News da Qualitas for Safety

La newsletter ti informa sugli aggiornamenti di leggi e decreti in materia di sicurezza e salute, sicurezza cantieri, ambiente, sistemi di gestione qualità-sicurezza-ambiente, sulle iniziative Qualitas e sulle opportunità di formazione.
Newsletter di martedì 23 marzo 2010

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IN QUESTA NEWSLETTER (N° 13/2010)
  • Radiazioni ottiche artificiali: le linee guida - Obbligo di valutazione di questo rischio entra in vigore il 26 aprile 2010.

  • Dipendenze da alcol e droghe: obblighi di sicurezza e igiene del lavoro - PRIMA PARTE - Aspetti fondamentali

  • Dipendenze da alcol e droghe: le mansioni a rischio - SECONDA PARTE - Assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti accertamento di assenza di tossicodipendenza

  • La segnaletica di salvataggio e antincendio nei luoghi di lavoro - Forma, pittogrammi, colori, dimensioni e collocazione

  • Lavoratori bancari e rapine - Come prevenire o ridurre i danni fisici e psichici

  • Lista di controllo - Sicurezza nel servizio esterno

  • SISTRI - Novita', proroga e faq del Ministero

  • Le prossime scadenze


Radiazioni ottiche artificiali: le linee guida
Obbligo di valutazione di questo rischio entra in vigore il 26 aprile 2010

Il Coordinamento Tecnico delle Regioni in collaborazione con l'Ispesl ha recentemente aggiornato il documento “Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro -  Indicazioni operative”.

Il documento era già stato aggiornato al D.Lgs. 106/09 nel mese di novembre 2009, questa nuova versione aggiorna anche il Capo V relativo alla protezione dei lavoratori dall'esposizione a radiazioni ottiche artificiali.

Ricordiamo che l’art. 306 c. 3 del D.lgs. 81/08 ha previsto il differimento dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al Titolo VIII - Capo V recante "Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali".
L’obbligo per il datore di lavoro di valutare il rischio derivante dall’esposizione a radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute, sarà in vigore dal 26 aprile 2010.

La violazione dell’obbligo di valutazione del rischio costituisce, per il datore di lavoro, contravvenzione sanzionata alternativamente con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da € 2.500 a € 6.400 (cfr. art. 55 co. 1 lett. a)).
Si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi se la violazione è commessa:

  • nelle aziende di cui all’art. 31 co. 6 lett. a), b), c), d), f) e g);
  • in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’art. 268 co. 1) lett. c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
  • per le attività disciplinate da Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. (cfr. art. 55 co. 2)

Questo documento è quindi di grande utilità in quanto presenta una serie di FAQ: risposte ai quesiti che più frequentemente vengono posti ai tecnici del settore.

  • Come ci si deve comportare in caso di lavorazioni che espongono al rischio di radiazioni ottiche naturali?
  • Cosa sono e dove sono presenti, sono prodotte o vengono utilizzate le ROA nei luoghi di lavoro?
  • Da quando il Capo V del Titolo VIII del DLgs.81/2008 è pienamente in vigore?
  • Quali sono i rischi per la salute e la sicurezza che si vogliono prevenire?
  • Quali caratteristiche deve avere il “personale adeguatamente qualificato” che effettua la valutazione del rischio?
  • Come si può effettuare la valutazione del rischio di esposizione alle ROA?
  • Quali sono le condizioni nelle quali la valutazione del rischio può concludersi con la “giustificazione” secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione più dettagliata?
  • E’ disponibile un elenco di situazioni lavorative che devono essere certamente valutate?
  • Quali fonti sono utilizzabili per la valutazione del rischio?
  • Come gestire la valutazione del rischio per i soggetti particolarmente sensibili?
  • In quali casi e con quali modalità i fabbricanti sono tenuti a fornire informazioni sui livelli di emissione di ROA?
  • Ai fini della valutazione del rischio, è sempre necessario misurare e/o calcolare?
  • Come si effettua la valutazione dei livelli di esposizione senza eseguire misure?
  • - Come si effettua la valutazione dei livelli di esposizione eseguendo misure?
  • Quali sono le specifiche indicazioni per le misurazioni di esposizioni a sorgenti pulsate di radiazioni coerenti e non coerenti?
  • Come interpretare i valori limite presenti nelle tabelle dell’Allegato XXXVII del DLgs.81/2008?
  • Quali sono le tipologie degli strumenti di misura e qual è la periodicità della taratura?
  • Quali misure tecniche e organizzative adottare all’esito della valutazione?
  • - Quali sono i criteri di scelta dei DPI per la protezione degli occhi e del viso da radiazioni ottiche?
  • Alla luce delle indicazioni del Capo V, Titolo VIII, DLgs.81/2008 come deve essere strutturata e che cosa deve riportare la Relazione Tecnica?
  • Quando far partire la informazione/formazione?
  • Quali sono i contenuti della informazione e formazione dei lavoratori?
  • Quando è necessario far partire la sorveglianza sanitaria?
  • Quali sono i soggetti particolarmente sensibili al rischio?
  • Qual è il ruolo della segnaletica e della delimitazione delle aree?
  • Quali sono le ricadute della legislazione sulla prevenzione e protezione dai rischi delle ROA sui DUVRI e sui PSC/POS?
  • - Quali sono le norme principali citate in questo documento?

Un esempio

Come si può effettuare la valutazione del rischio di esposizione alle ROA?
Per effettuare la valutazione del rischio di esposizione alle ROA lo schema di flusso consigliato è il seguente:

Conoscenza delle sorgenti: è necessario preliminarmente censire le sorgenti ROA (attenzione a non limitarsi a consultare inventari spesso non correttamente aggiornati) ed acquisirne i dati forniti dai fabbricanti o, in loro assenza, da documenti tecnici o lavori presenti in Letteratura che trattano sorgenti analoghe. Utilizzare, ove disponibile, la classificazione delle sorgenti secondo le norme tecniche specifiche o la conformità a standard tecnici, può consentire la “giustificazione” che permette di non effettuare una valutazione approfondita del rischio in quanto trascurabile (vedi Punto 5.07), ovvero di stabilire direttamente (senza effettuare misurazioni - vedi Punto 5.13) il superamento o meno dei valori limite.

Conoscenza delle modalità espositive: tutte le attività che comportano o possono comportare
l’impiego di sorgenti ROA devono essere censite e conosciute a fondo; in particolare devono essere individuate le tipologie di sorgenti, le modalità di impiego ed i luoghi in cui sono operanti, acquisendo, se possibile, i “layout” o le planimetrie dove sono installate le sorgenti. Per potere valutare i lavoratori a rischio e la loro effettiva esposizione è importante acquisire anche i tempi, le distanze e le modalità di esposizione per le sorgenti non coerenti, mentre per quelle laser è importante verificare anche eventuali riflessioni.
· Esecuzione di misure: nel caso non siano disponibili i dati del fabbricante o non vi siano riferimenti a standard tecnici specifici, è necessario effettuare delle misure strumentali secondo
le indicazioni fornite da norme tecniche specifiche (vedi Punti 5.14 e 5.15). Le misure devono essere eseguite con strumentazione adeguatamente tarata, dotata di caratteristiche idonee ai parametri da rilevare (vedi Punto 5.17).

Esecuzione di calcoli: partendo dai dati forniti dal fabbricante, dai dati di letteratura o dai valori misurati, mediante appositi calcoli si ottengono le grandezze necessarie al confronto con i valori limite (es.: dall’irradianza spettrale fornita dal costruttore o misurata, si stima l’irradianza efficace).

Confronto con i valori limite: i risultati acquisiti dalle fasi precedenti (dai dati dei produttori, dai dati di bibliografia, da misure strumentali o da calcoli) devono essere confrontati con i valori limite previsti nell’Allegato XXXVII del DLgs.81/2008 per stabilire il possibile superamento o meno di tali valori.

Fonte: PuntoSicuro



Dipendenze da alcol e droghe: obblighi di sicurezza e igiene del lavoro - PRIMA PARTE
Aspetti fondamentali

Gli aspetti fondamentali della normativa, gli obblighi per il datore di lavoro e per il medico competente. Un approfondimento a cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano.

L'obbligo assolutamente inderogabile per il datore di lavoro di valutare tutti i rischi, e, anche per il medico competente, di effettuare la sorveglianza sanitaria sulle mansioni ad alto rischio, anche per terzi estranei,  causato da dipendenze da alcol e da stupefacenti
L'obbligo generale indelegabile del datore di lavoro di valutare tutti i rischi lavorativi di cui agli artt. 17 c. 1 lett. a) e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 (“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”) include anche le eventuali interazioni dei rischi presenti in ambiente di lavoro con quelli derivanti da errate abitudini personali dei lavoratori, come l'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. Gli effetti delle sostanze psicotrope (alcol-stupefacenti) amplificano infatti i rischi insiti nell'attività lavorativa.
L'articolo 5 (Disposizioni generali) della DIRETTIVA DEL CONSIGLIO (89/391/CEE) DEL 12 GIUGNO 1989 prevede che “il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro”, e, nello stesso senso, l'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 (Oggetto della valutazione dei rischi) definisce chiaramente lo stesso obbligo incondizionato: “la valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”.
La Regione Veneto nelle “Indicazioni operative sulle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di alcol-dipendenza in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza (D.Lgs 81/2008 – L. 125/2001 – bozza di documento del 26 giugno 2009)”, afferma che “il Datore di Lavoro deve valutare, richiedendo in particolare la collaborazione del medico competente, il rischio legato all’assunzione di alcolici nella propria azienda in base all’elenco delle attività con divieto di assunzione di alcolici contenuto nell’Allegato 1 del Provvedimento attuativo 16 marzo 2006 dell’art 15 della Legge n. 125/2001.  Lo stesso vale ovviamente per quel che riguarda l'assunzione di stupefacenti.
Nello svolgimento di tale compito l'articolo 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) del D.lgs. n. 81/2008 prevede inoltre che: “il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41” (ovvero nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, tra i quali anche il caso di cui al comma 4 dell'articolo 41 , relativi ad alcol dipendenza e assunzione di stupefacenti, ma anche tossicodipendenza e assunzione di alcolici (nelle mansioni a rischio). Per la violazione di detto obbligo il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400.
E d'altro canto l'articolo 25 comma 1 (Obblighi del medico competente) prevede che: “il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi (arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro), anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza...”.
Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, c.d. “testo unico” di sicurezza del lavoro, è poi inequivocabile nel sancire che il medico competente è obbligato ad eseguire la sorveglianza sanitaria i tutti i casi previsti dalla normativa vigente: articolo 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.lgs. n° 81/2008: ”la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente”.

In tale contesto assume particolare pregnanza per il medico competente desideroso di rispettare la legge vigente l'art. 25 (Obblighi del medico competente)  del D.lgs. n. 81/2008, ai sensi del quale “il medico competente: b) programma  ed  effettua  la  sorveglianza  sanitaria  di  cui all'articolo 41  attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei  rischi specifici  e  tenendo  in  considerazione  gli indirizzi scientifici più avanzati”.
Quindi anche in assenza di linee guida ufficiali, il medico competente procede obbligatoriamente alla sorveglianza sanitaria osservando gli indirizzi scientifici più avanzati, che deve conoscere. La risibile giustificazione per la colpevole inerzia e la sostanziale violazione di obblighi penalmente sanzionati in materia di sorveglianza sanitaria da parte di taluni che adducono come giustificazione la mancanza di linee guida ufficiali è totalmente destituita di ogni fondamento, posta che la norma vigente richiamata in alcun modo fa riferimento a linee guida più o meno ufficiali, ma al contrario richiama il medico competente all'obbligo di conoscere gli indirizzi scientifici più avanzati, poiché i protocolli sanitari li deve elaborare lui, e nessun altro,e  se non ci sono sarà lui a risponderne di fronte alla legge e anche dal punto di vista deontologico posto che l'articolo 39 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede esplicitamente che “l' ’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH), che lo obbligano non solo a tutelare la salute del lavoratore, prima del pur importantissimo posto di lavoro, ma anche a considerare sempre i rischi per i terzi estranei.
D'altra parte quando esiste il buon senso anche civico e la buona volontà di rispettare la norma vigente, come nel caso della movimentazione manuale dei carichi, i protocolli e le modalità di valutazione li si è andati a pescare perfino negli Stati Uniti, mentre per non far nulla in materia di rischi lavorativo da alcol e stupefacenti ogni scusa, anche se campata totalmente in aria, è giustificata.
Ogni violazione di questo obbligo inderogabile di effettuare la sorveglianza sanitaria in base agli indirizzi scientifici più avanzati, da parte del medico competente, è punito con l'arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200  euro ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 81/2008.

Dunque, a proposito dell’attività di collaborazione obbligatoria del medico competente con il datore di lavoro anche al di fuori dell’obbligo della sorveglianza sanitaria, si deve ribadire  che la funzione che il D. Lgs. n. 81/2008 ha voluto assegnare al medico competente è duplice, una quella appunto di collaborare con il datore di lavoro e con il SPP che lo deve portare a partecipare alla valutazione dei rischi finalizzata anche ad

individuare la necessità di programmare una eventuale sorveglianza sanitaria (art 25 del D. Lgs. n. 81/2008) [si rammenti a tal proposito che secondo le indicazioni fornite dall’art. 28 comma 2 lettera e) del Testo Unico il datore di lavoro dovrà indicare nel DVR avente data certa, con un obbligo anche penalmente sanzionato dal successivo art. 29 comma 2, il nominativo del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi] e l’altra funzione di effettuare, dietro nomina, la sorveglianza sanitaria se obbligatoria.
Per concludere l’attività di controllo del buono stato di salute dei lavoratori che il legislatore ha voluto imporre al datore di lavoro prima di assegnare al lavoratore i compiti in azienda, prevista dall’art. 18 comma 1 lettera c)  del D. Lgs. n. 81/2008, può benissimo farsi rientrare fra i compiti di collaborazione che il medico competente deve fornire al datore di lavoro e ad essa dovrà seguire, se ne emerge la necessità al termine dalla valutazione dei rischi alla quale ha partecipato e dietro sua esplicita indicazione, la sorveglianza sanitaria se obbligatoria per legge, oppure il consiglio che se vi sono giustificati motivi per certe mansioni pericolose ma non incluse nelle intese stato regioni del 2006 e 2007 su alcol e stupefacenti,  la decisione di inviare il dipendente a visita collegiale presso la struttura pubblica della asl.

Gli articoli 41 e 42 del D.Lgs. n. 81/2008 disciplinano, rispettivamente, la “sorveglianza sanitaria” ed i “provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica”.
Il comma 2 dell’art. 41, in particolare, stabilisce che la sorveglianza sanitaria comprende, per quanto qui interessa:
a) la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;(...)
d) la visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica; (...)
Il successivo comma 4  dell'articolo 41,  nello stabilire che le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente, soggiunge chiaramente,  e imporre, la sorveglianza sanitaria anche in relazione ad alcol e stupefacenti:
“art. 41. Sorveglianza sanitaria
4. ... Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2,  lettere a), b)  e d)  sono  altresì finalizzate   alla   verifica  di  assenza di  condizioni  di  alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Dunque “gli accertamenti mirati alla verifica dell’eventuale assunzione, da parte dei lavoratori, di sostanze stupefacenti o psicotrope sono compresi nel novero delle verifiche sulla salute dei lavoratori stessi disciplinate dal citato art. 41 del D.Lgs. 81/2008” (T.A.R. LAZIO, Sez. 1, 8 aprile 2009). E lo stesso vale per l'assunzione di alcolici, ai sensi dello stesso art. 4 comma 4 e degli artt. 1 e 15 della legge n. 125/2001.
Con il comma 5 dell'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 si è previsto che:
“Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53”, nonché con il comma 6 dello stesso articolo ai sensi del quale:
“Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente”
con l’obbligo ancora fissato dal comma 7 che:
“Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità”e con il comma 8 che:
“Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore”
prevedendo, infine, con il comma 9 che:
“Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso”.
Va pure ricordato che con l'importante sentenza 8 aprile 2009, il Tar del Lazio sezione I ha nettamente e giustamente respinto la richiesta di annullamento dell’atto della Conferenza permanente stato-regioni del 18 settembre 2008 concernente le procedure per gli accertamenti (test) di assenza di sostanze stupefacenti, da parte dei lavoratori, presentato dalle organizzazioni sindacali dei trasporti, ai quali si erano associate Fim, Fiom, Uilm.
La richiesta di annullamento era fondata sulla convinzione che i test violassero l’articolo 117 della Costituzione e ledessero i diritti individuali dei lavoratori, trascurando però il prioritario diritto alla salute di cui all'art. 32, che è anche interesse della collettività, e dei terzi estranei messi in pericolo dai comportamenti lavorativi di chi svolge mansioni a rischio e assume stupefacenti: il Tar del Lazio mette in evidenza proprio questo profondissimo limite concettuale laddove osserva che “parte ricorrente ... non sembra – nel quadro della prospettazione esplicitata nell’atto di ricorso all’esame – aver adeguatamente valutato che la disciplina oggetto di, censura riguarda fattori di rischio le cui ricadute potenzialmente offensive non concernono, esclusivamente, la persona e/o la salute dei lavoratori; ma sono – invece – suscettibili di riverberarsi anche sui terzi (tenuto presente il particolare settore lavorativo – trasporti – contemplato dalla disciplina in esame)”.
La sentenza del Tar del Lazio respinge la richiesta di annullamento affermando che l’atto amministrativo emanato dalla Conferenza stato-regioni non fa altro che definire meglio e in modo del tutto legittimo quanto disciplinato dagli articoli 41 e 42 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico), in materia di sorveglianza sanitaria e di provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica.
Il provvedimento chiarisce che quando da parte del datore di lavoro si formi il ragionevole dubbio che il lavoratore assuma sostanze stupefacenti o quando, dopo il verificarsi di un infortunio, si voglia escludere che l'assunzione ci sia stata, sia lecito chiedere che si attivino le opportune azioni di accertamento sanitario.



Dipendenze da alcol e droghe: le mansioni a rischio - SECONDA PARTE
Assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti accertamento di assenza di tossicodipendenza

In quali casi è obbligatorio l’accertamento di assenza di tossicodipendenza? Quali sono le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi? Un approfondimento a cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano.

Il comma 1 dell’art. 125 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) ha stabilito che “gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici”.
Il comma 2 del predetto articolo ha, poi, soggiunto che “il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le relative modalità”; mentre il comma 3 ha posto a carico del datore di lavoro “in caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro” l’obbligo di “far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi”.

L’attuazione delle indicate disposizioni – intervenuta a considerevole distanza di tempo dall’entrata in vigore del D.P.R. 309/1990 e a seguito di modifica costituzionale che ha introdotto nuove e inderogabili competenze regionali – è necessariamente transitata attraverso il perfezionamento (con successivo provvedimento del 18 settembre 2008) dell’accordo precedentemente raggiunto in sede di Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano (ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007), sul documento recante “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi”.
L’art. 8, comma 2, dell’Intesa del 30 ottobre 2007 ha stabilito che “le procedure diagnostiche e medico legali, comprese le modalità di prelievo, conservazione e catena di custodia dei campioni, sono individuate con accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente intesa. L’accordo individua altresì le tecniche analitiche più specifiche con le quali effettuare la ripetizione delle analisi, garantendo affidabilità e uniformità secondo metodiche di qualità condivise”.
Mentre il comma 4 ha demandato alla struttura sanitaria l’immediata comunicazione dell'esito degli accertamenti al medico competente, “che lo comunica nel rispetto della riservatezza al datore di lavoro e al lavoratore interessato”, il comma 5 facoltizza il lavoratore di cui sia accertata la tossicodipendenza a chiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione anzidetta, la ripetizione dell'accertamento presso il Servizio per le tossicodipendenze dell'Azienda sanitaria locale.

A seguito dell’Intesa del 30 ottobre 2007, la stessa Conferenza Stato-Regione ha dunque  provveduto, con l’atto del 18 settembre 2008 all’approvazione di un documento, elaborato al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (avvalendosi del contributo di un apposito Gruppo tecnico) con il quale sono state individuate le procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope nei lavoratori che svolgono mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza,  l'incolumità e la salute di terzi. Occorre sottolineare con forza la portata della tutela che riguarda anche i terzi estranei danneggiati dai comportamenti di lavoratori che svolgono mansioni rischiose in condizioni psicofisiche menomate dall'assunzione di sostanze stupefacenti od alcol. Questa finalità prevenzionistica a favore della collettività viene spesso bellamente ignorata da critici troppo disinvolti della normativa vigente,magari in nome di diritti individuali cui dovrebbe essere consentito di calpestare i diritti di tutti a vivere senza essere investiti da chi utilizza mezzi di trasporto o sollevamento, per fare esempio, senza averne i necessari requisiti psicofisici.

Nell’Allegato 1 all’atto di cui sopra trovano analitica disciplina le procedure per gli accertamenti in questione.

Quanto alla normazione regionale esemplare risulta essere - come non di rado accade - per le modalità efficacemente definite degli adempimenti necessari , la deliberazione della Giunta Regionale della Toscana 27 ottobre 2008 n. 868 con la quale sono state dettate le “Linee di indirizzo regionali per le procedure relative agli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”.
In attuazione delle indicazioni contenute nel citato Allegato 1 all’Atto del 18 settembre 2008, nell’Allegato 1, punto 2. della deliberazione regionale di che trattasi (“Procedure accertative di primo livello da parte del medico competente”), vengono precisati gli “Adempimenti a carico dei datori di lavoro” (punto 2.1), fra i quali sono annoverati la comunicazione al medico competente dell’elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti in base alla lista delle mansioni descritte in Allegato 1 al Provvedimento n. 99/CU del 30 ottobre 2007 (da effettuarsi, comunque, con frequenza minima annuale); e vengono, altresì, individuate (in stretta analogia con quanto fissato in sede di Conferenza Stato-Regioni) le seguenti tipologie di accertamenti:
- periodici (sottoposizione del lavoratore ad accertamento, di norma con frequenza annuale; con la specificazione che, “in situazione di elevata numerosità dei soggetti da sottoporre all’accertamento,va tenuto conto, … che nel rispetto delle procedure di accertamento si dovranno garantire le caratteristiche di non prevedibilità da parte dei lavoratori della data di effettuazione dell’accertamento e, contemporaneamente, si dovrà escludere la possibilità di scelta volontaria dei candidati agli accertamenti da parte del datore di lavoro”: con riveniente possibilità, per il datore di lavoro, di selezionare “i lavoratori da inviare e sottoporre di volta in volta agli accertamenti previsti, mediante l’utilizzo di un processo casuale di individuazione che escluda la possibilità di scelta volontaria da parte del datore di lavoro stesso”);
- per ragionevole dubbio (“in adeguamento alle direttive comunitarie in materia, il lavoratore viene sottoposto ad accertamento di idoneità alla mansione a rischio anche – oltre al controllo sanitario periodico – quando sussistano indizi o prove sufficienti di una sua possibile assunzione di sostanze illecite”);
- dopo un incidente (“il lavoratore, in caso di ragionevole dubbio, deve essere sottoposto, dal medico competente nei casi in cui è previsto, ad accertamento di idoneità alla mansione successivamente ad un incidente avvenuto alla guida di veicoli o mezzi a motore durante il lavoro, per escludere l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope”);
- di follow up o monitoraggio cautelativo (“il lavoratore, prima del suo rientro nella mansione a rischio, dovrà comunque essere controllato, dal medico competente, ad intervalli regolari dopo la sospensione per esito positivo per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope al fin e di verificare nel tempo il permanere dello stato di non assuntore”. Tali accertamenti “andranno eseguiti con periodicità almeno mensile con date non programmabile dal lavoratore e da stabilire di volta in volta coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs.n .81 del 9 aprile 2008 nel caso di   fattispecie. La durata minima prevista sarà di almeno 6 mesi”);
- in occasione del rientro al lavoro, nella mansione a rischio, dopo un periodo di sospensione dovuto a precedente esito positivo (sottoposizione del lavoratore ad “accertamento di idoneità alla mansione per garantire il suo stato di non assuntore, prima di riprendere a svolgere la mansione a rischio”).

Quanto al previsto iter degli accertamenti (punto 2.2), sono analiticamente disciplinati sia gli adempimenti del medico competente e dei datori di lavoro, sia le indicazioni per la visita medica.

L'accertamento va attuato secondo le disposizioni dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 e nel rigoroso rispetto  delle procedure diagnostiche e medico legali per l'accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti dettate dal Provvedimento 18 settembre 2008 recante  “Accordo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU), sul documento recante «Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi». (Rep. Atti n. 178/CSR)” (Gazzetta Ufficiale n. 236 del 8-10-2008).
Il datore di lavoro deve preventivamente comunicare al medico competente l'esistenza delle mansioni a rischio e i nominativi dei lavoratori che svolgono dette mansioni ai sensi del provvedimento 30 ottobre 2007  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 15 novembre 2007 di  intesa della Conferenza Stato - Regioni, ai sensi  dell’art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003, con il quale sono stati individuati nell'allegato I una serie di mansioni lavorative  da parte dei lavoratori impegnati in attività di trasporto passeggeri e merci pericolose e in altre mansioni individuate nell'allegato I per i quali diviene obbligatoria la visita preventiva finalizzata all’accertamento di un eventuale uso di sostanze stupefacenti.
Il primo atto obbligatorio è previsto dall'art. 4 (Accertamenti sanitari preventivi di screening) dell'intesa è al riguardo chiarissimo:
1. Il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all'espletamento di mansioni comprese nell'elenco di cui all'Allegato I, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato.
2. Il medico competente, all’atto dell’assunzione del personale adibito alle mansioni di cui all’allegato 1 e successivamente, con periodicità da rapportare alle condizioni personali del lavoratore in relazione alle mansioni svolte, provvede a verificare l’assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendolo a specifici tests di screening in grado di evidenziarne l’assunzione, secondo le modalità definite nell’ articolo 8.

L'articolo 8 dell'Intesa citata prevede poi che le procedure diagnostiche e medico-legali definite infine il 18 settembre 2008 dal succitato Accordo lo Stato, le Regioni e le province autonome.
In realtà era stata regolata anche la fase antecedente con il successivo art. 13 (Norme transitorie), inequivocabile: “1. Fino all'approvazione dell'Accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 8, comma 2, si applicano le procedure e le modalità disciplinate nel decreto del Ministro della sanità 12 luglio 1990, n. 186, per accertare l’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope”.
L'allegato che segue assume rilevanza non solo ai fini della sorveglianza sanitaria, ma prima ancora, da un punto di vista logico-giuridico, per quel che riguarda l'esatto e completo adempimento di valutare tutti i rischi lavorativi di cui agli artt. 17 comma 1 lett. a) e 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

ALLEGATO I  del provvedimento 30 ottobre 2007  di  intesa della Conferenza Stato - Regioni

MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L’INCOLUMITA’ E LA SALUTE DEI TERZI
1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al DPR 19 marzo 1956 n. 302);
c) Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al DPR 30 dicembre 1970 n 1450 e s.m.)
2) Mansioni inerenti le attività di trasporto
a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
g) personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri , nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
i) personale certificalo dal Registro aeronautico italiano;
l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.



La segnaletica di salvataggio e antincendio nei luoghi di lavoro
Forma, pittogrammi, colori, dimensioni e collocazione

La scheda ricorda che la segnaletica di salvataggio ed antincendio appartiene al campo più generale delle prescrizioni previste per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.
In particolare i segnali di salvataggio o di soccorso, che “forniscono indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio”, sono di “forma quadrata o rettangolare ed hanno un pittogramma bianco su fondo verde”.
La segnaletica antincendio invece è “destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione dei materiali e delle attrezzature antincendio” ed è di “forma quadrata o rettangolare ed ha pittogramma bianco su fondo rosso”.
Inoltre a questa categoria appartengono “specifici segnali di informazione che indicano il comportamento che devono osservare lavoratori e altre persone presenti in caso di incendio”.
In questo caso la forma, i pittogrammi ed i colori non sono stati predeterminati “ma devono comunque essere diversi da quelli previsti dalla normativa di riferimento per i segnali già codificati”.

La scheda indica che le attrezzature antincendio e i sistemi di salvataggio “devono essere identificati attraverso apposita segnaletica, indicante la loro ubicazione, in modo da renderli visibili da lontano”.
In certi casi possono essere necessari segnali aggiuntivi – ad esempio freccia bianca su fondo verde per i segnali di soccorso e bianca su fondo rosso per quelli antincendio – “da abbinare a quelli principali, per indicare le direzioni da seguire al fine di raggiungere questi sistemi e le attrezzature di sicurezza”.

Il documento riporta le immagini della segnaletica con indicazione del loro significato e offre dettagliate informazioni riguardo:

  • all’installazione dei cartelli
  • alle loro dimensioni; 
  • alla loro collocazione

Per scaricare la documentazione, clicca qui.



Lavoratori bancari e rapine
Come prevenire o ridurre i danni fisici e psichici - Linee Guida delle Regioni

E' stato elaborato un documento contenente le “Linee di indirizzo per prevenire o ridurre i danni fisici e psichici dei lavoratori bancari correlati alle rapine”.

Tale documento, predisposto e condiviso dal gruppo tecnico interregionale della prevenzione, igiene salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è il frutto di un costruttivo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria e con l'Associazione Bancaria Italiana e contiene indicazioni per l’azione di prevenzione, assistenza, vigilanza e controllo dei competenti servizi delle ASL.

Per scaricare la documentazione, clicca qui.

Fonte: SNOP.IT



Lista di controllo
Sicurezza nel servizio esterno

Trasferte

Durante le attività di servizio esterno, i lavoratori sono esposti a numerosi rischi e sollecitazioni. Per prevenire infortuni e danni alla salute occorre una buona organizzazione, formazioni periodiche e un equipaggiamento adeguato.
Tutto questo contribuisce a una maggiore efficienza nell’esecuzione dei lavori.

I principali rischi per i lavoratori sono i seguenti:

  • incidenti della circolazione;
  • stress, ad esempio in seguito a ritardi imprevisti;
  • pericoli durante il trasporto di attrezzature di lavoro e materiali, soprattutto in seguito a carichi fissati male all’interno del veicolo e sopra il veicolo.

Per scaricare la "Lista di controllo: sicurezza nel servizio esterno - trasferte", clicca qui.

Fonte: Suva
18 marzo 2010



SISTRI
Novita', proroga e faq del Ministero

È stato pubblicato nella GU del 27 febbraio 2010, il Decreto Ministeriale 15 febbraio 2010, - Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009». Il Decreto, entrato in vigore il 28 febbraio 2010, reca all’art. 1, la proroga della data di iscrizione al SISTRI.
La tanto scongiurata e attesa proroga fa slittare di trenta giorni le scadenze per l’iscrizione al sistema, le quali saranno dunque il 30 marzo per la prima categoria (anziché 28 febbraio) e 29 aprile per la seconda (anziché 30 marzo).

Tra le principali novità ricordiamo la nuova definizione di delegato, che va a modificare la definizione riportata nell’Allegato IA: il delegato è "il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, e' delegato dall'impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed e' attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l'impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun "Delegato", le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell'impresa». Scompaiono dunque i riferimenti alla responsabilità della gestione dei rifiuti.
 
Altra novità importante riguarda la modifica dei commi 6 e 7 dell’art. 5, ovvero la correzione del termine temporale entro il quale inserire i dati del rifiuto. Se prima i produttori erano tenuti alla compilazione della Scheda SISTRI-Area Movimentazione almeno 8 ore prima di effettuare la movimentazione, con il nuovo decreto il limite temporale scende ad almeno 4 ore e con solo riferimento alla movimentazione dei rifiuti pericolosi.
Ancora, il trasportatore accede al sistema per inserire i propri dati almeno 2 ore prima dell’operazione, e non più 4, e sempre con riferimento ai soli rifiuti pericolosi.
Per i rifiuti non pericolosi è stato introdotto l’art. 7-bis, il quale precisa che la Scheda SISTRI-Area Movimentazione deve essere compilata, dal produttore e dal trasportatore, prima della movimentazione, senza recare alcun limite temporale entro cui inserire i dati.
 
Chiarimenti in merito al pagamento dei contributi si trovano all’art. 5 del DM 15 febbraio 2010.
 
Per quanto riguarda gli obblighi di cui al co. 2 art. 6 del DM 17 dicembre 2009, ne sono tenuti al rispetto anche i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o impresa, il trasporto transfrontaliero dall’estero (effettuato da un'impresa di cui all'art. 212, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). Ovvero anche questi soggetti sono tenuti a comunicare i propri dati, necessari per la compilazione della scheda SISTRI-Area Movimentazione, al delegato dell’impresa di trasporto, che compila anche la sezione del produttore. Poi il gestore del destino finale trasmetterà al produttore iniziale di rifiuti stessi, la copia della Scheda SISTRI completa, al fine di attestare l’assolvimento della sua responsabilità.



Le prossime scadenze
30/03/2010 - Adesione sistema di controllo e tracciabilità rifiuti (S.I.S.T.R.I.)

Dovranno effettuare l’iscrizione al sistema di controllo e tracciabilità rifiuti (S.I.S.T.R.I.) entro il 30 marzo 2010, coloro che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti;i commercianti e gli intermediari di rifiuti; coloro che svolgono operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ivi compresi quelli che effettuano trasporto in conto proprio (art.212 c.8 d.lgs 152/06)-e che occupano più di 50 dipendenti; le imprese e gli enti con più 50 dipendenti, che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi da potabilizzazione, da depurazione delle acque e da abbattimento fumi.
Periodicità: Una Tantum

30/03/2010 - Rifiuti dell'industria del biossido di titanio

Per consentire allo Stato italiano di inviare alla Commissione CEE la relazione triennale sulla prevenzione e la riduzione progressiva dell'inquinamento provocato dall'industria del biossido di titanio, chiunque effettui operazioni di scarico o di stoccaggio trasmette alla regione o alla provincia autonoma entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sulla tipologia e sui quantitativi di rifiuti prodotti e/o scaricati o stoccati nell'anno solare precedente e gli altri dati necessari.
Periodicità: Annuale

31/03/2010 - Oli e grassi esausti

Termine per il versamento trimestrale dei contributi per il riciclaggio degli oli e grassi vegetali e animali esausti al consorzio obbligatorio nazionale competente. Il contributo e' versato al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli dei grassi vegetali ed animali esausti di cui all'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di seguito denominato "Consorzio", dai soggetto che: a) immettono sul mercato nazionale oli vegetali confezionati, anche importati; b) cedono oli vegetali alle imprese che li utilizzano come ingredienti di prodotti composti; c) importano oli vegetali per utilizzarli direttamente come ingredienti di prodotti composti. Il contributo e' versato con cadenza trimestrale con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le fasi successive della commercializzazione, riportando nelle fatture di vendita la frase "contributo di riciclaggio oli vegetali esausti assolto".
Periodicità: Trimestrale

31/03/2010 - Elettrodotti

Per gli elettrodotti con tensione di esercizio non inferiore a 132 kV, gli esercenti devono fornire agli organi di controllo, secondo modalità fornite dagli stessi, con frequenza trimestrale, 12 valori per ciascun giorno, corrispondendoti ai valori medi delle correnti registrati ogni 2 ore nella normali condizioni di esercizio.
Periodicità: Trimestrale

31/03/2010 - Contributo CONAI sulle etichette

Soggetti interessati sono i produttori di etichette (in carta e/o plastica, alluminio stampate e non) o, per gli imballaggi in sughero utilizzando il mod. n. 6.17. Entro la fine di marzo 2009 l’azienda che si avvale della forfetizzazione del contributo CONAI sulle etichette, deve inviare un’autodichiarazione (modulo 6.14) con la quale informa il CONAI che si avvarrà della procedura e indica il fatturato di etichette relativo all'ultimo esercizio chiuso. Inoltre sempre entro lo stesso termine l’azienda che intende avvalersi delle esenzioni dal contributo ambientale sugli imballaggi esportati può accedere alla procedura ordinaria o semplificata di esenzione per esportazione ( mod. 6.5 o mod. 6.6 )
Periodicità: Annuale



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