| News da Qualitas for Safety | | La newsletter ti informa sugli aggiornamenti di leggi e decreti in materia di sicurezza e salute, sicurezza cantieri, ambiente, sistemi di gestione qualità-sicurezza-ambiente, sulle iniziative Qualitas e sulle opportunità di formazione. Newsletter di martedì 16 marzo 2010 | | | | | | ABBONAMENTO ANNUALE AL NOSTRO SITO SCONTATO DEL 50%
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| | IN QUESTA NEWSLETTER (N° 12/2010) | | | |
- Check list per la sicurezza nei cantieri edili
- Quali sono i limiti di validità della formazione a distanza?
- RSPP - Compiti e responsabilità - Sentenza della Cassazione penale 15/01/2010, n. 1834
- Criticità interpretative della normativa sulla salute e sicurezza del lavoro vigente - Nomina del Rls in un'impresa familiare
- Campi elettromagnetici - Il ruolo e le funzioni di RSPP e RLS
- Come valutare lo stress di chi lavora nei centri commerciali - Il questionario OSI, i risultati ottenuti, le influenze relative alle differenze di genere e anzianità di servizio
- Infortuni alle lavoratrici - Il pericolo principale è la strada
| | Check list per la sicurezza nei cantieri edili | | I principali aspetti che gli organismi di vigilanza ritengano debbano essere garantiti nei cantieri temporanei e mobili | | La check list è accompagnata - argomento per argomento - da indicazioni pratiche che chiariscono quali sono i rischi che vengono via via passati in rassegna, orientando così il valutatore a farne l'uso corretto.
La check list è uno strumento di supporto per ditte e tecnici che vogliono migliorare le condizione di salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri; è una sorta di check up preventivo che permette di verificare se il cantiere è in regola prima di un'ispezione.
La lista di controllo - non esaustiva - contiene i principali aspetti che gli organismi di vigilanza ritengano debbano essere garantiti nei cantieri temporanei e mobili.
Per scaricare la "Check list per la sicurezza nei cantieri edili", clicca qui.
Fonte: Ministero del Lavoro 10 marzo 2010
| | Quali sono i limiti di validità della formazione a distanza? | | | | Sono validi i corsi on line (FAD) per la formazione di Responsabili (RSPP) e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), Addetti antincendio, Addetti primo soccorso, lavoratori e loro rappresentanti (RLS) ?
- Nei corsi di formazione per ASPP e RSPP, disciplinati dall’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 26.01.06 non è ammesso l’erogazione della formazione a distanza.Rimangono al di fuori del menzionato divieto i corsi di per RSPP/ Datori di lavoro (art. 34 D.Lgs. 81/08);
- Per quel che concerne la formazione degli Addetti al servizio antincendio, di cui al DM 10 marzo 1998 (art. 7 e All. IX), si ritiene che la fase di apprendimento delle nozioni di teoria possa eventualmente essere svolta con modalità FAD, non sussistendo espresso divieto, mentre la fase di esercitazione pratica - in considerazione delle implicazioni di carattere operativo che caratterizzano il ruolo in esame - debba essere effettiva e non possa venire svolta unicamente con supporti audiovisivi;
- In ordine alla formazione degli Addetti al pronto soccorso aziendale, alla luce della disciplina dettata dal DM 15 luglio 2003, n. 388 (art. 3 e All. III), si ritiene che la fase di apprendimento delle nozioni teoriche possa eventualmente essere svolta con modalità FAD, mentre risulta oltremodo opportuno che la capacità di intervento sul campo sia acquisita mediante esercitazioni pratiche (anche in questo caso viste le caratteristiche operative del ruolo considerato);
- Riguardo ai corsi di formazione per i lavoratori e gli RLS (art. 37 D.Lgs. 81/08) non sussistono impedimenti allo svolgimento con modalità FAD.
N.B. In termini generali si ritiene, comunque, opportuno che i percorsi di formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro vengano svolti prediligendo lezioni in aula ed un approccio di carattere operativo con esercitazioni pratiche, al fine di garantire maggior efficacia dell’acquisizione delle nozioni trasmesse e nell’apprendimento di comportamenti volti a realizzare una concreta tutela della salute dei lavoratori.
Fonte: Regione Veneto 15 marzo 2010
| | RSPP - Compiti e responsabilità | | Sentenza della Cassazione penale 15/01/2010, n. 1834 | | Al centro della sentenza si colloca un ingegnere responsabile del servizio di protezione e prevenzione per designazione ricevuta dal titolare di una s.p.a., condannato per il delitto di lesioni colpose gravi in danno di un operaio-dipendente che nell’effettuare di notte “in assenza di luce artificiale e di cinture di sicurezza le operazioni di posizionamento dei ganci di un carrello elevatore all'estremità di un tubo metallico per gasdotto sovrapposto ad altri in quinta fila perdeva l'equilibrio, precipitando da un'altezza di m. 3,15 dal suolo”.
Nel confermare la condanna, la Sez. IV osserva che “la designazione - ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a), D.Lgs. n. 626/1994 [ripreso dall’art. 17, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008] - dell’imputato quale responsabile del servizio prevenzione e protezione ha posto quest'ultimo in una specifica posizione nei confronti dei beneficiari delle norme antinfortunistiche, competendogli l'osservanza dei compiti dettagliatamente elencati nel successivo art. 9 [ripreso dall’art. 33 D.Lgs. n. 81/2008], e, tra essi, l'obbligo dell'individuazione dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione da adottare”.
Ne desume che, “nel fare ciò, il responsabile del servizio opera per conto del datore di lavoro, il quale è persona che giuridicamente si trova nella posizione di garanzia, poiché l'obbligo di effettuare la valutazione e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione,
in collaborazione con il responsabile del servizio, fa capo a lui in base all'art. 4, commi 1, 2 e 6 del D.Lgs. n. 626/1994 [ora artt. 17, comma 1, lettera a), 28 e 29 D.Lgs. n. 81/2008], tanto è vero che il medesimo decreto non prevede nessuna sanzione penale a carico del responsabile del servizio, mentre punisce il datore di lavoro per non avere valutato correttamente i rischi”.
Insegna che “il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è, in altri termini, una sorta di consulente del datore di lavoro ed i risultati dei suoi studi e delle sue elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda, vengono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che quest'ultimo delle eventuali negligenze del consulente è chiamato comunque a rispondere”, e che “il soggetto designato responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, possa, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione”.
Critica, pertanto, l’assunto difensivo “secondo cui nulla avrebbe potuto fare l’iimputato per eliminare i rischi connessi alla movimentazione dei
tubi, giacchè il rischio di caduta da una catasta di essi non era preventivabile, in quanto la manovra di aggancio non comportava la salita sui tubi e nessuna segnalazione di rischi del genere era stata a lui comunicata”.
E spiega che un tale assunto muove “da un'interpretazione del disposto del D.Lgs. n. 626/1994, art. 9 [ora art. 33 D.Lgs. n. 81/2008] e, più in generale, delle regole che presidiano la responsabilità per condotta omissiva in materia di infortuni sul lavoro, assolutamente non condivisibile”, poiché “l'opzione esegetica sottesa postula invero che, laddove non vi siano poteri di amministrazione attiva in materia di adeguamento dei luoghi di lavoro, e segnatamente di intervento e di spesa, non possa, perciò solo, esservi responsabilità per colpa in connessione al verificarsi di un infortunio, laddove, salvo verifiche della situazione fattuale determinatasi in concreto, può al più essere vero il contrario”.
Chiarisce ancora, con particolare riguardo alle funzioni riservate al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che “l'assenza di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale non esclude che l'inottemperanza alle stesse - e segnatamente la mancata individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza, nonché di informazione e formazione dei lavoratori - possa integrare un'omissione ‘sensibile’ tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa ignorata dal responsabile del servizio”.
E aggiunge che, “considerata la particolare conformazione concepita dal legislatore per il sistema antifortunistico, con la individuazione di un soggetto incaricato di monitorare costantemente la sicurezza degli impianti e di interloquire con il datore di lavoro, deve presumersi che, ove una situazione di rischio venga dal primo segnalata, il secondo assuma le iniziative idonee a neutralizzarla”.
Ciò precisato, la Sez. IV prende atto che “la movimentazione dei tubi costituiva una fase antecedente, ma imprescindibile, al loro avvio nelle linee di lavorazione interne al capannone industriale della azienda”, e che l’imputato, “per la qualifica rivestita, non poteva ignorare, appunto perché prodromica al ciclo di lavorazione e ripetuta costantemente, i rischi connessi alla fase di movimentazione, specie qualora il prelievo riguardava una catasta di tubi che poneva il superiore ad un'altezza da terra tale da costituire una potenziale situazione di pericolo per l'incolumità degli operai addetti alla movimentazione".
Fonte: IPSOnews
| | Criticità interpretative della normativa sulla salute e sicurezza del lavoro vigente | | Nomina del Rls in un'impresa familiare | | Domanda:
Vi è obbligo di nomina del RLS in un’ impresa familiare, senza dipendenti?
Risposta:
All’impresa familiare definita ai sensi dell’art. 230 bis, comma 2 , del codice civile, si applica l’art. 3, comma 12, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che rimanda all’art. 21 del medesimo decreto.
Non è previsto il diritto-dovere dei collaboratori (non dipendenti) dell’impresa familiare ad eleggere o designare un proprio rappresentante di cui all’art. 47, comma 2.
Fonte: Regione Veneto 10 marzo 2010
| | Campi elettromagnetici | | Il ruolo e le funzioni di RSPP e RLS | | Si ricorda preliminarmente alcune indicazioni relative al Decreto legislativo 81/2008 e al Decreto legislativo 106/2009:
- e disposizioni del Titolo VIII-Capo V (radiazioni ottiche artificiali) entreranno in vigore il 26 aprile 2010;
- le disposizioni del Titolo VIII-Capo IV (campi elettromagnetici) entreranno in vigore il 30/04/2012.
E che con il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, e le correzioni successive, si ha:
- una “conferma del sistema relazionale introdotto dal D.Lgs.626/94” (SPP, RLS, …) per la gestione aziendale della sicurezza;
- una “conferma della generalizzazione della prassi: valutazione, eliminazione/riduzione del rischio, controllo sanitario, formazione / informazione”;
- una “maggiore attenzione ai rischi di interferenza ed a quelli presenti nei cantieri sulla falsariga della legge 123/2007”.
- Inoltre le funzioni di RSPP e RLS sono indicate nel dettaglio nel Titolo I del D.Lgs. 81/2008, si sottolinea che il Servizio di Prevenzione e
- Protezione è l’insieme “delle persone, sistemi e mezzi (esterni o interni all'azienda) finalizzati all'attività di prevenzione/protezione dei rischi professionali sul lavoro”. In particolare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP o R-SPP) è “persona designata dal Datore di Lavoro (compito non delegabile!) ed in possesso di attitudini e capacità adeguate (DLgs.195/03)”.
Riguardo in specifico alla valutazione dei rischi (VdR):
- il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il Documento di Valutazione dei rischi (DVR) “in collaborazione con il R-SPP e il medico competente (MC), se presente”, e questa attività è svolta previa consultazione del RLS;
- il DVR può essere tenuto su supporto informatico e, deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione da parte del datore di lavoro (DdL) “nonché, ai soli fini della prova della data, del R-SPP, del RLS e del MC, ove nominato”
Sempre in riferimento alla valutazione dei rischi si indica anche che:
- “in caso di costituzione di nuova impresa, il DdL è tenuto ad effettuare immediatamente la VdR elaborando il relativo DVR entro 90 giorni dall’inizio della propria attività;
- la VdR deve essere immediatamente rielaborata, … “in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il DVR deve essere rielaborato nel termine di 30 giorni dalle rispettive causali”.
Riportiamo ora quanto indicato in relazione al rapporto tra campi elettromagnetici (CEM), Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI), Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e Piano Operativo di Sicurezza (POS).
Nel DUVRI (art.26, comma 3, del D.Lgs 81/2008) il “DdL committente deve indicare i luoghi di lavoro dove i lavoratori potrebbero essere esposti a CEM che superano i livelli di azione precisando le misure di prevenzione e protezione da adottarsi (limitazione della durata delle esposizioni, possibili interferenze, impiego DPI, utilizzo di dosimetri personali …)”. E nel caso in cui, “le esposizioni a CEM dei lavoratori pur non superando il livello di azione possano superare il livello di riferimento raccomandato per la popolazione, il DdL informerà l’appaltatore e al fine di prevenire eventuali rischi per i lavoratori portatori di dispositivi/impianti medicali”. Si ricorda che questo tema è “particolarmente pertinente nel caso della protezione dei lavoratori che svolgono mansioni che prevedono la salita su torri e tralicci per le telecomunicazioni”: in questi casi è frequente la “condivisione del supporto fisico (il traliccio) o del sito tra più esercenti, e spesso l'attribuzione dell'incarico di intervento o manutenzione su un particolare elemento avviene in regime di sub-appalto”. E dunque per una valutazione completa del rischio è bene che il DdL committente “si rapporti con gli altri esercenti per ottenere informazioni sulle complessive emissioni del sito, da trasferire all’appaltatore all’interno del DUVRI”.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) deve prendere in considerazione il problema dei campi elettromagnetici in particolare in relazione a:
- "campi generati da sorgenti (ad es.: linee elettriche ad alta tensione, ripetitori, cabine, antenne …) poste in prossimità o all’interno dell’area del cantiere segnalandone i valori stimati di esposizione;
- alla possibile presenza di attività lavorative eseguite con attrezzature che potrebbero comportare un’esposizione a CEM”.
Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) deve poi “contenere le informazioni relative alle attrezzature che potrebbero comportare il superamento del valore di azione, le informazioni relative al superamento dei livelli di riferimento raccomandati per la popolazione (ai fini della prevenzione degli effetti per i portatori di dispositivi medici) e l’indicazione delle misure/procedure adottate per eliminare o minimizzare il rischio”.
Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) “adeguerà, se necessario, il PSC prevedendo le misure di prevenzione e protezione o l’idonea informazione in relazione alle possibili interferenze tra le diverse attività lavorative presenti nel cantiere”.
L’intervento si conclude con alcune brevi parole d’ordine riguardo ai compiti dell’ R-SPP e del RLS e riporta interamente alcune informazioni tratte dall’art. 35 del Testo Unico relativo alla riunione periodica: “nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti è indetta almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano: il datore di lavoro o un suo rappresentante; il R-SPP; il MC ove previsto; il RLS”.
Fonte: Puntosicuro.it
| | Come valutare lo stress di chi lavora nei centri commerciali | | Il questionario OSI, i risultati ottenuti, le influenze relative alle differenze di genere e anzianità di servizio. | | Lo stress correlato al lavoro è al secondo posto tra i problemi di salute da causa lavorativa: infatti in Europa circa “un lavoratore su tre dichiara di soffrire di stress sul lavoro e si calcola che lo stress sia la causa di più del 50% delle giornate lavorative perse coinvolgendo il 22% dei lavoratori”.
Percentuale che, come indicato dall’ Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (EU-OSHA), è “destinata ad aumentare nei prossimi anni”. Dopo aver fatto riferimento alla legislazione italiana, al recepimento delle direttive europee e all’attenzione al rischio stress lavoro-correlato contenuto nel Decreto legislativo 81/2008, viene indicato che obiettivo di questo contributo è quello di “valutare gli effetti dello stress in un gruppo di lavoratori di un centro commerciale del sud Italia attraverso l’Occupational Stress Indicator (OSI-di C.L. Cooper, S.J. Sloan e S. Williams)”.
Il questionario OSI è articolato in sette sezioni: “un questionario biografico e sei sezioni raggruppate in un unico questionario che registra le risposte di gruppi di persone all’interno di quattro aree ben definite: le fonti di stress, le caratteristiche dell’individuo che può provare l’esperienza di stress, le strategie di coping (le reazioni di adattamento ai fattori stressogeni, ndr) e gli effetti dello stress a livello individuale e organizzativo”.
Per valutare gli effetti dello stress in un gruppo di lavoratori di un centro commerciale sono stati indagati 50 soggetti impiegati di un centro commerciale della provincia di Messina, il 54% maschi e il 46% donne con età media di 28,80 anni: “più della metà del campione ricopre la mansione di ‘addetto alle vendite’ (64%), il 24% quello di ‘cassiera’ o ‘impiegato’, il 10% di ‘custode’ e ‘magazziniere’ e solamente il 2% ha una mansione di tipo dirigenziale. È stata inoltre “condotta preliminarmente una intervista con il responsabile, per la rilevazione degli elementi caratterizzanti l’organizzazione del lavoro, e un’intervista “campione” ai lavoratori”.
Si riportano alcuni dei risultati rilevati dalla ricerca, rimandando il lettore ad una lettura delle numerose tabelle presenti nel documento originale:
- “l’analisi dei singoli fattori caratterizzanti l’organizzazione del lavoro non ha evidenziato elementi di criticità”: l’organizzazione della realtà lavorativa è infatti “risultata positiva e non sono stati evidenziati significativi indici indiretti di stress”; - è emersa una differenza significativa “per quanto riguarda le classi di età (da 24 a 26; da 27 a 30; oltre 31) in relazione alla dimensione soddisfazione per il lavoro stesso”: sembra dunque che l’età influenzi la soddisfazione, infatti “la classe di età ‘oltre 31 anni’ presenta una media significativamente più bassa rispetto alle altre due classi di età; - è emersa una “differenza significativa dal confronto fra il genere (maschi vs femmine) in relazione alla dimensione del ruolo manageriale nella sezione dei fattori di stress”: dunque la differenza di genere sembra aver influenza sul ruolo manageriale stesso. Il documento ricorda che un precedente studio condotto su 822 manager aveva rilevato una “differenza significativa degli effetti dello stress tra le donne rispetto agli uomini”; - “alcuni dei gruppi di soggetti differenziati per la mansione, presentano medie per le diverse variabili esaminate tali da poter ritenere che la mansione di provenienza ha un’influenza” su soddisfazione relativa al lavoro, soddisfazione per relazioni interpersonali, influenze individuali, interfaccia casa-lavoro e supporto sociale; - le tre classi di anzianità “presentano medie, relative alla variabile soddisfazione per il lavoro e soddisfazione per le relazioni, tali da poter ritenere che l’anzianità lavorativa influenzi la soddisfazione”: la classe di anzianità “oltre 5 anni” “presenta una media significativamente più bassa rispetto alle altre due classi di anzianità lavorativa, ciò significa che all’aumentare dell’anzianità lavorativa diminuisce la soddisfazione sia per il lavoro stesso che per le relazioni”; - “all’aumentare dell’anzianità lavorativa aumenta il punteggio nello stile di comportamento che risulta essere una delle tre scale che compongono gli aspetti cruciali della personalità di tipo A”: l’OSI chiarisce che “punteggi alti in questa scala riguardano l’aggressività e l’irritabilità, ed evidenzia come questo stile può aumentare la vulnerabilità allo stress”.
Nelle conclusioni dell’articolo si ricorda che se nel presente studio “l’organizzazione della realtà lavorativa è risultata complessivamente positiva e percepita come tale dai lavoratori”, evidenziando un discreto stato di benessere psico-fisico, si rileva come l’anzianità di servizio sia una “variabile da valutare in rapporto alla soddisfazione personale in ambito lavorativo”. Questo risultato è “in accordo con i dati presenti in letteratura che dimostrano come, aumentando l’anzianità lavorativa, si crea nei lavoratori una percezione di scarsa soddisfazione caratterizzata da sensazione di disillusione verso un miglioramento della propria condizione lavorativa ed un progressivo atteggiamento di distacco dall’attività e dalle relazioni interpersonali”. Si indica che la “realizzazione di un sistema di incentivi economici ed organizzativi adeguato potrebbe rappresentare uno strumento valido per incrementare la soddisfazione lavorativa”.
Inoltre si ricorda che i “risultati hanno evidenziato un contesto organizzativo ‘virtuoso’ che tuttavia non rispecchia la maggior parte delle realtà organizzative aziendali” e si sottolinea che nel “presente contributo l’OSI si è dimostrato uno strumento efficace per evidenziare variabili ed effetti difficilmente misurabili, che non sono comunemente considerati nel normale corso degli eventi organizzativi aziendali”. Tuttavia benché i questionari soggettivi “rappresentino strumenti sostanzialmente validi per l’analisi del rischio da stress, bisogna tenere conto di alcuni limiti che li caratterizzano e contestualizzarli adeguatamente nel complesso delle procedure di valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato”: la gestione del rischio da stress lavoro-correlato “deve basarsi sull’approccio multidisciplinare (tecnico, medico, psicologo) sia nella fase d’impostazione degli strumenti di studio, che nella fase di valutazione e di adozione dei provvedimenti per un miglior controllo dello stato di salute dei lavoratori”.
Fonte: Puntosicuro.it
| | Infortuni alle lavoratrici | | Il pericolo principale è la strada | | Nel 2008 il 28.6% del totale delle denunce pervenute all’ INAIL ha interessato delle lavoratrici e i casi mortali sono stati 87 su 1.120 complessivi.
Le donne si infortunano sul lavoro in media molto meno degli uomini, ma il vero pericolo per loro è la strada, dove si concentra oltre la metà dei casi mortali che le riguardano: è quanto emerge dagli ultimi dati dell'INAIL, secondo i quali su 875.144 incidenti denunciati nel 2008 solo 250.674 hanno interessato delle lavoratrici (il 28,6%).
Sono 87 su 1.120 totali gli episodi mortali (7,8%).
L'incidenza cambia se si considerano solo gli incidenti in itinere, ovvero quelli nel percorso tra casa e lavoro: qui, infatti, su 98.962 casi complessivi il 47,6% ha riguardato donne (una percentuale superiore a quella delle occupate).
Ancora, spetta a loro il 18,2% dei 286 incidenti mortali in itinere complessivi (52 casi). "La spiegazione di questo andamento è nel tipo di attività in cui sono impegnate", sottolinea Andrea Bucciarelli, statistico dell'INAIL. "Le donne, infatti, lavorano prevalentemente nei servizi - pubblica amministrazione, sanità, servizi alle famiglie, ecc -, settori tradizionalmente meno pericolosi dell'industria (quella metalmeccanica e delle costruzioni, in particolare) e dell'agricoltura, che sono comparti ad alta presenza maschile. Anche quando sono impiegate nell'industria le donne hanno ancora per lo più compiti amministrativi, piuttosto che a diretto contatto con lavorazioni pericolose".
Nell'industria le donne rappresentano il 21,6% degli occupati ma il 10,6% degli infortuni mentre nell'agricoltura sono il 30,1% degli occupati e hanno avuto il 22,3% degli incidenti.
Nei servizi le donne occupate sono il 48,6% con una incidenza infortunistica del 43,8%.
La crisi economica con la flessione dell'attività soprattutto industriale ha portato alla diminuzione prevalentemente gli infortuni al maschile con un -13,9% di incidenti tra gli uomini tra il primo semestre 2009 e lo stesso periodo del 2008 (-11,7% i casi mortali).
Per le donne si è registrato un calo degli incidenti sul lavoro pari al 2,1% complessivo, anche se si è registrato un arretramento significativo per i casi mortali (-18,2%).
I comparti dove gli infortuni sul lavoro riguardano soprattutto le donne sono il lavoro domestico (tra colf e badanti l'89,3% degli infortuni riguarda le donne ) e la sanità (74,5% degli infortuni riguarda le donne), in quanto settori ad alta concentrazione femminile.
Pur restando ampiamente al di sotto dell'incidenza media di infortunio degli uomini, infine, l'aumento dell'occupazione femminile superiore a quello degli uomini ha comunque portato con sé anche un aumento percentuale sugli incidenti nel complesso, passati dal 2005 al 2008 dal 26,6% del totale al 28,6%.
Fonte: INAIL
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