessarie misure di protezione”;
  • evitare di confondere i recipienti: le sostanze pericolose devono essere conservate solo nell’imballaggio originale e gli imballaggi “devono essere tali da non essere confusi con prodotti alimentari, cosmetici, cibo per animali o medicinali”. Per evitarlo, evitate di travasare liquidi pericolosi in bottiglie per bevande;
  • conservare correttamente le sostanze pericolose: ricordate che “le sostanze pericolose non devono essere accessibili ai non addetti ai lavori” e per conoscere le idonee modalità di conservazione “bisogna attenersi a quanto riportato sull’imballaggio e nella scheda di sicurezza allegata”. È evidente che “non bisogna conservare tali sostanze nelle immediate vicinanze di alimenti, mangimi o medicinali” e che è bene contrassegnare gli armadi e i locali contenenti prodotti chimici “in maniera chiara e visibile con l’opportuna segnaletica di sicurezza”;
  • smaltire correttamente le sostanze pericolose o le eventuali rimanenze inutilizzate.

Misure in caso di avvelenamenti
Il documento riporta una scheda, che può essere appesa nei luoghi di lavoro, relativa alle misure da prendere in caso di avvelenamenti e causticazioni (lesione di tessuti causata dall'azione di sostanze chimiche).
 
Riportiamo brevemente alcune delle indicazioni contenute, ricordando che, appena possibile, è comunque necessario chiamare il soccorso medico:

  • “allontanare subito l’infortunato dalla zona inquinata. Attenzione anche il soccorritore può essere esposto a pericolo; perciò adottate misure di sicurezza”;
  • in caso di svenimento “adagiate lo svenuto su un fianco e tenetelo al caldo. Non gli si deve somministrare nulla per via orale: la bocca deve essere girata verso il basso per permettere la fuoriuscita della sostanza vomitata o del sangue che scorre nella gola”.

Oltre alle successive indicazioni in caso di in caso di respirazione difficile o di arresto cardiaco, la scheda riporta alcuni suggerimenti per la causticazione con acidi e liscive:

  • occhi: aprire le palpebre, lavare per 10 minuti con getto d’acqua non forte dal rubinetto o dalla doccia; applicare una fasciatura asciutta;
  • pelle: togliere con cura gli indumenti sporchi; lavare abbondantemente la pelle per 10-15 minuti con acqua dal rubinetto o dalla doccia; applicare una fasciatura asciutta.

N.B.: Gli eventuali riferimenti legislativi contenuti nel documento originale riguardano la realtà svizzera, i suggerimenti indicati possono essere comunque di utilità per tutte le aziende e tutti i lavoratori.

Per scaricare il documento, clicca qui.

Fonte: PuntoSicuro.it



Campi elettrici a bassa frequenza (ELF)
Analisi dei dati epidemiologici

La ricerca finora compiuta sui campi a frequenza estremamente bassa si è concentrata più sulla componente magnetica che su quella elettrica.
Recentemente, un gruppo di ricercatori ha analizzato la letteratura esistente con una revisione critica sistematica e ha messo a confronto le evidenze relative ai campi elettrici e ai campi magnetici.
Finora infatti negli studi epidemiologici era stata prestata poca attenzione ai campi elettrici, soprattutto alla luce della loro scarsa capacità di penetrare in profondità all’interno del corpo umano.
La ricerca pubblicata su Bioelectromagnetics di febbraio, a firma di Leeka Kheifets dell'UCLA di Los Angeles, David Renew e John Swanson del National Grid di Londra e Glenn Sias della Southern California Edison, si focalizza sugli studi epidemiologici riguardanti le esposizioni a campi elettrici a bassa frequenza, senza però trascurare i risultati provenienti dagli studi in vitro e di laboratorio.

Dall’analisi specifica della letteratura scientifica riguardante per lo più le esposizioni residenziali, non emerge un rischio per la salute associabile ai campi elettrici a bassa frequenza.
I lavoratori che operano in prossimità di linee di trasmissione ad alto voltaggio o in sottostazioni possono essere esposti a forti campi elettrici; i rari e sporadici studi riportanti un aumento dei casi di tumore in seguito a esposizione professionale a campi elettrici a bassa frequenza sono per lo più inconsistenti e presentano debolezze sul piano metodologico, soprattutto nella valutazione dosimetrica della esposizione.
Complessivamente, sembra che sia scarsamente fondato ipotizzare un rischio legato all'esposizione a campi elettrici a bassa frequenza per cui i ricercatori concludono che non sia il caso di continuare le ricerche sui campi elettrici a scopo protezionistico, se si escludono le esposizioni di tipo professionale.

Nota: tre su quattro dei ricercatori che hanno elaborato  quest'analisi dipendono da società produttrici di energia, pertanto anche  quest'analisi va sottoposta ad una validazione scientifica molto accurata. 

Fonte: Consorzio Elettra



Nuovo rinvio per il patentino per operatori di macchine complesse
Slittamento dell'obbligo del patentino per gli operatori di macchine complesse

Siglato un accordo tra Ance e Parti Sociali per lo slittamento al 1° settembre 2010 dell'obbligo del patentino per gli operatori di macchine complesse, obbligo in origine decorrente dal 1° marzo 2010.

Il patentino è stato introdotto dall’Art. 77 del CCNL: “i lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti e nel settore delle indagini nel sottosuolo devono essere in possesso di un patentino rilasciato dalle Scuole Edili conforme alle normative vigenti negli Stati della UE”.
In riferimento al patentino per operatori di macchine complesse sono stati firmati diversi protocolli d’intesa con il Formedil (Ente nazionale per la formazione professionale in edilizia):

  • Accordo tra Formedil e AIF (Associazione delle Imprese per le Fondazioni) firmato il 19/05/2008 relativo alla realizzazione di azioni formative volte alla qualificazione, aggiornamento e abilitazione dei lavoratori per la conduzione delle macchine complesse.
  • Accordo tra Formedil e ANIPA (Associazione Nazionale di Idrologia e Pozzi) firmato il 29/10/2009 e relativo all’abilitazione al patentino per operatori di macchine complesse utilizzate nella perforazione dei pozzi.

Entrambi gli accordi prevedono che il patentino dovrà:

  • contenere i dati del lavoratore, una fotografia e la data di scadenza,
  • dovrà essere revisionato nel passaggio da un’area di competenza a un’altra, va comunque rinnovato ogni 5 anni,
  • dovrà contenere tutti i requisiti tecnologici per evitare la contraffazione,
  • durata della formazione 40 ore.

Il primo accordo prevede un kit formativo per il rilascio del patentino per quei lavoratori con un’esperienza di almeno tre anni nel settore.
L’accordo prevede due percorsi di formazione in base al settore:

  • Macroperforazione: riservato ai lavoratori con esperienza di lavoro nell’esecuzione di fondazioni speciali (perforatore grande diametro pali in CFA, esecuzione diaframmi, esecuzione pali trivellati, esecuzione pali battuti, esecuzione pali vibro infissi);
  • Microperforazione, riservato ai lavoratori con esperienza di lavoro nell’esecuzione di sondaggi e consolidamento terreni (esecuzione sondaggi, esecuzione micropali, esecuzione tiranti, esecuzione infilaggi, esecuzione Jet-Grouting).

Il secondo accordo, per le maestranze del settore perforazione pozzi, prevede le attività di formazione in base ai seguenti profili di lavoratori:

  • con esperienza maggiore di tre anni e privo di abilitazione,
  • con età minima di 18 anni e in possesso di diploma o di qualifica professionale,
  • che necessitano di aggiornamento.

Fonte: PuntoSicuro.it



Lista di controllo
Sicurezza nel servizio esterno - Lavori di montaggio e di servizio

Potete affermare di aver fatto tutto il possibile per garantire la sicurezza e l’incolumità dei vostri collaboratori del servizio esterno?

Sono importanti soprattutto una buona comunicazione e coordinazione con il cliente, la conoscenza dei pericoli specifici sul luogo di intervento e l’istruzione dei collaboratori. Tutto questo contribuisce a una maggiore efficienza nell’esecuzione dei lavori.

I principali rischi per i lavoratori derivano:

  •  dal trasporto di attrezzature e di materiale dal veicolo al luogo di intervento e viceversa
  •  dal lavoro in «ambienti estranei» (aree nuove, comportamento insolito delle persone, svolgimento dei lavori disturbato)

Per scaricare la "Sicurezza nel servizio esterno - Lavori di montaggio e di servizio", clicca qui.

Fonte: Suva
25 marzo 2010



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